Deliberazione della Giunta Comunale n° 61 del 9 febbraio 2005

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazione misura delle aliquote per l’anno 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate,

per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote

come indicate a fianco di ciascuna di esse:

a)

Abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, co. 1 della L.556/96);

4 per mille

b)

Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione (art. 3, co. 56 della L. 662/96);

4 per mille

c)

L’unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall’ascendente al discendente in linea retta di I° grado (genitori/figli), o viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e a condizione che l’altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora. Nel caso di più fabbricati ad uso abitativo concessi gratuitamente dai genitori ai figli e viceversa, tutte le citate unità immobiliari ad uso abitativo sono ammesse a godere da parte del concedente dell’aliquota ridotta, purchè vengano rispettate le condizioni ed i requisiti stabiliti dal vigente Regolamento;

4 per mille

d)

Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lett. c) (ascendente–discendente) in linea retta di I° grado, purchè l’altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora;

4 per mille

e)

Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni);

4 per mille

 

Precisato che ai fini della determinazione del valore della base imponibile, su cui applicare le aliquote come più sopra definite, le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96;

Precisato che la suddetta detrazione di €. 103,29 spetta, inoltre, per il seguente caso:

  1. Soggetti con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore /o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  2. Soggetti minori invalidi per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età / eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore / oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  3. Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore / o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  4. Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi per difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età di tipo grave (pari al 100% di invalidità);
  5. Soggetti con cecità assoluta / o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
  6. Soggetti affetti da sordomutismo ai sensi della L. n. 381/1970;

  1. Possesso del solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze nel territorio comunale (secondo quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I.);
  2. I soggetti di che trattasi / o il soggetto (ove il nucleo familiare sia composto da una persona) non devono/e comunque possedere altri beni immobili sul territorio nazionale (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) produttivi di redditi IRPEF superiore a Euro 200,00;
  3. Aver compiuto il 65° anno di età alla data dell’1/1/2005;
  4. Essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile I.R.P.E.F. relativo all’anno precedente non superiore a €. 10.000,00 – nucleo composto da una persona – o €. 14.000,00 – nucleo composto da due o più persone;
  5. L’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6;
  6. Il soggetto/ i soggetti deve/devono risiedere ed avere dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo, oggetto della maggiore detrazione di imposta.

DELIBERA

 

  1. di stabilire, conseguentemente, le seguenti misure di aliquota e detrazione per "abitazione principale" ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l’anno 2005 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del D. Lgs. 504/92, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96:
  2. Aliquota ordinaria 7 per mille

    a)

    Abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, co. 1 della L.556/96);

    4 per mille

    b)

    Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione (art. 3, co. 56 della L. 662/96);

    4 per mille

    c)

    L’unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall’ascendente al discendente in linea retta di I° grado (genitori/figli), o viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e a condizione che l’altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora. Nel caso di più fabbricati ad uso abitativo concessi gratuitamente dai genitori ai figli e viceversa, tutte le citate unità immobiliari ad uso abitativo sono ammesse a godere da parte del concedente dell’aliquota ridotta, purchè vengano rispettate le condizioni ed i requisiti stabiliti dal vigente Regolamento;

    4 per mille

    d)

    Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lett. c) (ascendente–discendente) in linea retta di I° grado, purchè l’altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora;

    4 per mille

    e)

    Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni);

    4 per mille

     

     

    Detrazione per abitazione principale Euro 103,29

  3. di precisare:

  1. che ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota, è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze;
  2. che qualora le pertinenze (garage –C/6- o box –C/7- o posto auto –C/7-, soffitta –C/2-, cantina –C2/-, ancorché distintamente iscritte in catasto) siano connesse all’abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo per un numero non superiore a due unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione (fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziché C/7, non sono sottoposti a quest’ultima condizione) - vedi più specificatamente al riguardo la previsione regolamentare introdotta con vigenza 2005;
  3. che la detrazione per "abitazione principale" è a valere, oltreché per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprietà, ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e per le fattispecie di cui alle lett. b), d) e c) quest’ultimo limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, restando quindi esclusi dal citato beneficio eventuali ulteriori fabbricati aventi la medesima destinazione, concessi gratuitamente dall’ascendente in linea retta di I° grado ad altri discendenti o viceversa oltrechè nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta qualunque sia il titolo di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) sia già possessore di abitazione principale, per la quale, per legge, beneficia già della detrazione d’imposta, del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote ICI, per il seguente ed ulteriore caso:

  1. di stabilire la detrazione di imposta nella misura di Euro 180,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di proprietà (usufrutto, uso o abitazione) delle seguenti categorie di soggetti in particolare disagio economico e sociale e purché ricorrano le seguenti condizioni:

  1. Soggetti con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore /o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  2. Soggetti minori invalidi per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età / eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore / oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  3. Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore / o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  4. Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi per difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età di tipo grave (pari al 100% di invalidità);
  5. Soggetti con cecità assoluta / o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
  6. Soggetti affetti da sordomutismo ai sensi della L. n. 381/1970;

  1. di stabilire, infine, la detrazione d’imposta di €. 220,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di proprietà (usufrutto, uso o abitazione) dei seguenti soggetti purchè ricorrano le seguenti condizioni:

  1. Possesso del solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze nel territorio comunale (secondo quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I.);
  2. I soggetti di che trattasi /o il soggetto (ove il nucleo familiare sia composto da una persona) non devono/e comunque possedere altri beni immobili sul territorio nazionale (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) produttivi di redditi IRPEF superiore a Euro 200,00;
  3. Aver compiuto il 65° anno di età alla data dell’1/1/2005;
  4. Essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile I.R.P.E.F. relativo all’anno precedente non superiore a €. 10.000,00 – nucleo composto da una persona – o €. 14.000,00 – nucleo composto da due o più persone;
  5. L’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6;
  6. Il soggetto/ i soggetti deve/devono risiedere ed avere dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo, oggetto della maggiore detrazione di imposta.

  1. di precisare che per il calcolo del limite di reddito sia degli invalidi di cui sopra sia di quello dei pensionati, per poter usufruire delle citate maggiori detrazioni d’imposta rispettivamente di Euro 180,00 e di Euro 220,00 non si tiene conto in diminuzione del reddito complessivo della deduzione prevista dall’art. 10/bis del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986
  2. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, che restano esclusi dal beneficio delle sopracitate e maggiori detrazioni d’imposta (€. 180,00 invalidi totali - €. 220,00 pensionati) i soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la unità immobiliare non risulti locata;
  3. di dare atto altresì che sia per la fattispecie inerente gli invalidi totali sia per quella inerente i pensionati, le maggiori detrazioni spettano in quota parte ai soggetti proprietari della unità immobiliare ad uso abitativo;
  4. che in compresenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi totali come sopra indicati e di pensionati con i requisiti sopra stabiliti, oltrechè di coesistenza in capo anche ad un solo soggetto dei presupposti per beneficiare sia della detrazione d’imposta stabilita per gli invalidi totali, sia di quella inerente i pensionati, non sono ammesse più detrazioni di imposta e che pertanto ove ricorra quest’ultima fattispecie, la detrazione ammessa resta unica nella misura più elevata pari a €. 220,00;
  5. di stabilire altresì, che, agli effetti della detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione stessa, e che l’ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull’imposta dovuta per le pertinenze;
  6. di stabilire inoltre, in ordine ai contratti di tipo concordato, che l’aliquota del 4 per mille è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi territoriali nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con avvertimento che l’eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi territoriali, comporta in sede di autotassazione l’impossibilità di assumere l’aliquota suindicata, fermo restando da parte di questo Comune la verifica dei suddetti contratti, che, qualora rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi;
  7. di stabilire altresì:

  1. di specificare che anche coloro che precedentemente hanno già prodotto comunicazioni in ordine alle suindicate agevolazioni e che intendono fruirne anche per l’anno 2005 dovranno riproporle entro il termine del 31 dicembre del corrente anno, utilizzando anche in detto caso gli appositi modelli predisposti a cura del medesimo ufficio;
  2. di introitare la somma derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite all’apposito Capitolo 100/0 dell’esercizio 2005;
  3. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività, al Ministero delle Finanze;
  4. di provvedere altresì di dare avviso nella Gazzetta Ufficiale della adozione del presente provvedimento secondo le direttive all’uopo diramate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali – Federalismo Fiscale n. 3 del 16.04.2003.