COMUNE DI RADDA IN CHIANTI  PROV.  DI SIENA

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 27/03/2008

 

 

1)      Di confermare le aliquote ICI per l’anno 2008 nelle seguenti misure:

 

- 4,5 per mille quale aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti o collaterali entro il 2° grado (vedi regolamento), nonché per i fabbricati rientranti nelle tipologie di cui al codice C/6 (garage, box, ecc. e C2 magazzini e locali di deposito) se pertinenze di abitazioni principali;

- 7,00 per mille per gli altri fabbricati, terreni ecc,;

 

2)      di comunicare al Concessionario del Servizio riscossione tributi di Siena la misura dell’aliquota suddetta.

3)      di proporre  la riconferma della detrazione ordinaria rimane invariata in € 104,00.

 

Per le sotto indicate categorie la detrazione viene proposta la riconferma a € 200,00

- la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti ultrasessantacinquenni  che vivono soli o in coppia proprietari di unica abitazione, con  un reddito medio pro-capite inferiore o pari a € 8.000,00 relativo all’anno 2007 è confermata a € 200,00;

- in caso di contitolarità del diritto di proprietà sull’abitazione, i requisiti devono essere posseduti da  entrambi i soggetti.

-i soggetti aventi diritto all’ulteriore detrazione dovranno produrre nelle forme e nei termini determinati dalla G.M. un atto sostitutivo di notorietà o autocertificazione  che attesti il possesso dei requisiti suddetti o, in caso di incertezza copie dei documenti  mod. 201 rilasciato dall’INPS o idoneo documento comprovante  redditi diversi da quelli da pensione e stato di famiglia;

4) di prendere atto delle nuove disposizioni in materia di ICI  introdotte con la legge finanziaria            2008 riportate in premessa e con la precisazione della spettanza dell’ulteriore detrazione alla sola abitazione principale come definita dalla legge;

5) di procedere alla pubblicazione per estratto della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale secondo le modalità previste dalla legge.