LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il D.L. 30 Dicembre 1992 n. 504 concernente l'istituzione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e sue successive modificazioni ed
integrazioni, il quale fissa la misura minima e massima
dell'aliquota che il Comune deve adottare, entro il termine fissato
dal comma 1 del sopracitato articolo;
- l'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, cosi' come sostituito dal
comma 55 dell'art. 3 della Legge 23.12.1996 n. 662, il quale, tra
l'altro, prevede le varie e possibili detrazioni da applicare
all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
del soggetto passivo;
Ritenuto, in relazione alla necessita' di dover conciliare la
complessiva manovra fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi
necessari per assicurare i vari servizi di istituto e l'equilibrio del
bilancio 2006, di dover proporre di :
- applicare per l'anno 2006, l'aliquota I.C.I. nella misura
percentuale del 6 (sei) per mille esclusivamente per gli immobili
adibiti ad abitazione principale (e sue pertinenze);
- confermare per l'anno 2006, l'aliquota ICI nella misura percentuale
del 6,5 (seivirgolacinque) per mille per le aree edificabili;
-applicare per l'anno 2006, l'aliquota I.C.I. nella misura percentuale
del 7,0 (sette) per mille esclusivamente per gli immobili non adibiti
ad abitazione principale e comunque tutti gli altri immobili
classificati come "altri fabbricati";
-confermare in euro 123,94 la detrazione prevista per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione del soggetto passivo, confermando
quella prevista con il sopracitato atto consiliare;
Ritenuto di dover dare atto che e' stato acquisito, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole, in
ordine alla regolarita' tecnica, espresso dal responsabile del
servizio rag. Lattanzi Patrizia;
A VOTI UNANIMI LEGALMENTE ESPRESSI
D E L I B E R A
1)di stabilire e quindi applicare, per l'anno 2006, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 504 del
30.12.1992:
- nella misura del 6 (sei) per mille per gli immobili adibiti ad
abitazione principale (e sue pertinenze);
- nella misura del 6,5 (seivirgolacinque)per mille per le aree
edificabili;
-nella misura del 7 (sette) per mille per tutti altri immobili non
adibiti ad abitazione principale e comunque tutti quelli
classificati come "altri fabbricati";
dando atto che la stessa rientra nelle misure cosi' come fissate
dall'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e sue successive modificazioni ed
integrazioni;
2)di stabilire in euro 123,94(centoventitrevirgolanovantaquattro) la
detrazione, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, da applicare alle
unita' destinate ad abitazione, di proprieta' dei contribuenti, ed
adibite dagli stessi ad abitazione principale ed estendibile fino a
capienza alle relative pertinenze dell'abitazione principale;
3)di dare atto che e' stato acquisito, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole, in ordine alla
regolarita' tecnica, espresso dal responsabile del servizio rag.
Lattanzi Patrizia.
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