ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2008
L’aliquota ordinaria del Comune di Colle di Val D’Elsa per l’anno 2008 e’ pari al 7 per mille.
Aliquota 5 per mille – Abitazione Principale e locazione a canone concordato.
All’ aliquota del 5 per mille sono soggetti i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 nonché le relative pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2 (locali di deposito), C/6 (rimesse) e C/7 (tettoia), aventi le seguenti caratteristiche:
- sono utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare del diritto; ovvero il proprietario o il titolare di tale diritto, stabiliscono la propria abitazione principale entro il secondo anno solare successivo a quello di acquisto ovvero entro tre anni nel caso di acquisto e successive ristrutturazioni, accertabili con il rilascio del provvedimento autorizzatorio di opere edilizie;
- concessi in uso gratuito dal proprietario/comproprietario a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), in linea collaterale entro il secondo grado (fratelli), a condizione che per gli stessi costituisca abitazione di residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora. In questo caso è necessario inoltrare apposita dichiarazione all’ufficio I.C.I. del comune, entro il termine previsto per il versamento a saldo.
- le unita’ immobiliari concesse in locazione a canone concordato, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 431/98 art. 2 comma 3. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dovra’ essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta.
Aliquota 2,5 per mille -
Recupero Immobili inagibili -
Alla aliquota del 2,5 per mille sono soggetti i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita’ immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall’inizio dei lavori.
TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI
Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14/06/1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Colle di Val d’Elsa sono esenti dall’imposta ex art. 7 lettera h del Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 504.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
La detrazione per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e’ fissata in € 108,46.
Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale, dietro presentazione di apposita comunicazione all’ufficio I.C.I. del comune, entro il termine previsto per la scadenza del versamento a saldo relativo all’anno per cui si richiede l’applicazione dell’aliquota agevolata:
- l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’abitazione posseduta da un soggetto che e’ obbligato a risiedere in altro comune per ragioni di studio e di lavoro, qualora l’unita’ immobiliare risulti occupata, quale dimora abituale, dai familiari del possessore e lo stesso non sia proprietario anche dell’ unita’ immobiliare in cui risiede.
ULTERIORE DETRAZIONE FINO A CONCORRENZA DELL’AMMONTARE DELL’IMPOSTA DOVUTA:
I soggetti che si trovano nelle condizioni SOGGETTIVE come sotto specificate, possono richiedere l’applicazione della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per la stessa unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2 (locali di deposito), C/6 (rimesse) C/7 (tettoie):
- contribuenti con età non inferiore a 65 anni se uomo, e 60 se donna;
- contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- contribuenti anche di eta’ inferiore a quanto indicato, che siano considerate persone disabili ai sensi della L. n. 104/92;
- contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, che percepiscano una indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18/80.
Il nucleo familiare deve essere costituito da non oltre due persone oppure di un maggior numero purché le persone eccedenti siano portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/92 o percepiscono una indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80, o abbiano un’età non superiore ad anni 18 o siano studenti, regolarmente iscritti all'Università, con età non superiore ad anni 26 (nella autocertificazione si invita ad allegare il certificato d'iscrizione rilasciato dall'Università di appartenenza).
Condizioni OGGETTIVE necessarie per beneficiare della detrazione:
- l’unita’ immobiliare, con le relative pertinenze come sopra individuate, deve costituire residenza anagrafica ed abitazione principale del soggetto richiedente. Nel caso in cui il contribuente abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, l’unita’ immobiliare non deve risultare locata;
- il fabbricato principale deve risultare classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/2 – A/3 – A/4 – A/5 - A/7;
- il reddito complessivo del nucleo familiare, per l’anno precedente, non deve superare l’importo lordo di € 8.337,92 se il nucleo familiare e’ composto da una sola persona, oltre ad € 4.076,00 per ciascuno degli altri componenti il nucleo familiare.
La maggiore detrazione spetta, in ogni caso, a prescindere dal rispetto delle suddette condizioni nel caso in cui il contribuente o sia un portatore di handicap o faccia parte di un nucleo familiare dove si trova un portatore di handicap, riconosciuto da parte della competente commissione della ASL, ai sensi della Legge n. 104/92 quale “persona handicappata in situazione di gravità”.
La maggiore detrazione spetta esclusivamente al soggetto dichiarante, per l’intero anno, a partire dall’anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni e cessa, per l’intero anno, dall’anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni, limitatamente agli immobili posseduti al momento della presentazione della richiesta.
Per ottenere la detrazione il contribuente deve presentare idonea autocertificazione all’Ufficio I.C.I. del Comune, entro il termine di scadenza del versamento in acconto relativo all’anno in cui si applica la maggiore detrazione, utilizzando l’apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio stesso, impegnandosi, altresì, a comunicare l’eventuale cessazione delle condizioni entro i 30 gg. successivi.