Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 24.02.2009

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazione misura delle

aliquote e detrazione di imposta per l’anno 2009.

Il CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo

dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, che all’art. 59 prevede che i comuni, con apposito

regolamento adottato a norma dell’art. 52 stesso D. Lgs., possono disciplinare

l’Imposta Comunale sugli Immobili;

- Visto il Regolamento per l’applicazione dell’ICI del Comune di Siena, già approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 333 del 22.12.1998 e successive

modificazioni ed integrazioni, ed in ultimo con deliberazione adottata in data odierna;

- Visti il D.L. 4 Luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 4 Agosto

2006 n. 248 e il D.L. 3 Ottobre 2006 n. 262 convertito anch’esso con modificazioni

nella Legge 24 Novembre 2006 n. 286, normative entrambe contenenti, tra le altre,

disposizioni di rilevanza per l’I.C.I.;

- Vista la Legge Finanziaria 2007 - Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 “ Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - ed in particolare le

disposizioni di particolare rilevanza per i tributi locali e per l’I.C.I;

- Vista altresì la Legge Finanziaria 2008 – Legge 24.12.2007 n. 244 “Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

- Visto in particolare l'art. 1 del Decreto- Legge 27.5.2008 n. 93, convertito con

modificazioni dalla Legge 24.7.2008 n. 126 recante “ disposizioni urgenti per

salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, norma con la quale è stata disposta “

l'esenzione ICI prima casa”;

- Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle

Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – n. 12/DF del 5.6.2008, contenente

chiarimenti in ordine al citato art. 1 del D.L. n. 93/2008;

- Rilevato che in forza della citata disposizione, a decorrere dall'anno di imposta 2008, è

stata stabilita, per i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla medesima

norma, l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo, che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza

anagrafica ex art. 1 comma 173 lett. b) della Legge n. 296/2006;

- Atteso che sulla base del medesimo D.L. n. 93/2008, come sopra convertito, nonché

alla luce dei chiarimenti forniti con la summenzionata risoluzione, l'esenzione si

estende altresì alle seguenti fattispecie:

a) “al soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non

risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma si

applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà

o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso

comune ove è ubicata la casa coniugale” (ex art. 6 comma 3 - bis del Decreto

Legislativo n. 504/1992, introdotto dall'art. 1 comma 6 lett. b) Legge n. 244/2007);

b) “alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari -IACP-” ( art. 8

comma 4 del decreto legislativo n.504/1992), nonché agli enti di edilizia

residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione

dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- Preso atto che in virtù della medesima normativa, l'esenzione opera anche per le

fattispecie fatte oggetto di “assimilazione all'abitazione principale” operata sulla base

dell'esercizio della facoltà regolamentare di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.

446/1997, da cui ne discende per questo Comune che detta esenzione si applica

altresì:

· alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o

disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di

ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate ( intendendosi

come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione );

· alla unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall’ascendente al

discendente in linea retta di I° grado (genitori/fi gli), o viceversa a titolo di proprietà,

usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e a

condizione che l’altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza

anagrafica ed effettiva e stabile dimora;

· alle unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione

tra i soggetti di cui sopra (ascendente – discendente) in linea retta di I° grado,

purchè l’altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza

anagrafica ed effettiva stabile dimora;

- Rilevato altresì che ciascuna unità immobiliare è intesa quale complesso immobiliare

unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze, ancorché distintamente

accatastate, poste direttamente in rapporto funzionale con la cosa principale, alla quale

quindi risultano legate da un rapporto inscindibile di complementarietà;

- Preso atto che sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento ICI agli effetti

dell'abitazione principale, nonché ai fini altresì delle assimilazione ad essa operata

come sopra riportato, sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue

pertinenze (garage –C/6- o box –C/7- o posto auto –C/7-, soffitta –C/2-, cantina –C/2-,

ancorché distintamente iscritte in catasto), ubicati entro la distanza massima di 600

metri dall’abitazione principale, fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari aventi

ognuna diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella

zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziché C/7, non sono

sottoposti a quest’ultima condizione;

- Considerato che la lettura sistematica della citata normativa, alla luce dei chiarimenti

forniti con la sopra menzionata risoluzione ministeriale., porta conseguentemente a

ritenere che le abitazioni adibite ad abitazioni principali classificate nelle citate

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, continuano a scontare l'aliquota ridotta già da tempo

stabilita da questo comune nella misura del 4 per mille, oltre alla detrazione di imposta

già fissata in Euro 103,29;

- Visto altresì l'art. 77 bis del D.L. 26.5.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla

legge n. 133 del 6.8.2008, che, al comma 30 stabilisce che “ resta confermata per il

triennio 2009 -2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente

all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi,

delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi

attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto- legge 27 maggio

2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta

eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

- Vista inoltre la citata Legge 24.12.2007 n. 244, che all'art. 1 comma 6 lett. a) inserisce

all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 il comma 2 – bis che testualmente

stabilisce: “ la deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di

imposta 2009, un 'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore a 4

per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la

produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità

immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti

termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità

per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con

regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.

446 e successive modificazioni;

- Visto a tal fine il regolamento per l'applicazione dell'ICI contenente tra l'altro la relativa

disposizione disciplinante detta agevolazione;

- Vista inoltre la L. 9.12.1998 n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni recante

“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;

- Rilevato pertanto come occorre determinarsi sulle aliquote I.C.I. a valere per l’anno

2009, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia e delle disposizioni

regolamentari adottate ex art.59 D. Lgs. n. 446/1997;

- Atteso che l’andamento del gettito ICI relativo al 2008, sia pure non ancora

definitivamente consolidato, consente, nel rispetto delle previsioni di bilancio 2009 di

stabilire:

l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate,

per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote

come indicate a fianco di ciascuna di esse:

a) Abitazioni classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 dei

soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a

proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare

direttamente adibita ad abitazione principale coincidente, salvo

prova contraria, con la residenza anagrafica, ed unità immobiliari,

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari

-IACP-” nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le

stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del

4 per mille

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

b) Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con

contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e

successive modificazioni ed integrazioni);

4 per mille

c) Immobili ad uso abitativo non locati siti nel territorio comunale per i

quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da

almeno due anni (alla data dell’1/1/2009) – art. 2, co. 4 della L.

431/98. Per detta fattispecie si intendono gli alloggi ai fini abitativi

funzionalmente destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti,

posseduti oltre alla unità immobiliare ad uso abitativo tenuta a

disposizione (vale a dire utilizzata dal medesimo contribuente o

da un proprio familiare, ancorché in modo saltuario), sita nel

territorio comunale, in aggiunta all’abitazione principale, ovunque

quest’ultima sia ubicata;

9 per mille

d) Le unità immobiliari ad uso abitativo fatte oggetto di installazione

di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica

e termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari

oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni -

per gli impianti termici solari ( pannelli solari ) e di cinque anni

per la installazione di impianti fotovoltaici (art. 1 co. 6 lett. a) della

Legge Finanziaria 2008 – L. n.244/2007 ) e fatta oggetto di

specifica disposizione regolamentare – v.di .vigente regolamento

per l'applicazione dell'I.C.I. )

3 per mille

- Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 103,29 la detrazione per

“abitazione principale”, da applicarsi per le seguenti fattispecie:

a) alle unità immobiliari ad uso abitativo, adibite ad abitazione principale

classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

b) alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non

risultino locate;

- Atteso che per quest'ultima fattispecie - lettera b) - l'aliquota prevista è quella

ordinaria;

- Ritenuto stabilire per i soggetti interessati dall'esenzione ICI – casi di assimilazione

all'abitazione principale – e più specificatamente: “ ex casa coniugale”,

concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo ad ascendenti/discendenti in

linea retta di primo grado o reciprocamente, l'obbligo di presentare, entro il 31.12.2009

all’Ufficio I.C.I., apposita comunicazione,- ad esclusione di coloro che già nelle

scorse annualità hanno già provveduto a detto adempimento, e purchè non

siano intervenute variazioni, da effettuarsi utilizzando i modelli a tal fine predisposti

dallo stesso ufficio,dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga

presentata ovvero venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione

in misura fissa di cui all’art.14, 3° comma del D.L gs. n.504/1992; ,

- Preso atto che, anche in ordine ai contratti di tipo concordato, la suindicata aliquota del

4 per mille è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi

territoriali, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con l’avvertenza:

- che l’eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi

territoriali, comporta in sede di autotassazione l’impossibilità di assumere l’aliquota

suindicata;

- che resta ferma da parte del Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi

non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta

dovuta con sanzioni ed interessi;

- Dato atto che dovrà essere presentata analoga comunicazione anche per detti

contratti concordati stipulati a decorrere dal 1.1.2009 o fatti oggetto di proroga nel

corso del 2009 entro lo stesso termine del 31 dicembre 2009, con la relativa

documentazione, che verrà indicata dallo stesso ufficio I.C.I, dando atto che, in caso di

omessa o tardiva comunicazione, verrà applicata la sanzione in misura fissa di cui

all’art.14, 3° comma del D.Lgs. n. 504/1992;

- Precisato altresì che nello stesso termine del 31.12.2009 (termine decadenziale)

dovrà essere presentata apposita comunicazione anche da parte di coloro che

abbiano installato impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o

termica per uso domestico, corredata della prescritta documentazione meglio riportata

nel vigente regolamento per l'applicazione dell'ICI, dando atto che per detta

agevolazione, in caso di omissione o ritardo nella presentazione di quanto

richiesto, l'aliquota agevolata non verrà riconosciuta per l'anno di imposta 2009;

- Preso atto che stesso termine vale per i soggetti che rispetto alle precedenti

comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di agevolazioni , variazione del tipo

di agevolazione, ecc…), dando atto che l’eventuale omissione o infedeltà delle stesse

sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con irrogazione di sanzioni

ed interessi;

- Rilevato che ai fini dei citati adempimenti si intendono presentate nel termine di cui

sopra le comunicazioni inviate anche per posta, avuto riguardo alla data del timbro

postale di spedizione;

- Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabilisce che gli enti

locali deliberano le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio di previsione e che detta deliberazione anche se approvata

successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine suindicato, ha effetto

dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento;

- Dato atto che i termini per l'approvazione del bilancio di previsione sono stati prorogati

al 31.3.2009;

- Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore della

Direzione Risorse Finanziarie, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione…………..;

DELIBERA

1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e

detrazione per abitazione principale ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a

valere per l’anno 2009 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui

all’art. 5 del D. Lgs. 504/92:

Aliquota ordinaria 7 per mille

a) Abitazioni classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 dei

soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a

proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare

direttamente adibita ad abitazione principale coincidente, salvo

prova contraria, con la residenza anagrafica, ed unità

immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,

nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti

autonomi per le case popolari -IACP-” nonché agli enti di

edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli

IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977,

n. 616

4 per mille

b) Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale

con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e

successive modificazioni ed integrazioni);

4 per mille

c) Immobili ad uso abitativo non locati siti nel territorio comunale

per i quali non risultino essere stati registrati contratti di

locazione da almeno due anni (alla data dell’1/1/2009) – art. 2,

co. 4 della L. 431/98. Per detta fattispecie si intendono gli

alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione

ma tenuti vuoti o sfitti, posseduti oltre alla unità immobiliare ad

uso abitativo tenuta a disposizione (vale a dire utilizzata dal

medesimo contribuente o da un proprio familiare, ancorché in

modo saltuario), sita nel territorio comunale, in aggiunta

all’abitazione principale, ovunque quest’ultima sia ubicata;;

9 per mille

d) Le unità immobiliari ad uso abitativo fatte oggetto di

installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di

energia elettrica e termica per uso domestico, limitatamente

alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata

massima di tre anni - per gli impianti termici solari ( pannelli

solari ) e di cinque anni per la installazione di impianti

fotovoltaici ( art. 1 co. 6 lett. a) della Legge Finanziaria 2008 –

L. n.244/2007 ) e fatta oggetto di specifica disposizione

regolamentare – v.di .vigente regolamento per l'applicazione

dell'I.C.I.).

3 per mille

Detrazione per abitazione principale Euro 103,29

da applicarsi per le seguenti fattispecie:

a) alle unità immobiliari ad uso abitativo, adibite ad abitazione principale

classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

b) alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non

risultino locate;

2) di dare atto che:

- in forza dell'art. 1 del Decreto- Legge 27.5.2008 n. 93, convertito con modificazioni

dalla Legge 24.7.2008 n. 126 , per i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste

dalla citata norma, sussiste l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo, che si identifica, salvo prova contraria, con

quella di residenza anagrafica ex art. 1 comma 173 lett. b) della Legge n. 296/2006;

- che sulla base del medesimo D.L. n. 93/2008, come sopra convertito, nonché della

risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle Finanze –

Direzione Federalismo Fiscale – n. 12/DF del 5.6.2008, l'esenzione si estende altresì

alle seguenti fattispecie:

a) “al soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non

risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando

l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui

all'art. 8 commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le

disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto

passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un

immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la

casa coniugale” ;

b) “alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari -IACP-”

nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli

IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

3) di dare atto altresì che l'esenzione ICI, come da Decreto legge n. 93/2008, come

sopra convertito: si applica altresì alle fattispecie sottoriportate, rientranti nell'ambito

“abitazione principale”, in quanto assimilate da questo Comune nell'esercizio della

facoltà regolamentare ai sensi degli artt. 52 e 59 del D:lgs. n. 446/1997:

· Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o

sanitari, a seguito di ricovero permanente,a condizione che le stesse non

risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto

di locazione;

· L’unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo

dall’ascendente al discendente in linea retta di I° grado (genitori/figli), o

viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del

concedente (ascendente-discendente) e a condizione che l’altro soggetto

(discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e

stabile dimora;

· Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita

concessione tra i soggetti di cui sopra (ascendente–discendente) in linea

retta di I° grado, purchè l’altro soggetto, con il grado di parentela

suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora;

4) di precisare:

- che ciascuna unità immobiliare è intesa quale complesso immobiliare unitario e

pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze, ancorché distintamente

accatastate, poste direttamente in rapporto funzionale con la cosa principale, alla quale

quindi risultano legate da un rapporto inscindibile di complementarietà;

- che sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento ICI agli effetti dell'abitazione

principale, nonché ai fini altresì delle assimilazione ad essa operata come sopra

riportato, sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze

(garage –C/6- o box –C/7- o posto auto –C/7-, soffitta –C/2-, cantina –C/2-, ancorché

distintamente iscritte in catasto), ubicati entro la distanza massima di 600 metri

dall’abitazione principale, fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari aventi ognuna

diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella zona

censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziché C/7, non sono sottoposti

a quest’ultima condizione;

5) di dare atto che che le abitazioni adibite ad abitazioni principali classificate nelle citate

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, continuano a scontare l'aliquota ridotta già da tempo

stabilita da questo comune nella misura del 4 per mille , oltre alla detrazione di

imposta già fissata in Euro 103,29;

6) di stabilire inoltre, in ordine ai contratti di tipo concordato, che l’aliquota del 4 per mille

è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi territoriali nel

rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con avvertimento che

l’eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi

territoriali, comporta in sede di autotassazione l’impossibilità di assumere l’aliquota

suindicata, fermo restando da parte di questo Comune la verifica dei suddetti contratti,

che, qualora rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero

della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi;

7) di precisare altresì, relativamente all'aliquota agevolata del 3 per mille, stabilita a

favore dei soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione

di energia elettrica o termica per uso domestico, relativamente alle unità immobiliari

ad uso abitativo, che :

 Gli interventi consistono nella installazione di pannelli solari, come definiti

dall'art.1 comma 346 della Legge 27.12.2006 n. 296, e per i quali spetta la

relativa detrazione di imposta sui redditi. . I soggetti devono aver sostenuto

spese, nel corso dell'anno di imposta , - interventi atti a conseguire risparmio

energetico - per una spesa minima pari a Euro 10.000 (diecimila). L'agevolazione

ha durata triennale.

 I soggetti passivi che hanno installato impianti fotovoltaici, per i quali siano in

possesso della tariffa incentivante e dell'eventuale premio abbinato all'uso

efficiente dell'energia – incentivi conto energia – soggetto attuatore G.S.E.-. (

conto energia, introdotto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive

28.7.2005 ). L'agevolazione ha durata quinquennale.

8) di stabilire altresì:

- che nel termine decadenziale del 31.12.2009 dovrà essere presentata apposita

comunicazione da parte di coloro che abbiano installato impianti a fonte rinnovabile

per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, corredata della

prescritta documentazione meglio riportata nel vigente regolamento per

l'applicazione dell'ICI, dando atto che per detta agevolazione, in caso di

omissione o ritardo nella presentazione di quanto richiesto, l'aliquota

agevolata non verrà riconosciuta per l'anno di imposta 2009;

- che dovrà essere presentata analoga comunicazione anche per “i contratti

concordati” stipulati a decorrere dal 1.1.2009 o fatti oggetto di proroga nel corso

del 2009 entro lo stesso termine del 31 dicembre 2009, con la relativa

documentazione, che verrà indicata dallo stesso ufficio I.C.I, dando atto che, in

caso di omessa o tardiva comunicazione, verrà applicata la sanzione in misura fissa

di cui all’art.14, 3°comma del D.Lgs. n.504/1992;

- che per i soggetti interessati dall'esenzione ICI – casi di assimilazione

all'abitazione principale- e più specificatamente : “ ex casa coniugale”,

concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo ad ascendenti/discendenti in

linea retta di primo grado o reciprocamente, l'obbligo di presentare, entro il

31.12.2009 all’Ufficio I.C.I., apposita comunicazione,- ad esclusione di coloro che

già nelle scorse annualità hanno già provveduto a detto adempimento, e

purchè non siano intervenute variazioni, da effettuarsi utilizzando i modelli a tal

fine predisposti dallo stesso ufficio dando atto che, ove la comunicazione di cui

sopra non venga presentata ovvero venga presentata oltre il citato termine verrà

applicata la sanzione in misura fissa di cui all’art.14, 3° comma del D.Lgs.

n.504/1992; ,

- che stesso termine vale per i soggetti che rispetto alle precedenti comunicazioni

hanno subito variazioni (cessazione di agevolazioni , variazione del tipo di

agevolazione, ecc…), dando atto che l’eventuale omissione o infedeltà delle stesse

sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con irrogazione di

sanzioni ed interessi;

- che ai fini dei citati adempimenti si intendono presentate nel termine di cui sopra le

comunicazioni inviate anche per posta, avuto riguardo alla data del timbro postale

di spedizione ;

9) di introitare la somma derivante dall’applicazione delle aliquote, come sopra stabilite,

all’apposito capitolo 100/0 dell’esercizio 2009;

10) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente

provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle

Finanze;

11) di provvedere altresì di dare avviso nella Gazzetta Ufficiale della adozione del presente

provvedimento, secondo le direttive diramate dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze, con circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali – Federalismo Fiscale –

n. 3 del 16.4.2003.