Omissis...

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Evidenziato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2007 (pubblicato in G.U. n. 302 del 31/12/2007) ha prorogato al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008;

Visto il “Regolamento comunale generale delle entrate tributarie  approvato con deliberazione consiliare n. 20 del  20/04/2007;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI approvato con deliberazione consiliare n. 21 20/04/2007; 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l’art. 42 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 9/02/2007 Determinazione aliquote ICI 2007;

Considerata la natura del tributo in epigrafe, la quale lo destina alla copertura delle spese correnti, facenti Capo al Titolo I della Spesa;

Sentito l’ intervento del Sindaco che, illustrando la proposta, riferisce come per comprovate esigenze di bilancio si renda necessario confermare le aliquote dell’ ICI  per l’anno 2008, in modo da garantire la copertura di una parte delle spese previste nel Titolo I;   

Udito l’ intervento del consigliere Trioli che invita a seguire l’ esempio del comune di Roma, ove gli invalidi sono esenti dal tributo in questione;

Visti i pareri di regolarità contabile e tecnica, resi dal responsabile dell’Ufficio di Ragioneria ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente risultato della votazione:

presenti n. 10  , votanti n. 10       , astenuti n. 0        , voti favorevoli n. 10   , voti contrari n. 0

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in narrativa:

 

1)   di confermare per l’anno 2008 le aliquote deliberate nel 2007, nelle misure di cui sotto, per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A.   ALIQUOTA ORDINARIA 7 PER MILLE;

B.   ABITAZIONE PRINCIPALE / PERTINENZE 5,5 PER MILLE  come regolato   nell’art.4

                dell’ attuale Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

           Della medesima aliquota 5,5 per mille usufruiscono:

o abitazioni principali, qualora non locate, di anziani e disabili in ricovero permanente      presso istituti di cura e case di riposo;

o abitazioni in aggiunta all’abitazione principale concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado ivi residenti, purche’ da ambo le parti autocertificato;

o abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale affittate, con contratto registrato, secondo i canoni concordati dalla L.431/98;

                altre tipologie :

       C. ALIQUOTA 4 PER MILLE, previa autocertificazione, imprese di costruzione per immobili invenduti per un periodo di tre anni dall’ultimazione dei lavori.

 

2) di confermare per l’anno 2008 le detrazioni d’imposta deliberate nel 2007 come  segue:

o DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE   € 103,29

 

o DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PER SOGGETTI CON INVALIDITA’ AL 100%   € 155,00

 

                                                                                    Omissis....