LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il D.L. 30 Dicembre 1992 n. 504 concernente l'istituzione

dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e sue successive modificazioni ed

integrazioni, il quale fissa la misura minima e massima

dell'aliquota che il Comune deve adottare, entro il termine fissato

dal comma 1 del sopracitato articolo;

- l'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, cosi' come sostituito dal

comma 55 dell'art. 3 della Legge 23.12.1996 n. 662, il quale, tra

l'altro, prevede le varie e possibili detrazioni da applicare

all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione

del soggetto passivo;

Ritenuto, in relazione alla necessita' di dover conciliare la

complessiva manovra fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi

necessari per assicurare i vari servizi di istituto e l'equilibrio del

bilancio 2006, di dover proporre di :

- applicare per l'anno 2006, l'aliquota I.C.I. nella misura

percentuale del 6 (sei) per mille esclusivamente per gli immobili

adibiti ad abitazione principale (e sue pertinenze);

- confermare per l'anno 2006, l'aliquota ICI nella misura percentuale

del 6,5 (seivirgolacinque) per mille per le aree edificabili;

-applicare per l'anno 2006, l'aliquota I.C.I. nella misura percentuale

del 7,0 (sette) per mille esclusivamente per gli immobili non adibiti

ad abitazione principale e comunque tutti gli altri immobili

classificati come "altri fabbricati";

-confermare in euro 123,94 la detrazione prevista per le unita'

immobiliari adibite ad abitazione del soggetto passivo, confermando

quella prevista con il sopracitato atto consiliare;

Ritenuto di dover dare atto che e' stato acquisito, ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole, in

ordine alla regolarita' tecnica, espresso dal responsabile del

servizio rag. Lattanzi Patrizia;

A VOTI UNANIMI LEGALMENTE ESPRESSI

D E L I B E R A

1)di stabilire e quindi applicare, per l'anno 2006, l'aliquota

dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 504 del

30.12.1992:

- nella misura del 6 (sei) per mille per gli immobili adibiti ad

abitazione principale (e sue pertinenze);

- nella misura del 6,5 (seivirgolacinque)per mille per le aree

edificabili;

-nella misura del 7 (sette) per mille per tutti altri immobili non

adibiti ad abitazione principale e comunque tutti quelli

classificati come "altri fabbricati";

dando atto che la stessa rientra nelle misure cosi' come fissate

dall'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e sue successive modificazioni ed

integrazioni;

2)di stabilire in euro 123,94(centoventitrevirgolanovantaquattro) la

detrazione, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, da applicare alle

unita' destinate ad abitazione, di proprieta' dei contribuenti, ed

adibite dagli stessi ad abitazione principale ed estendibile fino a

capienza alle relative pertinenze dell'abitazione principale;

3)di dare atto che e' stato acquisito, ai sensi dell'art. 49 del

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole, in ordine alla

regolarita' tecnica, espresso dal responsabile del servizio rag.

Lattanzi Patrizia.

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