- sulla base della facoltà concessa ex art. 8, co. 3 ultimo periodo del D. Lgs. n. 504/92, si stabilisce la detrazione d’imposta nella misura di €. 150 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di proprietà (usufrutto, uso o abitazione) dei seguenti soggetti e purchè ricorrano le seguenti condizioni:
- Nucleo familiare (intendendo la famiglia anagrafica come risulta nello stato di famiglia alla data del 01.01.2005) composto da pensionati conviventi, aventi i seguenti requisiti;
a) Possesso del solo alloggio abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze secondo quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I.;
b) I soggetti di che trattasi non devono comunque possedere altro bene immobile produttivo di reddito IRPEF sul territorio nazionale;
c) Aver compiuto il 65° anno di età alla data dell’1/1/2005;
d) Essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile I.R.P.E.F. relativo all’anno precedente non superiore a €. 10.000 – nucleo composto da una persona – o €. 12.000 – nucleo composto da due o più persone;
e) L’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6;
Per usufuire della detrazione di che trattasi il contribuente dovrà produrre autocertificazione attestante i requisiti elencati.