Nome file stampa: 0000-00196.sta*** Digitare Alt-S per stampare la proposta ***OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2006.
Visto il Tit. I, Capo I, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il comma 53 dell'art. 3 della Legge 23.12.96, n. 662 che modifica l'art. 6 del sopra citato D.Lgs. n. 504/92;
Visti i commi 54 e 59 dell'art. 3 della Legge 23.12.96, n. 662, con i quali si apportano modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
Vista la deliberazione consiliare n. 19/2005 con la quale, ai sensi della vigente normativa, questa Amministrazione approva il Regolamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili;
Rilevato che il comma 53 dell'art. 3 della sopra citata Legge n. 662/96 stabilisce che il Comune può determinare l'aliquota tra il 4 ed il 7 per mille, diversificando entro tali limiti vari tipi di immobili;
Visto il D.Lgs 15.12.1997 n. 446, che all'art. 59 prevede che i comuni, con apposito regolamento adottato a norma dell'art. 52 dello stesso D.Lgs. possono disciplinare l'Imposta Comunale sugli Immobili, avvalendosi delle facoltà concesse dalla citata disposizione normativa relativamente alle fattispecie in essa annoverate;
Visto che, per effetto del combinato disposto dell’articolo 6, comma 1 e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1996, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
Attesa la propria competenza, in ordine alla determinazione delle tariffe ai sensi dell’articolo 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione consiliare n. 18/2005 con la quale si approvano le aliquote I.C.I. per l'anno 2005;
Ritenuto in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto e assicurare l’equilibrio del bilancio 2006 di poter confermare, per l’anno 2006 ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure stabilite per l’anno 2005:
a) 7 per mille – aliquota ordinaria
b) 4,4 per mille per l’abitazione principale (art. 12 del Regolamento)
c) di confermare per l’anno 2006 la misura della detrazione per abitazione principale, in € 103.29.
Detta detrazione viene elevata ad € 130e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nei seguenti casi:
- pensionato, di età non inferiore a 65 anni alla data del 1 gennaio 2006, che viva solo o in coppia, proprietario della sola abitazione principale, con un reddito complessivo pro-capite percepito nell’anno 2005 non superiore alla pensione minima I.N.P.S.. Resta inteso che ai fini della determinazione del reddito è escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dalla USL, ai sensi della Legge 104/92 oppure da autocertificazione effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla legge) e persona totalmente inabile al lavoro, con riferimento alla data del 1 gennaio 2006.
L’immobile oggetto della maggiore detrazione deve comunque essere compreso nelle categorie catastali da A/2 ad A/6, restando escluse tutte le altre categorie;
Ritenuto, per l’anno 2006, di confermare le aliquote I.C.I. già previste per l’esercizio 2005;
Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti resi nei modi di legge:
1) di determinare, per l’anno 2006 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
a) 7 per mille - aliquota ordinaria -
b) 4,4 per mille per l'abitazione principale (art. 12 del Regolamento);
2) di stabilire per l’anno 2006 la misura della detrazione per abitazione principale, in € 103e29.
Detta detrazione viene elevata ad € 130 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nei seguenti casi:
- pensionato, di età non inferiore a 65 anni alla data del 1 gennaio 2006, che viva solo o in coppia, proprietario della sola abitazione principale, con un reddito complessivo pro-capite percepito nell’anno 2005 non superiore alla pensione minima I.N.P.S.. Resta inteso che ai fini della determinazione del reddito è escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dalla USL, ai sensi della Legge 104/92 oppure da autocertificazione effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla legge) e persona totalmente inabile al lavoro, con riferimento alla data del 1 gennaio 2006.
L’immobile oggetto della maggiore detrazione deve comunque essere compreso nelle categorie catastali da A/2 ad A/6, restando escluse tutte le altre categorie;
3) di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
4) di dare incarico all'Ufficio Tributi di disporre quanto necessario per la pubblicazione della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale;
5) di allegare alla presente deliberazione i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Inoltre, con successiva e unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.