ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L’ANNO 2009(Estratto della Delibera di C.C. n. 20 del 22 aprile 2009) 1) Di prendere atto delle disposizioni relative alla esclusione dalla Imposta comunale sugli immobili per quanto riguarda la abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo reale dal contribuente , di cui all’art. 1 ex D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008 ; 2) Di non apportare aumenti ma bensì di confermare le aliquote e le detrazioni già applicate per l’anno 2008 , nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 77 bis comma 30 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 ; 3) Di determinare pertanto le aliquote per l'applicazione dell' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2009, come di seguito: ALIQUOTE: a - Aliquota ordinaria: 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille. b – Abitazione ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso ) e relative pertinenze : 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille . c – Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e relative pertinenze : 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille ed a condizione che la abitazione non deve essere locata . d - Abitazioni a disposizione e relative pertinenze (intese come tali le abitazioni sfitte, locate, in uso comodato a terzi , diverse dalle abitazioni principali , non ricomprese nei casi di assimilazione previsti dal regolamento comunale I.C.I. ) : 7 (sette) per mille ; e – Aree edificabili : 7 (sette) per mille . 4) Di stabilire la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 , del D.Lgs. n. 504/92 come di seguito: DETRAZIONI : a) Nella misura annua di Euro 103,29, per quanto la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore, ricadente nelle categorie Catastali A/1, A/8 e A/9 . b) Nella misura annua di Euro 103,29, per quanto riguarda la unità immobiliare posseduta da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato , purché non locata ; 5) Di dare atto che che le condizioni per il riconoscimento della esclusione I.C.I. prima casa di cui alla legge n. 126 del 24 luglio 2008, sono applicabili agli immobili assimilati alle abitazione principali esclusivamente nei casi disciplinati dall’art. 5 del Regolamento comunale I.C.I. già vigente alla data del 29 maggio 2008 , come di seguito: v Massimo una abitazione ed una pertinenza concessa in uso gratuito a parente in linea retta senza limite di grado ed a condizione che il parente beneficiario vi abbia stabilta la propria residenza anagrafica . Il suddetto beneficio è applicabile per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal Regolamento .
6) Di stabilire che , ai sensi dell’art. 1 comma 173 lettera b) delle Legge 296/2006 , per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi famigliari dimorano abitualmente e si identifica con quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria valida a carico del contribuente ;
7) Di dare atto che non stati deliberati aumenti di aliquote bensì confermate le aliquote e detrazioni già applicate per l’anno 2008 , nel rispetto di quanto stabilito dall’art 77 bis comma 30 della legge 133 del 6 agosto 2008 ; 8) Di dare atto che il versamento della Imposta può essere effettuato a scelta del contribuente tramite pagamento con il modello F24 o con il bollettino di c/c postale n. 88692181 intestato a Equitalia Perugia Spa - Castel Ritaldi – ICI . ****** OMISSIS ******* |