Nome file stampa: 0000-00196.sta*** Digitare Alt-S per stampare la proposta ***OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2005.
Visto il Tit. I, Capo I, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il comma 53 dell'art. 3 della Legge 23.12.96, n. 662 che modifica l'art. 6 del sopra citato D.Lgs. n. 504/92;
Visti i commi 54 e 59 dell'art. 3 della Legge 23.12.96, n. 662, con i quali si apportano modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
Vista la deliberazione consiliare n. 18/2001 con la quale, ai sensi della vigente normativa, questa Amministrazione approva il Regolamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili;
Rilevato che il comma 53 dell'art. 3 della sopra citata Legge n. 662/96 stabilisce che il Comune può determinare l'aliquota tra il 4 ed il 7 per mille, diversificando entro tali limiti vari tipi di immobili;
Visto il D.Lgs 15.12.1997 n. 446, che all'art. 59 prevede che i comuni, con apposito regolamento adottato a norma dell'art. 52 dello stesso D.Lgs. possono disciplinare l'Imposta Comunale sugli Immobili, avvalendosi delle facoltà concesse dalla citata disposizione normativa relativamente alle fattispecie in essa annoverate;
Visto che, per effetto del combinato disposto dell’articolo 6, comma 1 e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1996, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
Attesa la propria competenza, in ordine alla determinazione delle tariffe ai sensi dell’articolo 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione consiliare n. 160/2003 con la quale si approvano le aliquote I.C.I. per l'anno 2004;
Ritenuto in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;
- assicurare l’equilibrio del bilancio 2005;
al fine di poter confermare, per l’anno 2005 ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure stabilite per l’anno 2004:
a) 7 per mille – aliquota ordinaria
b) 4,4 per mille per l’abitazione principale (art. 12 del Regolamento)
di confermare per l’anno 2005 la misura della detrazione per abitazione principale, in € 103,29.
Detta detrazione viene elevata ad € 130, e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nei seguenti casi:
- pensionato, di età non inferiore a 65 anni alla data del 1 gennaio 2005, che viva solo o in coppia, proprietario della sola abitazione principale, con un reddito complessivo pro-capite percepito nell’anno 2004 non superiore alla pensione minima I.N.P.S.. Resta inteso che ai fini della determinazione del reddito è escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dalla USL, ai sensi della Legge 104/92 oppure da autocertificazione effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla legge) e persona totalmente inabile al lavoro, con riferimento alla data del 1 gennaio 2005.
L’immobile oggetto della maggiore detrazione deve comunque essere compreso nelle categorie catastali da A/2 ad A/6, restando escluse tutte le altre categorie;
Ritenuto, per l’anno 2005, di confermare le aliquote I.C.I. già previste per l’esercizio 2004;
Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti resi nei modi di legge:
1) di determinare, per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
a) 7 per mille - aliquota ordinaria -
b) 4,4 per mille per l'abitazione principale (art. 12 del Regolamento);
2) di stabilire per l’anno 2005 la misura della detrazione per abitazione principale, in € 103,29.
Detta detrazione viene elevata ad € 130, e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nei seguenti casi:
- pensionato, di età non inferiore a 65 anni alla data del 1 gennaio 2005, che viva solo o in coppia, proprietario della sola abitazione principale, con un reddito complessivo pro-capite percepito nell’anno 2004 non superiore alla pensione minima I.N.P.S.. Resta inteso che ai fini della determinazione del reddito è escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dalla USL, ai sensi della Legge 104/92 oppure da autocertificazione effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla legge) e persona totalmente inabile al lavoro, con riferimento alla data del 1 gennaio 2005.
L’immobile oggetto della maggiore detrazione deve comunque essere compreso nelle categorie catastali da A/2 ad A/6, restando escluse tutte le altre categorie;
3) di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
4) di dare incarico all'Ufficio Tributi di disporre quanto necessario per la pubblicazione della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale;
5) di allegare alla presente deliberazione i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Inoltre, con successiva e unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.