Deliberazione Giunta Comunale N° 61 dell’08-02-2006
Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazione misura delle aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
- Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- Visto l’art. 4 co. 1 della L. 24.10.1996 n. 556 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8.8.1996 n. 437;
- Vista la L. 23.12.1996 n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica" art. 3, commi da 53 a 56;
- Visto l’art. 3 del D.L. 11.03.1997 n. 50 convertito con modificazioni nella L. 9.05.1997 n. 122, che all’art. 8 co. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 prevede la possibilità di stabilire una maggiore detrazione d’imposta rispetto a quella di L. 200.000 pari a Euro 103,29;
- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, che all’art. 59 prevede che i comuni, con apposito regolamento adottato a norma dell’art. 52 stesso D. Lgs., possono disciplinare l’Imposta Comunale sugli Immobili;
- Visto, a tal fine, il Regolamento per l’applicazione dell’ICI del Comune di Siena, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 333 del 22.12.1998 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 34 del 22.02.2000, n. 39 del 06.02.2001, n. 303 del 21.12.2001, n. 117 del 27.03.2003, n. 58 del 24.2.2005 ed in ultimo con apposita deliberazione Consiliare con vigenza dall’anno 2006;
- Vista, altresì, la L. 9.12.1998 n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- Rilevato pertanto come occorre determinarsi sulle aliquote I.C.I. a valere per l’anno 2006, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia e delle disposizioni regolamentari adottate ex art.59 D. Lgs. n. 446/1997;
- Rilevato che ciascuna unità immobiliare oggetto di aliquota è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze, ancorché distintamente accatastate, poste direttamente in rapporto funzionale con la cosa principale, alla quale quindi risultano legate da un rapporto inscindibile di complementarietà;
- Preso atto che sulla base di quanto stabilito all’art. 5 del vigente Regolamento ICI come sopra modificato, agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (garage –C/6- o box –C/7- o posto auto –C/7-, soffitta –C/2-, cantina –C/2-, ancorché distintamente iscritte in catasto), ubicati entro la distanza massima di 600 metri dall’abitazione principale, fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziché C/7, non sono sottoposti a quest’ultima condizione;
- Atteso che l’andamento del gettito ICI relativo al 2005, sia pure non ancora definitivamente consolidato, consente, nel rispetto delle previsioni di bilancio 2006 di stabilire:
l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate,
per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote
come indicate a fianco di ciascuna di esse:
a) |
Abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, co. 1 della L.556/96); |
4 per mille |
b) |
Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione (art. 3, co. 56 della L. 662/96); |
4 per mille
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c) |
L’unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall’ascendente al discendente in linea retta di I° grado (genitori/figli), o viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e a condizione che l’altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora. Nel caso di più fabbricati ad uso abitativo concessi gratuitamente dai genitori ai figli e viceversa, tutte le citate unità immobiliari ad uso abitativo sono ammesse a godere da parte del concedente dell’aliquota ridotta, purchè vengano rispettate le condizioni ed i requisiti stabiliti dal vigente Regolamento; |
4 per mille
|
d) |
Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lett. c) (ascendente–discendente) in linea retta di I° grado, purchè l’altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora; |
4 per mille
|
e) |
Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni); |
4 per mille
|
f) |
Immobili ad uso abitativo non locati siti nel territorio comunale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell’1/1/2006) – art. 2, co. 4 della L. 431/98. Per detta fattispecie si intendono gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti, posseduti oltre alla unità immobiliare ad uso abitativo tenuta a disposizione (vale a dire utilizzata dal medesimo contribuente o da un proprio familiare, ancorché in modo saltuario), sita nel territorio comunale, in aggiunta all’abitazione principale, ovunque quest’ultima sia ubicata; |
9 per mille
|
Precisato che ai fini della determinazione del valore della base imponibile, su cui applicare le aliquote come più sopra definite, le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96;
- Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 103,29 la detrazione per "abitazione principale", detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto a), b), d) e c), quest’ultimo limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, restando quindi esclusi dal citato beneficio eventuali ulteriori fabbricati aventi la medesima destinazione, concessi gratuitamente dall’ascendente in linea retta di I° grado ad altri discendenti o viceversa oltrechè nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta, qualunque sia il titolo di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione), sia già possessore di abitazione principale, per la quale, per legge, beneficia già della detrazione d’imposta;
- Rilevato inoltre che agli effetti della citata detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione stessa, e che l’ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per abitazione principale, deve essere computata per la parte residua nell’imposta dovuta per le pertinenze;
Precisato che la suddetta detrazione di €. 103,29 spetta, inoltre, per il seguente caso:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la medesima non risulti locata (art. 4 ter – D. L. 23.1.1993 n. 16, convertito in L. 24.3.1993 n. 75);
- Ritenuto, sulla base della facoltà concessa dall’art. 8 co. 3 ultimo periodo del D.Lgs. 504/92 di stabilire la citata detrazione d’imposta nella misura di Euro 180,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di proprietà (usufrutto, uso o abitazione) delle seguenti categorie di soggetti in particolare disagio economico e sociale e purché ricorrano le seguenti condizioni:
- Presenza nel nucleo familiare di un invalido totale (100%), con o senza assegno di accompagnamento, invalidità riconosciuta dalle competenti autorità. A tal fine vengono considerati invalidi totali i seguenti soggetti:
- Soggetti con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore /o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- Soggetti minori invalidi per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età / eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore / oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore / o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi per difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età di tipo grave (pari al 100% di invalidità);
- Soggetti con cecità assoluta / o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- Soggetti affetti da sordomutismo ai sensi della L. n. 381/1970;
- L’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6;
- Possesso da parte dei componenti il nucleo familiare o dello stesso invalido, ove il nucleo familiare sia costituito da lui soltanto, del solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze secondo quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I., nel territorio comunale di Siena;
- Il nucleo familiare del soggetto invalido non deve possedere altri beni immobili sul territorio nazionale (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) produttivi di redditi IRPEF superiori a Euro 200,00;
- Il totale dei redditi imponibili IRPEF dei componenti del nucleo familiare relativo all’anno precedente non deve eccedere Euro 50.000,00;
- Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, quale quella risultante nello stato di famiglia alla data del 01.01.2006;
- Il soggetto deve risiedere ed avere dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo, oggetto della maggiore detrazione di imposta.
- Ritenuto, infine, sempre sulla base della citata facoltà concessa ex art. 8, co. 3 ultimo periodo del D. Lgs. n. 504/92, di stabilire la detrazione d’imposta nella misura di €. 220,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di proprietà (usufrutto, uso o abitazione) dei seguenti soggetti e purchè ricorrano le seguenti condizioni:
- Nucleo familiare (intendendo la famiglia anagrafica come risulta nello stato di famiglia alla data del 01.01.2006) composto da pensionati conviventi o da un solo pensionato, aventi i seguenti requisiti;
- Possesso del solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze nel territorio comunale (secondo quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I.);
- I soggetti di che trattasi / o il soggetto (ove il nucleo familiare sia composto da una persona) non devono/e comunque possedere altri beni immobili sul territorio nazionale (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) produttivi di redditi IRPEF superiore a Euro 200,00;
- Aver compiuto il 65° anno di età alla data dell’1/1/2006:
- Essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile I.R.P.E.F. relativo all’anno precedente non superiore a €. 10.000,00 – nucleo composto da una persona – o €. 14.000,00 – nucleo composto da due o più persone;
- L’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6;
- Il soggetto/ i soggetti deve/devono risiedere ed avere dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo, oggetto della maggiore detrazione di imposta.
- Precisato che per il calcolo del limite di reddito sia degli invalidi di cui sopra sia di quello dei pensionati, per poter usufruire delle citate maggiori detrazioni d’imposta rispettivamente di Euro 180,00 e di Euro 220,00 non si tiene conto in diminuzione del reddito complessivo della deduzione prevista dall’art. 11 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986
- Precisato che restano esclusi dal beneficio delle sopracitate e maggiori detrazioni d’imposta (€. 180,00 invalidi totali - €. 220,00 pensionati) i soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la unità immobiliare non risulti locata, atteso che in detto caso il soggetto non è più residente nel nucleo familiare;
- Dato atto che sia per la fattispecie inerente gli invalidi totali sia per quella inerente i pensionati, le maggiori detrazioni spettano in quota parte ai soggetti proprietari della unità immobiliare ad uso abitativo;
- Dato atto altresì che in compresenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi totali, come sopra indicati e di pensionati con i requisiti sopra stabiliti, oltrechè di coesistenza in capo anche ad un solo soggetto dei presupposti per beneficiare sia della detrazione d’imposta stabilita per gli invalidi totali, sia di quella inerente i pensionati, non sono ammesse più detrazioni di imposta e che pertanto ove ricorra quest’ultima fattispecie, la detrazione ammessa resta unica nella misura più elevata pari a €. 220,00;
- Dato atto che, anche agli effetti delle citate maggiori detrazioni di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione e che l’ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per abitazione principale, deve essere computata per la parte residua nell’imposta dovuta per le pertinenze;
- Precisato che nel caso dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ove nella stessa sia residente altro soggetto contitolare, l’aliquota ridotta e la detrazione di imposta di €. 103,29 spettano ad entrambi detti soggetti;
- Rilevato che i soggetti che a far data 1.1.2006 intendono beneficiare delle sopra indicate agevolazioni ( maggiori detrazioni di imposta, aliquota ridotta per concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo ad ascendenti/ discendenti in linea retta di 1° grado o reciprocamente) e che nelle scorse annualità non hanno prodotto alcuna comunicazione al riguardo,o coloro che solo nel presente anno di imposta hanno diritto di beneficiare delle predette agevolazioni dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006 all’Ufficio I.C.I., apposita comunicazione, utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo stesso ufficio dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, il beneficio in questione per il relativo anno d’imposta, non verrà riconosciuto;
- Preso atto che i soggetti che intendono fruire delle stesse agevolazioni le quali siano sopravvenute solo nel secondo semestre 2006, disporranno del termine ultimo del 31.12.2006, termine anch’esso decadenziale, con la conseguenza che il mancato rispetto anche del citato termine comporterà la mancata applicazione della agevolazione di che trattasi;
- Preso atto che anche in ordine ai contratti di tipo concordato la suindicata aliquota del 4 per mille è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi territoriali, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con l’avvertenza:
- che l’eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi territoriali, comporta in sede di autotassazione l’impossibilità di assumere l’aliquota suindicata;
- che resta ferma da parte del Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi;
- Dato atto che dovrà essere presentata analoga comunicazione anche per detti contratti concordati stipulati a decorrere dal 1.1.2006, o interessanti il primo semestre 2006 o comunque non prodotti nelle scorse annualità aventi efficacia tuttavia per lo stesso primo semestre, a pena di decadenza entro e non oltre il 30.6.2006, oppure entro lo stesso termine anch’esso decadenziale del 31 dicembre 2006 (quest’ultimo termine a valere solo ove i contratti in questione vengano stipulati o interessino un momento successivo a quello suindicato), con la relativa documentazione, che verrà indicata dallo stesso ufficio I.C.I., la cui inosservanza e mancato rispetto dei citati termini, comporterà il mancato riconoscimento della citata agevolazione;
- Preso atto che stessi termini decadenziali e stesse considerazioni valgono per i soggetti che rispetto alle precedenti comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di benefici, variazione del tipo di agevolazione, ecc….) , e più specificatamente esse dovranno essere presentate entro il 30.6.2006, qualora la variazione o cessazione si siano verificate entro il primo semestre 2006, oppure entro il 31.12.2006, ove detta situazione sia intervenuta successivamente a detto termine, dando atto che l’eventuale omissione o infedeltà delle stesse sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con irrogazione di sanzioni ed interessi ;
- Precisato che anche le comunicazioni già presentate nelle scorse annualità per tutte le agevolazioni concesse per le quali i contribuenti intendono fruirne anche per l’anno 2006, dovranno essere ripresentate entro il 31.12.2006, termine anch’esso decadenziale, la cui omissione o tardività comporterà la non applicabilità delle agevolazioni di che trattasi;
- Rilevato che ai fini dei citati adempimenti si intendono presentate nei termini di cui sopra le comunicazioni inviate anche per posta, avuto riguardo alla data del timbro postale di spedizione;
- Visto l’art. 1 comma 155 della Legge 23.12.2005 n. 266 che stabilisce il differimento al 31.3.2006 per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006;
- Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con votazione unanime;
DELIBERA
- di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l’anno 2006 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del D. Lgs. 504/92, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96:
Aliquota ordinaria 7 per mille
a) |
Abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, co. 1 della L.556/96); |
4 per mille |
b) |
Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione (art. 3, co. 56 della L. 662/96); |
4 per mille
|
c) |
L’unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall’ascendente al discendente in linea retta di I° grado (genitori/figli), o viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e a condizione che l’altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora. Nel caso di più fabbricati ad uso abitativo concessi gratuitamente dai genitori ai figli e viceversa, tutte le citate unità immobiliari ad uso abitativo sono ammesse a godere da parte del concedente dell’aliquota ridotta, purchè vengano rispettate le condizioni ed i requisiti stabiliti dal vigente Regolamento; |
4 per mille
|
d) |
Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lett. c) (ascendente–discendente) in linea retta di I° grado, purchè l’altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora; |
4 per mille
|
e) |
Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni); |
4 per mille
|
f) |
Immobili ad uso abitativo non locati siti nel territorio comunale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell’1/1/2006) – art. 2, co. 4 della L. 431/98. Per detta fattispecie si intendono gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti, posseduti oltre alla unità immobiliare ad uso abitativo tenuta a disposizione (vale a dire utilizzata dal medesimo contribuente o da un proprio familiare, ancorché in modo saltuario)-, sita nel territorio comunale, in aggiunta all’abitazione principale, ovunque quest’ultima sia ubicata; |
9 per mille
|
Detrazione per abitazione principale Euro 103,29
- di precisare:
- che ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota, è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze;
- che qualora le pertinenze (garage –C/6- o box –C/7- o posto auto –C/7-, soffitta –C/2-, cantina –C/2-, ancorché distintamente iscritte in catasto) siano connesse all’abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo, purchè ubicate entro la distanza stradale massima di 600 metri dalla predetta unità immobiliare, fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziché C/7, non sono sottoposti a quest’ultima condizione;
- che la detrazione per "abitazione principale" è a valere, oltreché per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprietà, ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e per le fattispecie di cui alle lett. b), d) e c) quest’ultimo limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, restando quindi esclusi dal citato beneficio eventuali ulteriori fabbricati aventi la medesima destinazione, concessi gratuitamente dall’ascendente in linea retta di I° grado ad altri discendenti o viceversa oltrechè nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta qualunque sia il titolo di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) sia già possessore di abitazione principale, per la quale, per legge, beneficia già della detrazione d’imposta, del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote ICI, per il seguente ed ulteriore caso:
- per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- di stabilire la detrazione di imposta nella misura di Euro 180,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di proprietà (usufrutto, uso o abitazione) delle seguenti categorie di soggetti in particolare disagio economico e sociale e purché ricorrano le seguenti condizioni:
- Presenza nel nucleo familiare di un invalido totale (100%), con o senza assegno di accompagnamento, invalidità riconosciuta dalle competenti autorità. A tal fine vengono considerati invalidi totali i seguenti soggetti:
- Soggetti con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore /o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- Soggetti minori invalidi per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età / eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore / oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore / o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi per difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età di tipo grave (pari al 100% di invalidità);
- Soggetti con cecità assoluta / o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- Soggetti affetti da sordomutismo ai sensi della L. n. 381/1970;
- L’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6;
- Possesso da parte dei componenti il nucleo familiare o (ove il nucleo familiare sia composto dal solo soggetto invalido) dello stesso invalido del solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze secondo quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I., nel territorio comunale di Siena;
- Il nucleo familiare del soggetto invalido non deve possedere altri beni immobili sul territorio nazionale (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) produttivi di redditi IRPEF superiore a Euro 200,00;
- Il totale dei redditi imponibili IRPEF dei componenti del nucleo familiare relativo all’anno precedente non deve eccedere Euro 50.000,00;
- Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, quale quella risultante nello stato di famiglia alla data del 01.01.2006;
- Il soggetto deve risiedere ed avere dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo, oggetto della maggiore detrazione di imposta.
- di stabilire, infine, la detrazione d’imposta di €. 220,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di proprietà (usufrutto, uso o abitazione) dei seguenti soggetti purchè ricorrano le seguenti condizioni:
- Nucleo familiare (intendendo la famiglia anagrafica come risulta nello stato di famiglia alla data del 01.01.2006) composto da pensionati conviventi /o da un solo pensionato, aventi i seguenti requisiti;
- Possesso del solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze nel territorio comunale (secondo quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I.);
- I soggetti di che trattasi /o il soggetto (ove il nucleo familiare sia composto da una persona) non devono/e comunque possedere altri beni immobili sul territorio nazionale (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) produttivi di redditi IRPEF superiore a Euro 200,00;
- Aver compiuto il 65° anno di età alla data dell’1/1/2006;
- Essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile I.R.P.E.F. relativo all’anno precedente non superiore a €. 10.000,00 – nucleo composto da una persona – o €. 14.000,00 – nucleo composto da due o più persone;
- L’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6;
- Il soggetto/ i soggetti deve/devono risiedere ed avere dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo, oggetto della maggiore detrazione di imposta.
- di precisare che per il calcolo del limite di reddito sia degli invalidi di cui sopra sia di quello dei pensionati, per poter usufruire delle citate maggiori detrazioni d’imposta rispettivamente di Euro 180,00 e di Euro 220,00 non si tiene conto in diminuzione del reddito complessivo della deduzione prevista dall’art. 11 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986;
- di stabilire, per i motivi indicati in premessa, che restano esclusi dal beneficio delle sopracitate e maggiori detrazioni d’imposta (€. 180,00 invalidi totali - €. 220,00 pensionati) i soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la unità immobiliare non risulti locata;
- di dare atto altresì che sia per la fattispecie inerente gli invalidi totali sia per quella inerente i pensionati, le maggiori detrazioni spettano in quota parte ai soggetti proprietari della unità immobiliare ad uso abitativo;
- di precisare altresì:
- che in compresenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi totali come sopra indicati e di pensionati con i requisiti sopra stabiliti, oltrechè di coesistenza in capo anche ad un solo soggetto dei presupposti per beneficiare sia della detrazione d’imposta stabilita per gli invalidi totali, sia di quella inerente i pensionati, non sono ammesse più detrazioni di imposta e che pertanto ove ricorra quest’ultima fattispecie, la detrazione ammessa resta unica nella misura più elevata pari a €. 220,00;
- che nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, ove nella stessa sia residente altro soggetto contitolare, l’aliquota ridotta e la detrazione d’imposta di €. 103,29 spettano a entrambi detti soggetti;
- di stabilire altresì, che, agli effetti della detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione stessa, e che l’ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull’imposta dovuta per le pertinenze;
- di stabilire inoltre, in ordine ai contratti di tipo concordato, che l’aliquota del 4 per mille è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi territoriali nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con avvertimento che l’eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi territoriali, comporta in sede di autotassazione l’impossibilità di assumere l’aliquota suindicata, fermo restando da parte di questo Comune la verifica dei suddetti contratti, che, qualora rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi;
- di stabilire altresì:
- che i soggetti che a far data 1.1.2006 intendono beneficiare delle sopra indicate agevolazioni (maggiori detrazioni di imposta, aliquota ridotta per concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo ad ascendenti/discendenti in linea retta di 1° grado o reciprocamente) e che nelle scorse annualità non hanno prodotto alcuna comunicazione al riguardo, o coloro che solo nel presente anno di imposta hanno diritto di beneficiare delle predette agevolazioni dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006 all’Ufficio I.C.I., apposita comunicazione, utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo stesso ufficio dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, il beneficio in questione per il relativo anno d’imposta, non verrà riconosciuto;
- che i soggetti che intendono fruire delle stesse agevolazioni le quali siano sopravvenute solo nel secondo semestre 2006, disporranno del termine ultimo del 31.12.2006, termine anch’esso decadenziale, con la conseguenza che il mancato rispetto anche del citato termine comporterà la mancata applicazione della agevolazione di che trattasi;
- che anche in ordine ai contratti di tipo concordato la suindicata aliquota del 4 per mille è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi territoriali, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con l’avvertenza che l’eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi territoriali, comporta in sede di autotassazione l’impossibilità di assumere l’aliquota suindicata, fermo restando da parte di questo Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi;
- che dovrà essere presentata analoga comunicazione anche per detti contratti concordati stipulati a decorrere dal 1.1.2006, o interessanti il primo semestre 2006 o comunque non prodotti nelle scorse annualità aventi efficacia tuttavia per lo stesso primo semestre, a pena di decadenza entro e non oltre il 30.6.2006, oppure entro lo stesso termine anch’esso decadenziale del 31 dicembre 2006 (quest’ultimo termine a valere solo ove i contratti in questione vengano stipulati o interessino un momento successivo a quello suindicato), con la relativa documentazione, che verrà indicata dallo stesso >Ufficio I.C.I., la cui inosservanza e mancato rispetto dei citati termini,comporterà l mancato riconoscimento della citata agevolazione;
- che stessi termini decadenziali e stesse considerazioni valgono per i soggetti che rispetto alle precedenti comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di benefici, variazione del tipo di agevolazione, ecc….), e più specificatamente esse dovranno essere presentate entro il 30.6.2006, qualora la variazione o cessazione si sia verificata entro il primo semestre 2006, oppure entro il 31.12.2006, ove detta situazione sia intervenuta successivamente a detto termine, dando atto che l’eventuale omissione/ o infedeltà delle stesse sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con irrogazione di sanzioni ed interessi;
- che anche le comunicazioni già presentate nelle scorse annualità per tutte le agevolazioni concesse e per le quali i contribuenti intendono fruirne anche per l’anno 2006, dovranno essere ripresentate entro il 31.12.2006, termine anch’esso decadenziale, dando atto che conseguentemente la loro omissione o tardività comporterà la non applicabilità delle agevolazioni in questione;
- che, ai fini dei citati adempimenti, si intendono presentate nei termini di cui sopra le comunicazioni trasmesse per posta, avuto riguardo alla data del timbro postale di spedizione,
- di introitare la somma derivante dall’applicazione delle aliquote, come sopra stabilite, all’apposito capitolo 100/0 dell’esercizio 2006;
- di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle Finanze;
14) di provvedere altresì di dare avviso nella Gazzetta Ufficiale della adozione del presente provvedimento, secondo le direttive diramate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali – Federalismo Fiscale – n. 3 del 16.4.2003.