Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 24.02.2009
Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazione misura delle
aliquote e detrazione di imposta per l’anno 2009.
Il CONSIGLIO COMUNALE
- Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo
dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, che all’art. 59 prevede che i comuni, con apposito
regolamento adottato a norma dell’art. 52 stesso D. Lgs., possono disciplinare
l’Imposta Comunale sugli Immobili;
- Visto il Regolamento per l’applicazione dell’ICI del Comune di Siena, già approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 333 del 22.12.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in ultimo con deliberazione adottata in data odierna;
- Visti il D.L. 4 Luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 4 Agosto
2006 n. 248 e il D.L. 3 Ottobre 2006 n. 262 convertito anch’esso con modificazioni
nella Legge 24 Novembre 2006 n. 286, normative entrambe contenenti, tra le altre,
disposizioni di rilevanza per l’I.C.I.;
- Vista la Legge Finanziaria 2007 - Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 “ Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - ed in particolare le
disposizioni di particolare rilevanza per i tributi locali e per l’I.C.I;
- Vista altresì la Legge Finanziaria 2008 – Legge 24.12.2007 n. 244 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- Visto in particolare l'art. 1 del Decreto- Legge 27.5.2008 n. 93, convertito con
modificazioni dalla Legge 24.7.2008 n. 126 recante “ disposizioni urgenti per
salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, norma con la quale è stata disposta “
l'esenzione ICI prima casa
”;- Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle
Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – n. 12/DF del 5.6.2008, contenente
chiarimenti in ordine al citato art. 1 del D.L. n. 93/2008;
- Rilevato che in forza della citata disposizione, a decorrere dall'anno di imposta 2008, è
stata stabilita, per i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla medesima
norma, l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza
anagrafica ex art. 1 comma 173 lett. b) della Legge n. 296/2006;
- Atteso che sulla base del medesimo D.L. n. 93/2008, come sopra convertito, nonché
alla luce dei chiarimenti forniti con la summenzionata risoluzione, l'esenzione si
estende altresì alle seguenti fattispecie:
a) “al soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non
risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma si
applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale” (ex art. 6 comma 3 - bis del Decreto
Legislativo n. 504/1992, introdotto dall'art. 1 comma 6 lett. b) Legge n. 244/2007);
b) “alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari -IACP-” ( art. 8
comma 4 del decreto legislativo n.504/1992), nonché agli enti di edilizia
residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Preso atto che in virtù della medesima normativa, l'esenzione opera anche per le
fattispecie fatte oggetto di “assimilazione all'abitazione principale” operata sulla base
dell'esercizio della facoltà regolamentare di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.
446/1997, da cui ne discende per questo Comune che detta esenzione si applica
altresì:
·
alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani odisabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di
ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate ( intendendosi
come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione );
·
alla unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall’ascendente aldiscendente in linea retta di I° grado (genitori/fi gli), o viceversa a titolo di proprietà,
usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e a
condizione che l’altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza
anagrafica ed effettiva e stabile dimora;
·
alle unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessionetra i soggetti di cui sopra (ascendente – discendente) in linea retta di I° grado,
purchè l’altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza
anagrafica ed effettiva stabile dimora;
- Rilevato altresì che ciascuna unità immobiliare è intesa quale complesso immobiliare
unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze, ancorché distintamente
accatastate, poste direttamente in rapporto funzionale con la cosa principale, alla quale
quindi risultano legate da un rapporto inscindibile di complementarietà;
- Preso atto che sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento ICI agli effetti
dell'abitazione principale, nonché ai fini altresì delle assimilazione ad essa operata
come sopra riportato, sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue
pertinenze (garage –C/6- o box –C/7- o posto auto –C/7-, soffitta –C/2-, cantina –C/2-,
ancorché distintamente iscritte in catasto), ubicati entro la distanza massima di 600
metri dall’abitazione principale, fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari aventi
ognuna diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella
zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziché C/7, non sono
sottoposti a quest’ultima condizione;
- Considerato che la lettura sistematica della citata normativa, alla luce dei chiarimenti
forniti con la sopra menzionata risoluzione ministeriale., porta conseguentemente a
ritenere che le abitazioni adibite ad abitazioni principali classificate nelle citate
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, continuano a scontare l'aliquota ridotta già da tempo
stabilita da questo comune nella misura del 4 per mille, oltre alla detrazione di imposta
già fissata in Euro 103,29;
- Visto altresì l'art. 77 bis del D.L. 26.5.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge n. 133 del 6.8.2008, che, al comma 30 stabilisce che “ resta confermata per il
triennio 2009 -2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto- legge 27 maggio
2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;
- Vista inoltre la citata Legge 24.12.2007 n. 244, che all'art. 1 comma 6 lett. a) inserisce
all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 il comma 2 – bis che testualmente
stabilisce: “ la deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di
imposta 2009, un 'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore a 4
per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la
produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti
termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità
per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.
446 e successive modificazioni;
- Visto a tal fine il regolamento per l'applicazione dell'ICI contenente tra l'altro la relativa
disposizione disciplinante detta agevolazione;
- Vista inoltre la L. 9.12.1998 n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni recante
“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
- Rilevato pertanto come occorre determinarsi sulle aliquote I.C.I. a valere per l’anno
2009, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia e delle disposizioni
regolamentari adottate ex art.59 D. Lgs. n. 446/1997;
- Atteso che l’andamento del gettito ICI relativo al 2008, sia pure non ancora
definitivamente consolidato, consente, nel rispetto delle previsioni di bilancio 2009 di
stabilire:
l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate,
per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote
come indicate a fianco di ciascuna di esse:
a) Abitazioni classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 dei
soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale coincidente, salvo
prova contraria, con la residenza anagrafica, ed unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
-IACP-” nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del
4 per mille
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
b) Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con
contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni);
4 per mille
c) Immobili ad uso abitativo non locati siti nel territorio comunale per i
quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni (alla data dell’1/1/2009) – art. 2, co. 4 della L.
431/98. Per detta fattispecie si intendono gli alloggi ai fini abitativi
funzionalmente destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti,
posseduti oltre alla unità immobiliare ad uso abitativo tenuta a
disposizione (vale a dire utilizzata dal medesimo contribuente o
da un proprio familiare, ancorché in modo saltuario)
, sita nelterritorio comunale, in aggiunta all’abitazione principale, ovunque
quest’ultima sia ubicata;
9 per mille
d) Le unità immobiliari ad uso abitativo fatte oggetto di installazione
di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica
e termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari
oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni -
per gli impianti termici solari ( pannelli solari ) e di cinque anni
per la installazione di impianti fotovoltaici (art. 1 co. 6 lett. a) della
Legge Finanziaria 2008 – L. n.244/2007 ) e fatta oggetto di
specifica disposizione regolamentare – v.di .vigente regolamento
per l'applicazione dell'I.C.I. )
3 per mille
- Ritenuto, altresì,
di stabilire nella misura di Euro 103,29 la detrazione per“abitazione principale”
, da applicarsi per le seguenti fattispecie:a) alle unità immobiliari ad uso abitativo, adibite ad abitazione principale
classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
b) alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non
risultino locate;
- Atteso che per quest'ultima fattispecie - lettera b) - l'aliquota prevista è quella
ordinaria;
- Ritenuto stabilire per i soggetti interessati dall'esenzione ICI –
casi di assimilazioneall'abitazione principale
– e più specificatamente: “ ex casa coniugale”,concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo ad ascendenti/discendenti in
linea retta di primo grado o reciprocamente, l'obbligo di presentare, entro il 31.12.2009
all’Ufficio I.C.I., apposita comunicazione,-
ad esclusione di coloro che già nellescorse annualità hanno già provveduto a detto adempimento
, e purchè nonsiano intervenute variazioni
, da effettuarsi utilizzando i modelli a tal fine predispostidallo stesso ufficio,dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga
presentata ovvero venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione
in misura fissa di cui all’art.14, 3° comma del D.L gs. n.504/1992; ,
- Preso atto che, anche in ordine ai contratti di tipo concordato, la suindicata aliquota del
4 per mille è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi
territoriali, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con l’avvertenza:
- che l’eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi
territoriali, comporta in sede di autotassazione l’impossibilità di assumere l’aliquota
suindicata;
- che resta ferma da parte del Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi
non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta
dovuta con sanzioni ed interessi;
- Dato atto che dovrà essere presentata analoga comunicazione anche per detti
contratti concordati stipulati a decorrere dal 1.1.2009 o fatti oggetto di proroga nel
corso del 2009 entro lo stesso termine del 31 dicembre 2009, con la relativa
documentazione, che verrà indicata dallo stesso ufficio I.C.I, dando atto che, in caso di
omessa o tardiva comunicazione, verrà applicata la sanzione in misura fissa di cui
all’art.14, 3° comma del D.Lgs. n. 504/1992;
- Precisato altresì che nello stesso termine del 31.12.2009 (
termine decadenziale)dovrà essere presentata apposita comunicazione anche da parte di coloro che
abbiano installato impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o
termica per uso domestico, corredata della prescritta documentazione meglio riportata
nel vigente regolamento per l'applicazione dell'ICI, dando atto che per detta
agevolazione, in caso di omissione o ritardo nella presentazione di quanto
richiesto, l'aliquota agevolata non verrà riconosciuta per l'anno di imposta 2009;
- Preso atto che stesso termine vale per i soggetti che rispetto alle precedenti
comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di agevolazioni , variazione del tipo
di agevolazione, ecc…), dando atto che l’eventuale omissione o infedeltà delle stesse
sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con irrogazione di sanzioni
ed interessi;
- Rilevato che ai fini dei citati adempimenti si intendono presentate nel termine di cui
sopra le comunicazioni inviate anche per posta, avuto riguardo alla data del timbro
postale di spedizione;
- Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabilisce che gli enti
locali deliberano le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione e che detta deliberazione anche se approvata
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine suindicato, ha effetto
dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento;
- Dato atto che i termini per l'approvazione del bilancio di previsione sono stati prorogati
al 31.3.2009;
- Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore della
Direzione Risorse Finanziarie, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con votazione…………..;
DELIBERA
1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e
detrazione per abitazione principale ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a
valere per l’anno 2009 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui
all’art. 5 del D. Lgs. 504/92:
Aliquota ordinaria 7 per mille
a) Abitazioni classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 dei
soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale coincidente, salvo
prova contraria, con la residenza anagrafica, ed unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
,nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari -IACP-” nonché agli enti di
edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616
4 per mille
b) Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale
con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni);
4 per mille
c) Immobili ad uso abitativo non locati siti nel territorio comunale
per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni (alla data dell’1/1/2009) – art. 2,
co. 4 della L. 431/98. Per detta fattispecie si intendono gli
alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione
ma tenuti vuoti o sfitti, posseduti oltre alla unità immobiliare ad
uso abitativo tenuta a disposizione (vale a dire utilizzata dal
medesimo contribuente o da un proprio familiare, ancorché in
modo saltuario)
, sita nel territorio comunale, in aggiuntaall’abitazione principale, ovunque quest’ultima sia ubicata;;
9 per mille
d) Le unità immobiliari ad uso abitativo fatte oggetto di
installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di
energia elettrica e termica per uso domestico, limitatamente
alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
massima di tre anni - per gli impianti termici solari ( pannelli
solari ) e di cinque anni per la installazione di impianti
fotovoltaici ( art. 1 co. 6 lett. a) della Legge Finanziaria 2008 –
L. n.244/2007 ) e fatta oggetto di specifica disposizione
regolamentare – v.di .vigente regolamento per l'applicazione
dell'I.C.I.).
3 per mille
Detrazione per abitazione principale
Euro 103,29da applicarsi per le seguenti fattispecie:
a) alle unità immobiliari ad uso abitativo, adibite ad abitazione principale
classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
b) alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non
risultino locate;
2) di dare atto che:
- in forza dell'art. 1 del Decreto- Legge 27.5.2008 n. 93, convertito con modificazioni
dalla Legge 24.7.2008 n. 126 , per i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste
dalla citata norma, sussiste l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, che si identifica, salvo prova contraria, con
quella di residenza anagrafica ex art. 1 comma 173 lett. b) della Legge n. 296/2006;
- che sulla base del medesimo D.L. n. 93/2008, come sopra convertito, nonché della
risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle Finanze –
Direzione Federalismo Fiscale – n. 12/DF del 5.6.2008, l'esenzione si estende altresì
alle seguenti fattispecie:
a) “al soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando
l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui
all'art. 8 commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la
casa coniugale” ;
b) “alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari -IACP-”
nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
3) di dare atto altresì che l'esenzione ICI, come da Decreto legge n. 93/2008, come
sopra convertito: si applica altresì alle fattispecie sottoriportate, rientranti nell'ambito
“abitazione principale”, in quanto assimilate da questo Comune nell'esercizio della
facoltà regolamentare ai sensi degli artt. 52 e 59 del D:lgs. n. 446/1997:
·
Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto daanziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari, a seguito di ricovero permanente,a condizione che le stesse non
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto
di locazione;
·
L’unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativodall’ascendente al discendente in linea retta di I° grado (genitori/figli), o
viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del
concedente (ascendente-discendente) e a condizione che l’altro soggetto
(discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e
stabile dimora;
·
Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuitaconcessione tra i soggetti di cui sopra (ascendente–discendente) in linea
retta di I° grado, purchè l’altro soggetto, con il grado di parentela
suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora;
4) di precisare:
- che ciascuna unità immobiliare è intesa quale complesso immobiliare unitario e
pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze, ancorché distintamente
accatastate, poste direttamente in rapporto funzionale con la cosa principale, alla quale
quindi risultano legate da un rapporto inscindibile di complementarietà;
- che sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento ICI agli effetti dell'abitazione
principale, nonché ai fini altresì delle assimilazione ad essa operata come sopra
riportato, sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze
(garage –C/6- o box –C/7- o posto auto –C/7-, soffitta –C/2-, cantina –C/2-, ancorché
distintamente iscritte in catasto), ubicati entro la distanza massima di 600 metri
dall’abitazione principale, fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari aventi ognuna
diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella zona
censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziché C/7, non sono sottoposti
a quest’ultima condizione;
5) di dare atto che che le abitazioni adibite ad abitazioni principali classificate nelle citate
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, continuano a scontare l'aliquota ridotta già da tempo
stabilita da questo comune nella misura del 4 per mille , oltre alla detrazione di
imposta già fissata in Euro 103,29;
6) di stabilire inoltre, in ordine ai contratti di tipo concordato, che l’aliquota del 4 per mille
è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi territoriali nel
rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con avvertimento che
l’eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi
territoriali, comporta in sede di autotassazione l’impossibilità di assumere l’aliquota
suindicata, fermo restando da parte di questo Comune la verifica dei suddetti contratti,
che, qualora rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero
della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi;
7) di precisare altresì, relativamente all'aliquota agevolata del 3 per mille, stabilita a
favore dei soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione
di energia elettrica o termica per uso domestico, relativamente alle unità immobiliari
ad uso abitativo, che :
Gli interventi consistono nella installazione di pannelli solari, come definiti
dall'art.1 comma 346 della Legge 27.12.2006 n. 296, e per i quali spetta la
relativa detrazione di imposta sui redditi.
. I soggetti devono aver sostenutospese, nel corso dell'anno di imposta ,
- interventi atti a conseguire risparmioenergetico - per una spesa minima pari a Euro 10.000
(diecimila). L'agevolazioneha durata triennale.
I soggetti passivi che hanno installato impianti fotovoltaici, per i quali siano in
possesso della tariffa incentivante e dell'eventuale premio abbinato all'uso
efficiente dell'energia – incentivi conto energia – soggetto attuatore G.S.E.-. (
conto energia, introdotto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive
28.7.2005 ). L'agevolazione ha durata quinquennale.
8) di stabilire altresì:
- che nel termine decadenziale del 31.12.2009 dovrà essere presentata apposita
comunicazione da parte di coloro che abbiano installato impianti a fonte rinnovabile
per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, corredata della
prescritta documentazione meglio riportata
nel vigente regolamento perl'applicazione dell'ICI, dando atto che per detta agevolazione, in caso di
omissione o ritardo nella presentazione di quanto richiesto, l'aliquota
agevolata non verrà riconosciuta per l'anno di imposta 2009;
- che dovrà essere presentata analoga comunicazione anche per “i contratti
concordati” stipulati a decorrere dal 1.1.2009 o fatti oggetto di proroga nel corso
del 2009 entro lo stesso termine del 31 dicembre 2009, con la relativa
documentazione, che verrà indicata dallo stesso ufficio I.C.I, dando atto che, in
caso di omessa o tardiva comunicazione, verrà applicata la sanzione in misura fissa
di cui all’art.14, 3°comma del D.Lgs. n.504/1992;
- che per i soggetti interessati dall'esenzione ICI –
casi di assimilazioneall'abitazione principale
- e più specificatamente : “ ex casa coniugale”,concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo ad ascendenti/discendenti in
linea retta di primo grado o reciprocamente, l'obbligo di presentare, entro il
31.12.2009
all’Ufficio I.C.I., apposita comunicazione,- ad esclusione di coloro chegià nelle scorse annualità hanno già provveduto a detto adempimento
, epurchè non siano intervenute variazioni
, da effettuarsi utilizzando i modelli a talfine predisposti dallo stesso ufficio dando atto che, ove la comunicazione di cui
sopra non venga presentata ovvero venga presentata oltre il citato termine verrà
applicata la sanzione in misura fissa di cui all’art.14, 3° comma del D.Lgs.
n.504/1992; ,
- che stesso termine vale per i soggetti che rispetto alle precedenti comunicazioni
hanno subito variazioni (cessazione di agevolazioni , variazione del tipo di
agevolazione, ecc…), dando atto che l’eventuale omissione o infedeltà delle stesse
sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con irrogazione di
sanzioni ed interessi;
- che ai fini dei citati adempimenti si intendono presentate nel termine di cui sopra le
comunicazioni inviate anche per posta, avuto riguardo alla data del timbro postale
di spedizione ;
9) di introitare la somma derivante dall’applicazione delle aliquote, come sopra stabilite,
all’apposito capitolo 100/0 dell’esercizio 2009;
10) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle
Finanze;
11) di provvedere altresì di dare avviso nella Gazzetta Ufficiale della adozione del presente
provvedimento, secondo le direttive diramate dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali – Federalismo Fiscale –
n. 3 del 16.4.2003.