COMUNE DI RADDA IN CHIANTI PROV. DI SIENA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 27/03/2008
1) Di confermare le aliquote ICI per l’anno 2008 nelle seguenti misure:
- 4,5 per mille quale aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti o collaterali entro il 2° grado (vedi regolamento), nonché per i fabbricati rientranti nelle tipologie di cui al codice C/6 (garage, box, ecc. e C2 magazzini e locali di deposito) se pertinenze di abitazioni principali;
- 7,00 per mille per gli altri fabbricati, terreni ecc,;
2) di comunicare al Concessionario del Servizio riscossione tributi di Siena la misura dell’aliquota suddetta.
3) di proporre la riconferma della detrazione ordinaria rimane invariata in € 104,00.
Per le sotto indicate categorie la detrazione viene proposta la riconferma a € 200,00
- la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti ultrasessantacinquenni che vivono soli o in coppia proprietari di unica abitazione, con un reddito medio pro-capite inferiore o pari a € 8.000,00 relativo all’anno 2007 è confermata a € 200,00;
- in caso di contitolarità del diritto di proprietà sull’abitazione, i requisiti devono essere posseduti da entrambi i soggetti.
-i soggetti aventi diritto all’ulteriore detrazione dovranno produrre nelle forme e nei termini determinati dalla G.M. un atto sostitutivo di notorietà o autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti suddetti o, in caso di incertezza copie dei documenti mod. 201 rilasciato dall’INPS o idoneo documento comprovante redditi diversi da quelli da pensione e stato di famiglia;
4) di prendere atto delle nuove disposizioni in materia di ICI introdotte con la legge finanziaria 2008 riportate in premessa e con la precisazione della spettanza dell’ulteriore detrazione alla sola abitazione principale come definita dalla legge;
5) di procedere alla pubblicazione per estratto della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale secondo le modalità previste dalla legge.