LA GIUNTA COMUNALE
 
Visto l’ art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Visto il D.L. 30 dicembre 2004 n. 314, convertito in L. 1° marzo 2005 n. 26, che differisce al 31 marzo 2005 il termine per 1’ approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;
Visto l’ art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388, che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta dei tributi locali ed i prezzi per i servizi locali, nonché l’ aliquota di compartecipazione dell’ addizionale all’ imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dal D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, e per l’ approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visti gli artt. 42, 48, 107 e 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli articoli 6, comma 1, e 8, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modifiche ed integrazioni che testualmente recitano:
"2. Dalla   imposta   dovuta   per   l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del   soggetto   passivo  si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire   200.000  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla    quota    per    la quale la destinazione medesima si verifica. Per    abitazione    principale    si  intende quella nella quale il contribuente, che   la   possiede   a  titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo   6,   l'imposta   dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50 per
cento; in   alternativa,   l'importo   di  lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo,   puo'   essere  elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di   bilancio.La predetta facolta' puo'essere esercitata anche limitatamente alle  categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio
economico-sociale individuate    con    deliberazione    del competente organo comunale.
Visto il vigente regolamento comunale per l’ applicazione dell’ I.C.I., come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 29.03.2004;
Dato atto che la citata deliberazione consiliare ha introdotto nel vigente Regolamento per l’ applicazione dell’ I.C.I. il comma 7 dell’ art. 13 che testualmente recita: “E' facoltà della Giunta, nella deliberazione di cui all' art.9 del presente regolamento, provvedere ad incrementare la misura base della detrazione, prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92 in Euro 103,29, fino ad un massimo di Euro 258,23, in favore dei soggetti passivi che risultino in possesso di attestazione di invalidità al 100%, opportunamente dimostrabile dagli stessi.”;
Considerato altresì che a seguito dell’ accordo territoriale stipulato in Provincia di Siena per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, in merito all’ attuazione della L. 431/98, è stato firmato un protocollo di intesa in data 30.06.2004 tra i Comuni della Valdichiana senese al fine di armonizzare sul territorio le agevolazioni ai proprietari dei detti immobili affittati secondo i canoni concordati di cui alla citata L. 431/98;
Ritenuto che la predetta agevolazione possa introdursi attraverso l’ estensione dell’ aliquota ridotta per l’ abitazione principale ai soggetti passivi proprietari dei detti immobili affittati secondo i canoni concordati di cui alla citata L. 431/98, regolarmente registrati;
Vista la proposta del Ragioniere comunale, intesa a confermare in generale le aliquote e le detrazioni in materia di I.C.I. già in vigore per l’ anno 2004, apportando le suaccennate modifiche in materia di maggiori detrazioni e di estensione dell’ aliquota ridotta per gli affitti a canone concordato;
Tenuto conto che la misura di cui al precedente capoverso non altera gli equilibri di bilancio;
Visti i pareri di regolarità contabile e tecnica, resi dal responsabile dell’Ufficio di Ragioneria ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime resa nelle forme e nei modi di legge;
 
DELIBERA
 
1.  per l’esercizio 2005 nel Comune si applicano le tariffe differenziate: per l’abitazione principale ed eventuali pertinenze l’aliquota è del 5,5 per mille; del 4 per mille previa autocertificazione, per le imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente l’ attività di costruzione e di alienazione di immobili  per un periodo di tre anni dall’ ultimazione, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e invenduti e non locati, vuoti da persone e cose; per i restanti immobili è del 7 per mille, fatta salva la riduzione del 50% per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili;
2.  della medesima aliquota del 5,5 per mille usufruiscono:
a) le abitazioni principali, qualora non locate, di anziani e disabili in ricovero permanente presso istituti di cura e case di riposo;
b) le abitazioni possedute in aggiunta all’ abitazione principale concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado, ivi residenti, purchè da ambo le parti autocertificato;
c) le abitazioni possedute in aggiunta all’ abitazione principale ed affittate, con contratto registrato, secondo i canoni concordati di cui alla citata L. 431/98;
3.  che per l’ abitazione principale del soggetto passivo, escluse quelle concesse in uso gratuito, spetta la detrazione d’ imposta di Euro 103,29 rapportata al periodo di tale destinazione, incrementata a Euro 155,00 nei confronti dei  soggetti passivi che risultino in possesso di attestazione di invalidità pari al 100%, opportunamente dimostrabile dagli stessi;
4.  l ’Ufficio tributi è incaricato della pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.L.vo n. 446/1997.
5.  di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari.
 
LA GIUNTA COMUNALE
Inoltre, vista la necessità d dare esecutività al provvedimento, con separata ed unanime votazione
 
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 del D. L. vo 267/2000.