Delibera Consiglio Comunale n.38 del 27 febbraio 2007

 

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazione misura delle aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2007.

 

Il CONSIGLIO COMUNALE

 

(.. omissis..)

 

 

DELIBERA

 

1)     di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili  a valere per l’anno 2007 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del  D. Lgs. 504/92, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96:

 

  Aliquota ordinaria                                                                             7 per mille

 

a)

Abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, co. 1 della L.556/96);

 

 4  per mille

b)

Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione (art. 3, co. 56 della L. 662/96);

 

 4 per mille

 

c)

L’unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall’ascendente al discendente in linea retta di I° grado (genitori/figli), o viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e a condizione che l’altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora. Nel caso di più fabbricati ad uso abitativo concessi gratuitamente dai genitori ai figli e viceversa, tutte le citate unità immobiliari ad uso abitativo sono ammesse a godere da parte del concedente dell’aliquota ridotta, purchè vengano rispettate le condizioni ed i requisiti stabiliti dal vigente Regolamento;

4 per mille

 

d)

Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lett. c)  (ascendente–discendente) in linea retta di I° grado, purchè l’altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora;

 4 per mille

 

e)

Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni);

 4 per mille

 

 

f)

Immobili ad uso abitativo non locati siti nel territorio comunale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell’1/1/2007) – art. 2, co. 4 della L. 431/98. Per detta fattispecie si intendono gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti, posseduti oltre alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione (vale a dire utilizzate    dal medesimo contribuente o da un proprio familiare, ancorché in modo saltuario)-, sita nel territorio comunale, in aggiunta all’abitazione principale, ovunque quest’ultima sia ubicata;

 9 per mille

 

 

 

Detrazione per abitazione principale                                                                   Euro 103.29

 

 

2)     di precisare:

a)     che ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota, è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze;

b)     che qualora le pertinenze (garage –C/6- o box –C/7- o posto auto –C/7-, soffitta     –C/2-, cantina –C/2-, ancorché distintamente iscritte in catasto) siano connesse all’abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo, purchè ubicate entro la distanza stradale massima di 600 metri dalla predetta unità immobiliare,  fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziché C/7, non sono sottoposti a quest’ultima condizione;

c)      che la detrazione per “abitazione principale” è a valere, oltreché per l’unità immobiliare adibita a  residenza anagrafica, salvo prova contraria, e per le fattispecie di cui alle lett. b), d) e c) quest’ultimo limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, restando quindi esclusi dal citato beneficio eventuali ulteriori fabbricati aventi la medesima destinazione, concessi gratuitamente dall’ascendente in linea retta di I° grado ad altri discendenti o viceversa oltrechè nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta qualunque sia il titolo di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) sia già possessore di abitazione principale, per la quale, per legge, beneficia già della detrazione d’imposta, del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote ICI, per il seguente ed ulteriore caso:

-          per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

3)     di stabilire la detrazione di imposta nella misura di Euro 180,00  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di proprietà (usufrutto, uso o abitazione) delle seguenti categorie di soggetti in particolare disagio economico e sociale e purché ricorrano le seguenti condizioni:

Ø      Presenza nel nucleo familiare di un invalido totale (100%), con o senza assegno di accompagnamento, invalidità riconosciuta dalle competenti autorità. A tal fine vengono considerati invalidi totali i seguenti soggetti:

1.      Soggetti con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore /o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

2.      Soggetti minori invalidi per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età / eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore / oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

3.      Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore / o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

4.      Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi per difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età di tipo grave (pari al 100% di invalidità);

5.      Soggetti con cecità assoluta / o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

6.      Soggetti affetti da sordomutismo ai sensi della L. n. 381/1970;

 

Ø      L’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4;

Ø      Possesso da parte dei componenti il nucleo familiare o  da parte del soggetto invalido del solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze secondo quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I., nel territorio comunale di Siena;

Ø      Il nucleo familiare del soggetto invalido non deve possedere altri beni immobili sul territorio nazionale (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) produttivi di redditi IRPEF superiore a Euro 200,00;

Ø      Il totale dei redditi imponibili IRPEF dei componenti del nucleo familiare relativo all’anno precedente non deve eccedere Euro 50.000,00;

Ø      Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, quale quella risultante nello stato di famiglia alla data del 01.01.2007;

Ø      Il soggetto deve risiedere ed avere dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo, oggetto della maggiore detrazione di imposta.

 

4)     di stabilire, infine, la detrazione d’imposta fino alla concorrenza dell’imposta stessa per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di proprietà (usufrutto, uso o abitazione) dei seguenti soggetti purchè ricorrano le seguenti condizioni:

Ø      Nucleo familiare (intendendo la famiglia anagrafica come risulta nello stato di famiglia alla data del 01.01.2007) composto da pensionati conviventi /o da un solo pensionato, aventi i seguenti requisiti:

a)     Possesso del solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze nel territorio comunale (secondo quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I.);

b)     I soggetti di che trattasi /o il soggetto (ove il nucleo familiare sia composto da una persona) non devono/e comunque possedere altri beni immobili sul territorio nazionale (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) produttivi di redditi IRPEF superiore a Euro 200,00;

c)      Aver compiuto il 65° anno di età alla data dell’1/1/2007;

d)     Essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile I.R.P.E.F. relativo all’anno precedente non superiore a €. 11.000,00 – nucleo composto da una persona – o €. 15.000,00 – nucleo composto da due o più persone;

e)     L’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4;

f)        Il soggetto/ i soggetti deve/devono risiedere ed avere dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo, oggetto della maggiore detrazione di imposta.

5)     di precisare che per il calcolo del limite di reddito sia degli invalidi di cui sopra sia di quello dei pensionati, per poter usufruire delle citate maggiori detrazioni d’imposta rispettivamente di Euro 180,00 e di Euro non si tiene conto in diminuzione del reddito complessivo della deduzione prevista, fino all’anno di imposizione 2006, dall’art. 11 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986;

6)     di stabilire, per i motivi indicati in premessa, che restano esclusi dal beneficio delle sopracitate e maggiori detrazioni d’imposta i soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente,

7)      di dare atto che le suddette maggiori detrazioni spettano in quota parte ai soggetti proprietari della unità immobiliare ad uso abitativo;

8)     di precisare:

Ø      che nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, ove nella stessa sia residente altro soggetto contitolare, l’aliquota ridotta e la detrazione d’imposta di €. 103,29 spettano a entrambi detti soggetti;

9)     di stabilire che, agli effetti della detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione stessa, e che l’ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull’imposta dovuta per le pertinenze;

10) di stabilire inoltre, in ordine ai contratti di tipo concordato, che l’aliquota del 4 per mille è a valere unicamente per quei contratti stipulati  secondo gli accordi territoriali  nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con avvertimento che l’eventuale discordanza  anche di una sola condizione prevista nei citati accordi territoriali, comporta in sede di autotassazione l’impossibilità di assumere l’aliquota suindicata, fermo restando da parte di questo Comune la verifica dei suddetti contratti, che, qualora rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi;

11)  di stabilire altresì:

Ø      che i soggetti che a far data 1.1.2007 intendono beneficiare delle sopra indicate agevolazioni (maggiori detrazioni di imposta, aliquota ridotta per concessione in uso gratuito  di alloggi ad uso abitativo ad ascendenti/discendenti in linea retta di 1° grado o reciprocamente) dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2007  all’Ufficio I.C.I., apposita comunicazione, utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo stesso ufficio dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, il beneficio in questione per il relativo anno d’imposta non verrà riconosciuto;

Ø      che  anche in ordine ai contratti di tipo concordato la suindicata aliquota del 4 per mille è a valere unicamente per quei contratti stipulati  secondo gli accordi territoriali,  nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con l’avvertenza che l’eventuale discordanza  anche di una sola condizione prevista nei citati accordi territoriali, comporta in sede di autotassazione l’impossibilità di assumere l’aliquota suindicata, fermo restando da parte di questo Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi;

Ø      che dovrà essere presentata  analoga comunicazione anche  per detti contratti concordati stipulati  a decorrere dal 1.1.2007 o   fatti oggetto di proroga nel corso del 2007 entro lo stesso termine anch’esso  decadenziale del 31  dicembre 2007, con la relativa documentazione, che verrà indicata dallo stesso ufficio I.C.I., la cui inosservanza e mancato rispetto del citato termine, comporterà il mancato riconoscimento della agevolazione di cui trattasi;

Ø      che stesso termine  decadenziale e stesse considerazioni  valgono per i soggetti che rispetto alle precedenti comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di benefici, variazione del tipo di agevolazione, ecc….),  dando atto che l’eventuale omissione/ o infedeltà delle stesse sarà  oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con irrogazione di sanzioni ed interessi;

Ø      che, ai fini dei citati adempimenti, si intendono presentate nei termini di cui sopra le comunicazioni trasmesse per posta, avuto riguardo alla data del timbro postale di spedizione.

12) di introitare la somma derivante dall’applicazione delle aliquote, come sopra stabilite, all’apposito capitolo 100/0 dell’esercizio 2007;

13)  di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze;

14) di provvedere altresì di dare avviso nella Gazzetta Ufficiale della adozione del presente provvedimento, secondo le direttive diramate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali – Federalismo Fiscale – n. 3 del 16.4.2003.