PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
COMUNE DI POGGIBONSI  -  PROVINCIA DI SIENA

 

DELIBERAZIONE N. 12 ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 02.02.2010 ED APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE QUALE ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 CON ATTO N. 15 DEL 25.02.2010

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

            Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni,  che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili a decorrere dall'anno 1993;

 

            Visto l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

            Dato atto che, con decreto del Ministero dell’Interno in data 17.12.2009, è stato differito al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

            Visto il comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che, modificando l’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 504/1992, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione delle aliquote;

 

            Visto l'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.1998, esecutiva nei termini di legge, che approva il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

            Considerata l'esigenza di garantire un gettito adeguato alle necessità di bilancio e di incentivare i proprietari di immobili a concedere in locazione gli alloggi sfitti;

           

            Visto l'art. 6 commi 2 e 4 del D.Lgs. 504 del 30.12.1992, così come sostituito dall'art. 3 comma 53 della Legge 23.12.1996, n. 662 il quale prevede la possibilità per il Comune di diversificare entro il minimo del 4 per mille ed il massimo del 7 per mille l'aliquota da applicare per il corrente anno ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

            Dato atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge n. 431/1998 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, i comuni possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

            Vista la deliberazione n. 87/03 del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica in data 13.11.2003 di aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 431/1998), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2004, nel quale anche il Comune di Poggibonsi risulta inserito;

 

            Visto il D.L. 27.05.2008, n. 93 convertito in Legge 24.07.2008 n. 126, che all’art. 1 commi 1-2-3 prevede a decorrere dall’anno 2008 l’esclusione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992);

 

            Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

           

            Con voti unanimi, anche per quanto riguarda l’immediata eseguibilità;

 

D E L I B E R A

 

Di proporre, per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale:

 

1)      Di confermare quanto disposto dall’art. 1 commi 1-2-3 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in Legge 24.07.2008 n. 126, in base al quale è esclusa dall’imposta:

 

·         l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (salvo che non appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9) e relativa pertinenza (nel limite massimo di una unità immobiliare secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale);

·         l’unità immobiliare posseduta dai soggetti di cui all’art. 6, comma 3 bis, e dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni;

 

2)     Di fissare, con effetto dal 1° Gennaio 2010, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni:

 

·           6 per mille l'aliquota ordinaria, da applicare a tutti gli immobili, ad esclusione delle fattispecie di

       seguito riportate;

 

·         5 per mille l'aliquota da applicare, tranne i casi di cui al punto 1):

 

Ø      all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 E A/9) e ai fabbricati ad essa pertinenziali limitatamente a n. 1 unità (censita in cat. C/2, C/6 o C/7);

Ø      alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate, con contratto stipulato o rinnovato al 1° Gennaio 2010 secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (canone concordato),  a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20.12.1996, art. 29 c.5);

Ø      all'abitazione (e relativa pertinenza) concessa ad uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori/figli), che non possiedano quote parti dell’immobile oggetto di comodato e che vi risultino anagraficamente residenti;

Ø      alle abitazioni concesse in locazione secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98 (locazioni a canone concordato);

Ø      agli alloggi messi a disposizione da parte di proprietari pubblici o privati, da inserire in appositi elenchi, per i quali il Comune, in qualità di conduttore, stipulerà direttamente contratti di locazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 431/1998;

 

·           7 per mille  l'aliquota  da applicare  ai locali  ad uso  abitativo  per i quali  non risulti  essere stato

stipulato nessun contratto (di locazione o comodato), regolarmente registrato, per un periodo non superiore a due anni;

 

·           9 per mille l'aliquota da applicare  ai locali  ad uso abitativo  per i quali  non risultino  essere stati

       registrati contratti di locazione da oltre due anni;

 

 

3)      Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

4)      Di confermare nella misura di 103,29 la detrazione d'imposta riferita:

 

5)      Di confermare nella misura di € 180,75 la detrazione d’imposta riferita:

·         alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate, con contratto stipulato o rinnovato al 1° Gennaio 2010 secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (canone concordato), a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20.12.1996, art. 29 c.5);

·         agli alloggi messi a disposizione da parte di proprietari pubblici o privati, da inserire in appositi elenchi, per i quali il Comune, in qualità di conduttore, stipulerà direttamente contratti di locazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 431/1998;

 

6)      Di confermare che le agevolazioni previste per gli alloggi concessi in locazione sono subordinate  al rispetto delle condizioni di igienicità, degli standard abitativi prescritti dalle leggi sulla Salute Pubblica e alla sicurezza degli impianti di cui alla Legge n. 46/1990;

 

 

 

 

 

7)      Di confermare:

 

·        quanto previsto dal comma 166 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), in base al quale il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

·        quanto stabilito, in ottemperanza alle disposizioni del comma 168 della Legge n. 296/2006, riguardo al mancato obbligo di versamento qualora l’imposta annua risulti inferiore ad € 5,00;

·        in € 40,00 la spesa fissa per l’espletamento della procedura coattiva, da addebitare al contribuente e da recuperare secondo quanto disposto all’art. 15 punto 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

8)      Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.