ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del 31 marzo 2010
avente per oggetto
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI – ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2010 –
APPROVAZIONE
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1. di confermare, per l’anno 2010, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), già applicate nell’anno 2009 ed approvate con deliberazione C.C. 10 del 30.01.2009, nelle seguenti misure:
TIPOLOGIA ALIQUOTA |
Misura (per mille) |
Aliquota ordinaria |
7,00 |
Aliquota per abitazione principale |
4,00 |
2. di confermare la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 103,29 (centotre/29), già applicata per l’anno 2009 ed approvata con deliberazione C.C. 10 del 30.01.2009;
3. di dare atto che, per quanto in premessa specificato, le aliquote e detrazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. si applicano con le modalità sotto indicate:
Aliquota ordinaria 7 per mille
a) per tutte le fattispecie con esclusione di quelle sotto riportate;
Aliquota 4 per mille
b) Abitazioni classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9:
- direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune.
Detrazione per Abitazione Principale € 103,29 (centotre/29) da applicarsi:
· alle unità immobiliari ad uso abitativo, adibite ad abitazione principale classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
· alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;
4. di concedere - per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della L. n. 431/98) e solamente a seguito di richiesta dell’interessato da presentare entro il termine di decadenza del 31 Gennaio 2011 - previo accertamento d’ufficio della rispondenza del contratto alle norme di legge in materia, un rimborso pari alla differenza delle aliquote d’imposta (7 per mille - 4 per mille) e comunque non superiore a € 200,00 (duecento) per ciascuna unità immobiliare. Si dà atto che, ove la richiesta di rimborso di cui sopra venga presentata oltre il citato termine di decadenza, non si provvederà all’effettuazione del rimborso medesimo;
· all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
· alla unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo ai parenti di I° grado in linea retta (genitori, figli), a condizione che gli stessi la utilizzino come abitazione principale e vi abbiano dimora abituale. Per dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. L’agevolazione opera solamente a seguito di presentazione - obbligatoria per ciascun anno nel quale si verificano le condizioni - di apposita dichiarazione da effettuarsi utilizzando i modelli a tal fine predisposti dall’Ufficio I.C.I. entro il termine di scadenza del versamento a saldo ICI;
· soggetto passivo di abitazione concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori, figli);
· soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale.