PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI SIENA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 9 marzo 2010

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazione misura delle aliquote e detrazione di imposta per l’anno 2010 -

Il CONSIGLIO COMUNALE

-       Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

-       Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, che all’art. 59 prevede che i comuni, con apposito regolamento adottato a norma dell’art. 52 stesso D. Lgs., possono disciplinare l’Imposta Comunale sugli Immobili;

-       Visto il Regolamento per l’applicazione dell’ICI del Comune di Siena, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 333 del 22.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare quelle apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 24.02.2009 ed in ultimo con deliberazione adottata in data odierna;

-       Atteso che con il citato regolamento sono già state recepite tutte le disposizioni normative, alla luce anche dei chiarimenti del Ministero delle Finanze in ordine alla esenzione ICI prima casa, di cui .all'art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2008, stabilendo conseguentemente anche le fattispecie assimilate all'abitazione principale;

-       Vista altresì la propria deliberazione n. 52 in data 24.02.2009 con la quale, sulla base del citato adeguamento apportato in sede regolamentare, sono state stabilite per l'anno 2009 le aliquote e detrazione di imposta per i casi ancora soggetti ad imposizione ICI;

-        Preso atto che sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento ICI, come modificato in data odierna, agli effetti dell'abitazione principale, nonché ai fini altresì delle assimilazione ad essa operata come sopra riportato, sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (garage –C/6- o box –C/7- o posto auto –C/7, soffitta –C/2-, cantina –C/2-, ancorché distintamente iscritte in catasto), ubicati entro la distanza massima di 600 metri dall’abitazione principale, fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione;

-        Ritenuto per l'anno 2010 confermare le aliquote e detrazione di imposta ICI adottate per l'anno 2009, limitandosi tuttavia in ordine alla fattispecie dell'aliquota da tempo adottata, vale a dire il 9 per mille, ex L. n. 431/1998, sulla base delle questioni emerse in particolare lo scorso anno, a fornire maggiori dettagli e chiarimenti, ai fini della corretta applicazione della citata aliquota sotto il profilo interpretativo, specificando al riguardo i casi rientranti in detta aliquota e quelli, per contro, soggetti ad aliquota ordinaria;

-        Visto altresì l'art. 77 bis del D.L. 26.5.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6.8.2008;

-        Rilevato pertanto come occorra determinarsi sulle aliquote I.C.I. a valere per l’anno 2010, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia e delle disposizioni regolamentari adottate ex art.59 D. Lgs. n. 446/1997;

-        Atteso che l’andamento del gettito ICI relativo al 2009, sia pure non ancora definitivamente consolidato, consente, nel rispetto delle previsioni di bilancio 2010 di stabilire:

L’aliquota ordinaria nella misura del

7 per mille

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse;

 

 

 

I fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, elencati alle lettere a) b) c) d) ed e) scontano l'aliquota ridotta, vale a dire:

 

a) Abitazioni dei soggetti residenti, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari -IACP- nonché dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

4 per mille

b) L’unità immobiliare, quale ex casa coniugale, di proprietà o di altro diritto reale di godimento del soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della citata abitazione, purché detto soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione ( principale ) situato nel Comune di Siena;

4 per mille

c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione;

4 per mille

d) L’unità immobiliare ad uso abitativo concessa gratuitamente              dall’ascendente al discendente in linea retta di I° grado (genitori/figli), o viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente – discendente) e a condizione che l’altro soggetto (discendente – ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora;

4 per mille

e) Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lett. d) (ascendente – discendente) in linea retta di I° grado, purché l’altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora

4 per mille

f) Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni);

4 per mille

 

g) Immobili ad uso abitativo non locati siti nel territorio comunale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell’1/1/2010 – art. 2, co. 4 della L. 431/98); a chiarimento del presente punto, si prevede l’applicazione dell'aliquota ordinaria (7 per mille) nei casi di:

  • L’unità immobiliare, quale ex casa coniugale, di proprietà o di altro diritto reale di godimento del soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario di detta abitazione e venga utilizzata dall'altro coniuge, a condizione che quest'ultimo vi abbia residenza anagrafica e stabile dimora, a valere in tutti i casi in cui detto soggetto passivo sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione (principale) situato nel Comune di Siena;
  • Unità immobiliari utilizzate da parenti di secondo grado o da affini di primo grado, a condizione che detti soggetti vi abbiano residenza anagrafica e stabile dimora;
  • Unità immobiliare di proprietà o di altro diritto reale di godimento da parte di più soggetti passivi, utilizzata solo da almeno uno dei contitolari, a condizione che vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora;
  • Unità immobiliare di proprietà o di altro diritto reale di godimento da parte del soggetto passivo, che per ragioni di lavoro, dimori abitualmente nel citato fabbricato, ubicato nel territorio comunale di Siena e risulti dai registri anagrafici residente in altro Comune;
  • Unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

 

9 per mille

 

h) Le unità immobiliari ad uso abitativo fatte oggetto di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni - per gli impianti termici solari ( pannelli solari ) e di cinque anni per la installazione di impianti fotovoltaici ( art. 1 co. 6 lett. a) della Legge Finanziaria 2008 – L. n.244/2007 ) e fatta oggetto di specifica disposizione nel vigente regolamento I.C.I.;

3 per mille

-        Ritenuto, altresì, di confermare nella misura di Euro 103,29 la detrazione per “abitazione principale”, da applicarsi per le seguenti fattispecie:

·   alle unità immobiliari ad uso abitativo, adibite ad abitazione principale classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

·   alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;

-        Ritenuto di stabilire per i soggetti interessati dall'esenzione ICI – casi di assimilazione all'abitazione principale - e più specificatamente: “ex casa coniugale”, concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo ad ascendenti/discendenti in linea retta di primo grado o reciprocamente, immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari, l'obbligo di presentare, entro il 31.12.2010, all’Ufficio I.C.I., apposita comunicazione, - ad esclusione di coloro che già nelle scorse annualità, hanno già provveduto a detto adempimento, e purché non siano intervenute variazioni, da effettuarsi utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo stesso ufficio. Ove la suddetta comunicazione non venga presentata, ovvero venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis del D. Lgs n. 267/2000 nella misura di Euro 51,00;

Preso atto che:

-         anche in ordine ai contratti di tipo concordato, la suindicata aliquota del 4 per mille è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi territoriali, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con l’avvertenza:

-         che l’eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi territoriali, comporta in sede di autotassazione l’impossibilità di assumere l’aliquota suindicata;

-         che resta ferma da parte del Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi    non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi;

-        Dato atto che dovrà essere presentata analoga comunicazione anche per detti contratti concordati stipulati a decorrere dal 1.1.2010 o fatti oggetto di proroga nel corso del 2010, o comunque interessati anche dalla presente annualità, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010, con la relativa documentazione o dichiarazione sostitutiva, che verrà indicata dallo stesso ufficio I.C.I, dando atto che, in caso di omessa o tardiva comunicazione, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis del D. Lgs n. 267/2000 nella misura di Euro 51,00;

-        Ritenuto di prevedere i medesimi adempimenti e lo stesso termine di cui al precedente punto anche per i soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari, che per ragioni di lavoro, dimorino abitualmente nei citati fabbricati, ubicati nel territorio comunale di Siena e risultino dai registri anagrafici residenti in altro Comune, dando atto che , in caso di omessa o tardiva comunicazione, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis del D. Lgs n. 267/2000 nella misura di Euro 51,00;

-         Precisato altresì che nello stesso termine del 31.12.2010 (termine decadenziale) dovrà essere presentata apposita comunicazione anche da parte di coloro che abbiano installato impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, corredata della prescritta documentazione meglio riportata nel vigente regolamento per l'applicazione dell'ICI, dando atto che per detta agevolazione, in caso di omissione o ritardo nella presentazione di quanto richiesto, l'aliquota agevolata non verrà riconosciuta per l'anno di imposta 2010;

-         Preso atto che il termine del 31.12.2010 vale per i soggetti che rispetto alle precedenti comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di agevolazioni, variazione del tipo di agevolazione, ecc…), dando atto che l’eventuale omissione o infedeltà delle stesse sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte del Comune, con irrogazione di sanzioni ed interessi;

-         Rilevato che ai fini dei citati adempimenti si intendono presentate nel termine di cui sopra le comunicazioni inviate anche per posta, avuto riguardo alla data del timbro postale di spedizione;

-         Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabilisce che gli enti locali deliberano le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detta deliberazione anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine suindicato, ha effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento;

-         Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 30.4.2010, sulla base del Decreto del Ministro dell'Interno del 17.12.2009, pubblicato nella G.U. n. 301 del 29.12.2009;

 

-         Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

-        Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

        Con votazione…………..;  

DELIBERA

1.    di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l’anno 2010 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del D. Lgs. 504/92:

l’aliquota ordinaria nella misura del

7 per mille

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse;

 

 

 

I fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, elencati alle lettere a) b) c) d) ed e) scontano l'aliquota ridotta, vale a dire:

 

a) Abitazioni dei soggetti residenti, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari -IACP-” nonché dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

4 per mille

b) L’unità immobiliare, quale ex casa coniugale, di proprietà o di altro diritto reale di godimento del soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della citata abitazione, purché detto soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione ( principale ) situato nel Comune di Siena;

4 per mille

c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione;

4 per mille

d) L’unità immobiliare ad uso abitativo concessa gratuitamente              dall’ascendente al discendente in linea retta di I° grado (genitori/figli), o viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente – discendente) e a condizione che l’altro soggetto (discendente – ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora;

4 per mille

e) Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lett. d) (ascendente – discendente) in linea retta di I° grado, purché l’altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora

4 per mille

f) Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni);

4 per mille

 

g) Immobili ad uso abitativo non locati siti nel territorio comunale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell’1/1/2010 – art. 2, co. 4 della L. 431/98); a chiarimento del presente punto, si prevede l’applicazione dell'aliquota ordinaria (7 per mille) e a  valere nei casi di:

  •  L’unità immobiliare, quale ex casa coniugale, di proprietà o di altro diritto reale di godimento del soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario di detta abitazione e venga utilizzata dall'altro coniuge, a condizione che quest'ultimo vi abbia residenza anagrafica e stabile dimora, a valere in tutti i casi in cui detto soggetto passivo   sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione (principale) situato nel Comune di Siena;
  • unità immobiliari utilizzate da parenti di secondo grado o da affini di primo grado, a condizione che detti soggetti vi abbiano residenza anagrafica e stabile dimora;
  • unità immobiliare di proprietà o di altro diritto reale di godimento da parte di più soggetti passivi, utilizzata solo da almeno uno dei contitolari, a condizione che vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora;
  • unità immobiliare di proprietà o di altro diritto reale di godimento da parte del soggetto passivo, che per ragioni di lavoro, dimori abitualmente nel citato fabbricato, ubicato nel territorio comunale di Siena e risulti dai registri anagrafici residente in altro Comune;
  • unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

 

9 per mille

 

h) Le unità immobiliari ad uso abitativo fatte oggetto di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni - per gli impianti termici solari (pannelli solari) e di cinque anni per   la installazione di impianti fotovoltaici (art. 1 co. 6 lett. a) della Legge Finanziaria 2008 – L. n.244/2007) e fatta oggetto di specifica disposizione  nel vigente regolamento I.C.I.;

3 per mille

Detrazione per abitazione principale                                           Euro 103,29

da applicarsi per le seguenti fattispecie:

2.       di precisare:

-        che ciascuna unità immobiliare è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze, ancorché distintamente accatastate, poste direttamente in rapporto funzionale con la cosa principale, alla quale quindi risultano legate da un rapporto inscindibile di complementarietà;

-        che sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento ICI, come modificato nella seduta odierna, agli effetti dell'abitazione principale, nonché ai fini altresì delle assimilazione ad essa operata come sopra riportato, sono considerate parti integranti, dell’abitazione principale le sue pertinenze (garage –C/6- o box –C/7- o posto auto –C/7- soffitta –C/2-, cantina –C/2-, ancorché distintamente iscritte in catasto), ubicati entro la distanza massima di 600 metri dall’abitazione principale, fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione;

3.       di stabilire inoltre, in ordine ai contratti di tipo concordato, che l’aliquota del 4 per mille è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi territoriali nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con avvertimento che l’eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi territoriali, comporta in sede di autotassazione l’impossibilità di assumere l’aliquota suindicata, fermo restando da parte di questo Comune la verifica dei suddetti contratti, che, qualora rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi;

4.       di precisare altresì, relativamente all'aliquota agevolata del 3 per mille, stabilita a favore dei soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo, che:

-        gli interventi consistono nella installazione di pannelli solari, come definiti dall'art.1 comma 346 della Legge 27.12.2006 n. 296, e per i quali spetta la relativa detrazione di imposta sui redditi. . I soggetti devono aver sostenuto spese, nel corso dell'anno di imposta, - interventi atti a conseguire risparmio energetico - per una spesa minima pari a Euro a Euro 10.000 ( diecimila). L'agevolazione ha durata triennale;

-        i soggetti passivi che hanno installato impianti fotovoltaici, per i quali siano in possesso   della tariffa incentivante e dell'eventuale premio abbinato all'uso efficiente dell'energia – incentivi conto energia – soggetto attuatore G.S.E.-. (conto energia, introdotto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 28.7.2005). L'agevolazione ha durata quinquennale;

5.        Di stabilire altresì:

-        che nel termine decadenziale del 31.12.2010 dovrà essere presentata apposita comunicazione da parte di coloro che abbiano installato impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, corredata della prescritta documentazione meglio riportata nel vigente regolamento per l'applicazione dell'ICI, dando atto che per detta agevolazione, in caso di omissione o ritardo nella presentazione di quanto richiesto, l'aliquota agevolata non verrà riconosciuta per l'anno di imposta 2010;

-       che dovrà essere presentata analoga comunicazione anche per i contratti concordati stipulati a decorrere dal 1.1.2010 o fatti oggetto di proroga nel corso del 2010, o comunque interessati anche dalla presente annualità, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010, con la relativa documentazione o dichiarazione sostitutiva, che verrà indicata dallo stesso ufficio I.C.I, dato atto che , in caso di tardiva o omessa comunicazione, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis del D. Lgs n. 267/2000 nella misura di Euro 51.00 ;

-       che i soggetti interessati dall'esenzione ICI – casi di assimilazione all'abitazione principale - e più specificatamente: “ex casa coniugale”, concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo ad ascendenti/discendenti in linea retta di primo grado o reciprocamente, immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari, dovranno presentare, entro il 31.12.2010, all’Ufficio I.C.I., apposita comunicazione, - ad esclusione di coloro che già nelle scorse annualità, hanno già provveduto a detto adempimento, e purché non siano intervenute variazioni, da effettuarsi utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo stesso ufficio. Ove la suddetta comunicazione non venga presentata, ovvero venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis del D. Lgs n. 267/2000 nella misura di Euro 51,00;

-       che i medesimi adempimenti e lo stesso termine del 31.12.2010 valgono per i soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari, che per ragioni di lavoro, dimorino abitualmente nei citati fabbricati, ubicati nel territorio comunale di Siena e risultino dai registri anagrafici residenti in altro Comune, dando atto che, in caso di omessa o tardiva comunicazione, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis del D. Lgs n. 267/2000 nella misura di Euro 51,00;

-        che lo stesso termine del 31.12.2010 vale per i soggetti che rispetto alle precedenti comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di agevolazioni, variazione del tipo di agevolazione, ecc…), dando atto che l’eventuale omissione o infedeltà delle stesse sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte del Comune, con irrogazione di sanzioni ed interessi;

-        che ai fini dei citati adempimenti si intendono presentate nel termine di cui sopra le comunicazioni inviate anche per posta, avuto riguardo alla data del timbro postale di spedizione;

6.       di introitare la somma derivante dall’applicazione delle aliquote, come sopra stabilite, all’apposito capitolo 100/0 dell’esercizio 2010;

7.       di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

8.       di provvedere altresì di dare avviso nella Gazzetta Ufficiale della adozione del presente provvedimento, secondo le direttive diramate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali – Federalismo Fiscale – n. 3 del 16.4.2003.