****** OMISSIS ******
1) Di prendere atto delle disposizioni relative alla esclusione dalla Imposta comunale sugli immobili per
quanto riguarda la abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo reale dal contribuente , di
cui all’art. 1 ex D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008 ;
2) Di non apportare aumenti ma bensì di confermare le aliquote e le detrazioni già applicate per l’anno
20010, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 77 bis comma 30 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 ;
3) Di determinare pertanto le aliquote per l'applicazione dell' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
per l'anno 2011, come di seguito:
ALIQUOTE:
a – Abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso ) e
relative pertinenze : 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille .
b – Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (iscritti A.I.R.E.) e relative pertinenze
: 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille ed a condizione che la abitazione non sia data in uso a terzi .
c - Abitazioni a disposizione e relative pertinenze (intese come tali le abitazioni sfitte, locate, in uso
comodato a terzi , diverse dalle abitazioni principali , non ricomprese nei casi di assimilazione previsti dal
regolamento comunale I.C.I. ) : 7 (sette) per mille ;
d – Aree edificabili : 7 (sette) per mille .
e – Altre fattispecie non ricomprese nei casi sopra esposti : 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille
(aliquota ordinaria )
4) Di stabilire la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 , del D.Lgs. n. 504/92 come di seguito:
DETRAZIONI:
a) Nella misura annua di Euro 103,29, per quanto la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
possessore, ricadente nelle categorie Catastali A/1, A/8 e A/9 .
b) Nella misura annua di Euro 103,29, per quanto riguarda la unità immobiliare posseduta da cittadino
italiano non residente iscritto A.I.R.E. , qualora non data in uso a terzi ;
5) Di dare atto che che le condizioni per il riconoscimento della esclusione I.C.I. prima casa di cui alla
legge n. 126 del 24 luglio 2008, sono applicabili agli immobili assimilati alle abitazione principali
esclusivamente nei casi disciplinati dall’art. 5 del Regolamento comunale I.C.I. già vigente alla data del 29
maggio 2008 , come di seguito:
������ Massimo una abitazione ed una pertinenza concessa in uso gratuito a parente in linea retta
senza limite di grado ed a condizione che il parente beneficiario vi abbia stabilta la propria
residenza anagrafica .
Il suddetto beneficio è applicabile per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte
dal Regolamento .
6) Di stabilire che , ai sensi dell’art. 1 comma 173 lettera b) delle Legge 296/2006 , per abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi famigliari dimorano abitualmente e si
identifica con quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria valida a carico del contribuente ;
7) Di dare atto che non stati deliberati aumenti di aliquote bensì confermate le aliquote e detrazioni già
applicate per l’anno 2010 , nel rispetto di quanto stabilito dall’art 77 bis comma 30 della legge 133 del 6
agosto 2008 ;
8) Di dare atto che il versamento della Imposta può essere effettuato a scelta del contribuente tramite
pagamento con il modello F24 o con il bollettino di c/c postale n. 88692181 intestato a Equitalia Perugia
Spa - Castel Ritaldi – ICI .
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