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COMUNE DI MONTALCINO
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Deliberazione della Giunta Comunale
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino
Presiede FERRETTI MASSIMO Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale
presenti alla seduta: n° 6 |
assenti: n° 1 |
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Presenti |
Assenti |
1 |
FERRETTI MASSIMO |
Sindaco |
X |
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2 |
CESARINI CLAUDIO |
Assessore |
X |
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3 |
DEL BIGO FRANCO |
Assessore |
X |
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4 |
MAGINI MARESA |
Assessore |
X |
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5 |
PACCAGNINI GIAMPIERO |
Assessore |
X |
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6 |
PALLARI MAURO |
Assessore |
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X |
7 |
TURCHI ROBERTO |
Assessore |
X |
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Atto Nr. 35 |
Seduta del 06/03/2006 |
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE PER L’ANNO 2006 E FISSAZIONE DEGLI IMPORTI PER LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE SEMPRE PER L’ANNO 2006
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.
Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere favorevole
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000
Premesso che l’ I .C.I: imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il titoli I , capo I del D. gsl. 30.12.1992, n. 504 e dallo stesso disciplinato, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successive provvedimenti legislativi;
Visti i commi dal 48 al 59 dell’art.3 della legge 662/96 che prevede una riforma della suddetta imposta,
Che l’art. 54 del D.lgsl. 15 dicembre 1997 n.446 come modificato dall’art. 6 del .legsl 23 marzo 1998 n.56 ha stabilito che il Comune approva le tariffe, i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
Che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Legsl. 18.8.2000 n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio;
Che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.legisl. 18 agosto 2000 n. 267 compete al consiglio comunale nell’approvazione del bilancio di previsione approvare le conseguenti tariffe ed aliquote facendo proprie le deliberazioni della Giunta Municipale;
Che per l’anno 1997 e 1998 la suddetta aliquota fu fissata come sotto indicato :
6 per mille per le abitazioni principali
7 per mille per tutti gli altri immobili
Che per l’anno 1999 e 2000 è stata applicata la seguente aliquota
5,50 per mille per le abitazioni principali
7 per mille per tutti gli altri immobili
che per l’anno 2001 è stata applicata la seguente aliquota
4,50 per mille per le abitazioni principali
7 per mille per tutti gli altri immobili
Che per l’anno 2002 è stata applicata la seguente aliquota:
4,30 per mille per le abitazioni principali
7 per mille per tutti gli altri immobili
che per l’anno 2003, 2004 e 2005 è stata applicata la seguente aliquota:
4 per mille per le abitazioni principali
7 per mille per tutti gli altri immobili
Richiamato il c. 55 dell’art.3 della precitata legge 662/96 che sostituisce l’art.8 del decreto legislativo 30.12.1992 n°504 ;
Visto in particolare il c.2 del predetto articolo che testualmente recita :
“Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente”
Visto altresì il c. 3 dello stesso articolo il quale prevede che :
“ A decorrere dall’anno di imposta 1997 con la deliberazione di cui al c.1 dell’art.6 l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento ; in alternativa, l’importo di L.200.000 di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a L.500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”
Considerato che il beneficio è sempre stato limitato alle sole situazioni di carattere sociale ;
Stabilita in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale
Ritenuto confermare l’applicazione del beneficio per casi di particolare disagio economico elevando la suddetta detrazione da €
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 c. 1 del decreto legislativo 267/2000
Con voto unanime
DELIBERA
1- Confermare , per l’anno 2006 l’aliquota ICI nelle misure sotto indicate :
4 per mille per le abitazioni principali
7 per mille per tutti gli altri immobili
stabilendo in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale
2-in applicazione del disposto di cui all’art. 3 c.55 della legge 662/96 la detrazione di imposta di € 103,29 prevista per l’imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dall’ultima linea del c.2 dell’art.8 del decreto legislativo 504/92 così come modificato dall’art.3 c.55 della legge 662/96 è elevata a € 154,94 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni :
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall’Unità Sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 104 comunque acquisita o da acquisire d’ufficio ;
b) pensionati aventi un reddito familiare mensile, rilevabile dall’ultimo avviso di pagamento non superiore a € 671,39 e che non hanno altre proprietà immobiliari all’infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione ;
c)richiedenti che ritengono di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio
3-coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l’anno 2006 dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il 30 APRILE 2006 la domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune.
4-le maggiori detrazioni saranno concesse :
-con determinazione del funzionario responsabile di cui all’art.11 c.4 del decreto legislativo n° 504/92 per i casi di cui alla lettera A e B del precedente punto 2
-con deliberazione della Giunta Municipale sentito il funzionario responsabile per i casi di cui alla lettera c) del precedente punto 2
5- la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di quanto disposto dalla circolare 3/DFP del 16 aprile 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche fiscali Ufficio Federalismo Fiscale;
6- la presente deliberazione sarà allegata al bilancio 2006 così come disposto dall’172 c. 1 lettera e) del D.legisl. 267/2000