PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

ALIQUOTE DELL’IMPOSTA PER L’ANNO 2010

 

         Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ad esclusione dei fabbricati di categoria A1, A8 e A9) e per n. 2 pertinenze l’imposta non è dovuta.

 

5,00 per mille  Abitazioni  principali  accatastate come A1 A8 e A9 , e n. 2 pertinenze

7,00 per mille  Tutti gli altri fabbricati

 

         Per le abitazioni principali assoggettate all’imposta si applica una detrazione di € 103.29.

 

ATTENZIONE

 

   Per il versamento dell’ICI relativo all’abitazione principale devono essere applicate le nuove disposizioni stabilite dell’art. 1 del D.L. n° 93/2008:

1.   A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2.  Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3.   L’esenzione si applica anche:

      a)          a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune.

      b)          Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

 

Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli,

1-     mediante F24

2-     mediante bollettino postale intestato all’affidatario del servizio di riscossione su conto corrente n° 88736954