COMUNE DI MONTALCINO

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale Seduta del  06/03/2006 ore 15.00

Presso il Palazzo Comunale di Montalcino

 

Presiede FERRETTI MASSIMO  Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale

 

 

 presenti alla seduta: n° 6

 

 

 assenti: n° 1

 

 

 

 

Presenti

Assenti

1

FERRETTI MASSIMO

Sindaco

X

 

2

CESARINI CLAUDIO

Assessore

X

 

3

DEL BIGO FRANCO

Assessore

X

 

4

MAGINI MARESA

Assessore

X

 

5

PACCAGNINI GIAMPIERO

Assessore

X

 

6

PALLARI MAURO

Assessore

 

X

7

TURCHI ROBERTO

Assessore

X

 

 

 

 

 

 


Atto Nr. 35

Seduta del  06/03/2006

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE   PER L’ANNO 2006 E FISSAZIONE DEGLI IMPORTI PER LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE SEMPRE PER L’ANNO 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.

 

Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità  contabile ha espresso parere favorevole

ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

 


Premesso che l’ I .C.I:  imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il titoli I , capo I  del D. gsl. 30.12.1992, n. 504 e dallo stesso disciplinato, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successive provvedimenti legislativi;

Visti i commi dal 48 al 59 dell’art.3  della legge 662/96 che prevede una riforma della suddetta imposta,

Che l’art. 54 del D.lgsl. 15 dicembre 1997 n.446 come modificato dall’art. 6 del .legsl 23 marzo 1998 n.56 ha stabilito che il Comune approva le tariffe, i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo  tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

Che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Legsl. 18.8.2000 n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio;

Che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.legisl. 18 agosto 2000 n. 267 compete al consiglio comunale nell’approvazione del bilancio di previsione approvare le conseguenti tariffe ed aliquote facendo proprie le deliberazioni della  Giunta Municipale;

Che per l’anno 1997 e 1998 la suddetta aliquota  fu fissata  come sotto indicato :

 

6 per mille per le abitazioni principali

7 per mille per   tutti gli altri   immobili            

 

 Che per l’anno 1999 e 2000 è  stata  applicata la seguente  aliquota 

 

 

 5,50 per mille per le abitazioni principali

7 per mille per   tutti gli altri   immobili            

 

 che per l’anno 2001 è stata applicata la seguente aliquota

 

4,50 per mille per le abitazioni principali

7 per mille per   tutti gli altri   immobili            

Che per l’anno 2002  è stata applicata la seguente aliquota:

 

4,30 per mille per le abitazioni principali

7 per  mille per tutti gli altri immobili

 

che per l’anno 2003, 2004 e 2005 è stata applicata la seguente aliquota:

 

 

4  per mille per le abitazioni principali

7 per mille per   tutti gli altri   immobili      

 

Richiamato il c. 55 dell’art.3 della precitata legge 662/96 che sostituisce l’art.8 del decreto legislativo  30.12.1992  n°504 ;

Visto in particolare il c.2 del predetto articolo che testualmente recita :

 

Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari  dimorano abitualmente”

 

Visto altresì il c. 3 dello stesso articolo il quale prevede che :

 

A decorrere dall’anno di imposta 1997 con la deliberazione di cui al c.1 dell’art.6 l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento ; in alternativa, l’importo di L.200.000 di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a L.500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”

 

Considerato  che il beneficio è sempre stato limitato alle sole situazioni di carattere sociale ;

 

Stabilita in € 103,29 la detrazione  per l’abitazione principale

 

Ritenuto  confermare l’applicazione  del beneficio per casi di particolare disagio economico elevando  la suddetta detrazione  da € 103,29 a  € 154,94   confermando quanto già stabilito per l’anno 2005 ;

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 c. 1 del decreto legislativo 267/2000

 

Con voto unanime

 

 

 

DELIBERA

 

 

1- Confermare , per l’anno 2006 l’aliquota ICI nelle misure sotto indicate  :

 

4  per mille per le abitazioni principali

7 per mille per   tutti gli altri   immobili      

 

stabilendo in € 103,29 la detrazione  per l’abitazione principale

 

2-in applicazione del disposto di cui all’art. 3 c.55 della legge 662/96 la detrazione di imposta di € 103,29 prevista per  l’imposta comunale sugli immobili  per le abitazioni principali come definite dall’ultima linea del c.2  dell’art.8 del decreto legislativo 504/92 così come modificato dall’art.3 c.55 della legge 662/96 è elevata a € 154,94 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni :

 

a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall’Unità Sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 104 comunque acquisita o da acquisire d’ufficio ;

 

 b) pensionati aventi un reddito familiare mensile, rilevabile dall’ultimo avviso di pagamento non superiore a € 671,39   e che non hanno altre proprietà immobiliari all’infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione ;

 

c)richiedenti che ritengono di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio

 

 

3-coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l’anno 2006 dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il 30 APRILE  2006 la domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune.

 

4-le maggiori detrazioni saranno concesse :

 

-con determinazione del funzionario responsabile di cui all’art.11 c.4 del decreto legislativo n° 504/92 per i casi di cui alla lettera A e B del precedente punto 2

-con  deliberazione della Giunta Municipale sentito il funzionario responsabile per i casi di cui alla lettera c) del precedente punto 2

 

5-   la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di quanto disposto  dalla circolare 3/DFP  del 16 aprile 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche fiscali Ufficio Federalismo Fiscale;

 

6-   la presente deliberazione sarà allegata al bilancio 2006  così come  disposto  dall’172  c. 1 lettera e) del D.legisl. 267/2000