COMUNE DI POGGIBONSI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 12.03.2007

 

Oggetto:         Approvazione aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2007.

 

 

                                                                                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni,  che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili a decorrere dall'anno 1993;

 

            Visto l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

            Dato atto che, con decreto del Ministero dell’Interno in data 30.11.2006, è stato differito al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

            Visto il comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che, modificando l’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 504/1992, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione delle aliquote;

 

            Visto l'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.1998, esecutiva nei termini di legge, che approva il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

            Considerata l'esigenza di garantire un gettito adeguato alle necessità di bilancio e di incentivare i proprietari di immobili a concedere in locazione gli alloggi sfitti;

           

                        Visto l'art. 6 commi 2 e 4 del D.Lgs. 504 del 30.12.1992, così come sostituito dall'art. 3 comma 53 della Legge 23.12.1996, n. 662 il quale prevede la possibilità per il Comune di diversificare entro il minimo del 4 per mille ed il massimo del 7 per mille l'aliquota da applicare per il corrente anno ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

            Dato atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge n. 431/1998 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, i comuni possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

            Vista la deliberazione n. 87/03 del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica in data 13.11.2003 di aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 431/1998), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2004, nel quale anche il Comune di Poggibonsi risulta inserito;

 

            Visto l'art. 8 del D. Lgs. 504/92, così come modificato dall'art. 3, comma 55 della Legge 662/92, che ha portato la detrazione minima per l'abitazione principale a € 103,29;

 

            Visto quanto approvato dalla Giunta Comunale in data 13.02.2007 con delibera n. 18 e successiva direttiva n. 37 del 27.02.2007;

 

            Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

           

            Con voti:

 

-           favorevoli:      n. 12 (Gruppo Consiliare “Sinistra Democratica” + Gruppo Consiliare “Democrazia è Libertà-La Margherita”)

-           contrari:           n. 4 (Gruppo Consiliare “Alleanza Nazionale” + Gruppo Consiliare “Forza Italia”)

-           astenuti:           n. 2 (Gruppo Consiliare “Partito della Rifondazione Comunista”)

 

 

D E L I B E R A

 

1)     Di fissare, con effetto dal 1° Gennaio 2007, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni:

 

·           6 per mille l'aliquota ordinaria, da applicare a tutti gli immobili, ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate;

 

·         5 per mille l'aliquota da applicare:

 

Ø      all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e ai fabbricati ad essa pertinenziali limitatamente a n. 1 unità (censita in cat. C/2, C/6 o C/7), in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Ø      alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate, con contratto stipulato o rinnovato al 1° Gennaio 2007 secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (canone concordato),  a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20.12.1996, art. 29 c.5);

Ø      all'abitazione (e relativa pertinenza) concessa ad uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori/figli), che non possiedano quote parti dell’immobile oggetto di comodato e che vi risultino anagraficamente residenti;

Ø      alle abitazioni concesse in locazione secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98 (locazioni a canone concordato);

Ø      agli alloggi messi a disposizione da parte di proprietari pubblici o privati, da inserire in appositi elenchi, per i quali il Comune, in qualità di conduttore, stipulerà direttamente contratti di locazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 431/1998;

 

·           7 per mille  l'aliquota  da applicare  ai locali  ad uso  abitativo  per i quali  non risulti  essere stato stipulato nessun contratto (di locazione o comodato), regolarmente registrato, per un periodo non superiore a due anni;

 

·           9 per mille l'aliquota da applicare  ai locali  ad uso abitativo  per i quali  non risultino essere stati registrati contratti di locazione da oltre due anni;

 

 

2)      Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3)      Di stabilire nella misura di € 103,29 la detrazione d'imposta riferita:

 

4)      Di stabilire nella misura di € 180,75 la detrazione d’imposta riferita:

·         alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate, con contratto stipulato o rinnovato al 1° Gennaio 2007 secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (canone concordato), a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20.12.1996, art. 29 c.5);

·         agli alloggi messi a disposizione da parte di proprietari pubblici o privati, da inserire in appositi elenchi, per i quali il Comune, in qualità di conduttore, stipulerà direttamente contratti di locazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 431/1998;

 

5)   Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione d’imposta a favore dei contribuenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a €  9.500,00. Il requisito principale per l’accesso al beneficio è che i contribuenti appartengano a nuclei familiari i cui componenti siano proprietari, sull’intero territorio nazionale, del solo immobile destinato ad abitazione principale e relativa pertinenza, per un valore catastale complessivo non superiore a € 39.000,00, esclusa la rivalutazione del 5% ai sensi della L. 662/1996. In conseguenza dell’applicazione di tale beneficio, deve essere prodotta a questo Comune apposita autocertificazione, corredata dalla dichiarazione sostitutiva ISEE, entro il termine di scadenza del versamento a saldo;

 

5)      Di stabilire che le agevolazioni previste per gli alloggi concessi in locazione sono subordinate  al rispetto delle condizioni di igienicità, degli standard abitativi prescritti dalle leggi sulla Salute Pubblica e alla sicurezza degli impianti di cui alla Legge n. 46/1990;

 

6)      Di dare atto che, ai sensi del comma 166 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

 

7)      Di stabilire che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 168 della Legge n. 296/2006,  non devono essere effettuati versamenti qualora l’imposta annua risulti inferiore ad € 5,00;

 

8)      Di confermare in € 40,00 la spesa fissa per l’espletamento della procedura coattiva, da addebitare al contribuente e da recuperare secondo quanto disposto all’art. 15 punto 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

9)      Di inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale;

 

10)  Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione in Gazzetta Ufficiale, così come previsto dall'art. 58, comma 4 del D. Lgs. 446/97.