COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Provincia di Siena
Affissa all’Albo Pretorio il 25/02/2005
Repertorio n. ___________
Il Messo Comunale
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera Numero 22 del 21/02/2005
Oggetto: |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2005.-
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L’anno duemilacinque il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 18:30 presso questa sede comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
BROGIONI PAOLO Sindaco Presente
IOZZI MARCO Assessore Assente
BARTALUCCI MASSIMO Assessore Presente
BERTI SIRO Assessore Presente
BOSCHI DANIELE Assessore Presente
PAVIA VITO Assessore Assente
SIGNORINI SERENA Assessore Presente
TOPINI ALESSANDRA Assessore Presente
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR. DANILO, Segretario.
Presiede il Sig. BROGIONI PAOLO, Sindaco
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la predisposizione del Bilancio di Previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2005 e di quella Pluriennale 2005-2007, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO che la predetta Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2005–2007 di accompagnamento al suddetto documento previsionale contiene, tra l’altro, l’indicazione della politica fiscale e tariffaria dell’Amministrazione Comunale per il prossimo triennio;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTO il Decreto L.gs n. 446 del 15.12.1997;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta adottato con deliberazione Consiliare n° 138 del 29/12/1998, successivamente modificato con propri atti n° 2 del 10/03/1999, n. 105 del 29.11.2000, n. 9 del 09.02.2001, n. 12 del 28.02.2002, n. 17 adottato in data 19.03.2003;
VISTO l’art. 172 lett. e) della legge n. 267 del 18 Agosto 2000,Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene stabilito che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali …………." sono allegati al Bilancio di Previsione;
VISTI gli artt. 151 e 174 del D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali" in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, aliquote d’imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l’anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell’Interno in presenza di motivate esigenze;
VISTO l’articolo 27 comma 8 della L. 28.12.2001 n. 448, Legge Finanziaria per l’anno 2002, in cui viene inserita a regime la norma che differisce il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta alla data di approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTO il Decreto Legge n. 314 del 30/12/2004 con il quale è stato prorogato al 28 Febbraio 2005 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2005;
VISTO la Legge n. 311 del 31.12.2004 - Finanziaria per l'anno 2005 - ed in particolare l’art. 1 comma 67 e l’art. 1 comma 335/339;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 23.12.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili fino alla data del 31.12.2004;
DATO ATTO che l'aliquota deve essere determinata in misura non superiore al 7 per mille e non inferiore al 4 per mille, salvo ipotesi limitate di fissazione di aliquote agevolate a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ecc, e può essere diversificata entro tali limiti;
RITENUTO opportuno mantenere le attuali detrazioni fino a concorrenza dell’imposta - esenzioni dal pagamento - per i pensionati;
CONSIDERATA la necessita’ di assicurare il pareggio economico del bilancio, per non compromettere la continuazione dei servizi offerti alla cittadinanza si ritiene necessario incrementare l’aliquota ordinaria dell’imposta portandola dal 5 per mille al 6 per mille, tenendo invariata l’aliquota relativa all’abitazione principale ed adeguando di conseguenza le relative pertinenze;
RILEVATO che la determinazione delle aliquote e detrazioni come sopra proposta e’ coerente con le previsioni di gettito I.C.I. iscritte nel bilancio del corrente esercizio, e nel contempo incentiva la immissione sul mercato delle locazioni delle unita’ abitative sfitte, ed in particolare la locazione di unita’ immobiliari concesse a canone concordato secondo le disposizioni previste dalla L. 431/98;
RITENUTO opportuno provvedere ad apportare le modifiche di cui sopra;
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Bilancio Entrata – in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile Servizio Bilancio e Finanze – in ordine alla regolarità contabile;
A voti unanimi, resi nei modi di legge,
DELIBERA
ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2005
Alla aliquota 5 per mille sono soggetti i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 nonché le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 aventi le seguenti caratteristiche:
Alla aliquota del 2,5 per mille sono soggetti i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita’ immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
Alla aliquota 7 per mille sono soggette:
- le aree fabbricabili;
- i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 che non sono locati per oltre 180 giorni, anche non consecutivi durante l’anno solare e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7).
- le abitazioni a "disposizione" o seconde case e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7).
- le unita’ immobiliari nelle quali sono in corso lavori di manutenzione e che comunque non possono usufruire di riduzioni per inagibilita’, dietro presentazione di apposita richiesta all’ufficio e comunque fino alla fine dei lavori stessi;
- tutte le unita’ immobiliari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti punti.
TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI
Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14/06/1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Colle di Val d’Elsa sono esenti dall’imposta ex art. 7 lettera h del Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 504.
DETRAZIONE
La detrazione per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e’ fissata in € 108,46.
Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale:
I soggetti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, possono richiedere l’applicazione della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per la stessa unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
Contribuenti che possono beneficiare di tale ulteriore detrazione:
Condizioni per beneficiare della detrazione:
- il nucleo familiare deve essere costituito da non oltre due persone oppure di un maggior numero purché le persone eccedenti siano portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/92 o percepiscono una indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80, o abbiano un’età non superiore ad anni 18 o siano studenti, regolarmente iscritti all'Università, con età non superiore ad anni 26 (nella richiesta si invita ad allegare il certificato d'iscrizione rilasciato dall'Università di appartenenza);
La maggiore detrazione spetta, per l’intero anno, a partire dall’anno successivo in cui si verificano le condizioni e cessa, per l’intero anno, dall’anno successivo in cui vengono meno le condizioni.
Per ottenere la detrazione il contribuente deve presentare richiesta all’Ufficio I.C.I. del Comune, entro il termine per la presentazione della denuncia di variazione per l’anno 2003, utilizzando l’apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio stesso e presso i Patronati Sociali dei Sindacati dei Lavoratori e delle Associazioni di Categoria, impegnandosi, altresì, a comunicare l’eventuale cessazione delle condizioni entro i 30 gg. successivi.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BROGIONI PAOLO D'ACO DR. DANILO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio del Comune il 25/02/2005 vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Attesta che la stessa è stata comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Colle di Val D’Elsa, lì 25.02.2005 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Danilo D’Aco
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La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi
dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il
a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Colle di Val D’Elsa, lì IL SEGRETARIO GENERALE
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Colle di Val D’Elsa, lì IL SEGRETARIO GENERALE
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