DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 07.02.2005
Oggetto: Approvazione aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili a decorrere dall'anno 1993;
Visto l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il D.L. 30.12.2004, con il quale è stato differito al 28.02.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005;
Visto l'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.1998, esecutiva nei termini di legge, che approva il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l'esigenza di garantire un gettito adeguato alle necessità di bilancio e di incentivare i proprietari di immobili a concedere in locazione gli alloggi sfitti;
Visto l'art. 6 commi 2 e 4 del D.Lgs. 504 del 30.12.1992, così come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23/12/1996 n. 662 il quale prevede la possibilità per il Comune di diversificare entro il minimo del 4 per mille ed il massimo del 7 per mille l'aliquota da applicare per il corrente anno ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Visto l'art. 8 del D. Lgs. 504/92, così come modificato dall'art. 3, comma 55 della Legge 662/92, che ha portato la detrazione minima per l'abitazione principale di proprietà a L. 200.000 (convertite in € 103,29);
Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con voti unanimi, anche per quanto riguarda l’immediata eseguibilità;
D E L I B E R A
1) Di fissare con effetto dal 1° Gennaio 2005 la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni:
· 6 per mille l'aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili;
· 5 per mille l'aliquota da applicare:
Ø all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e ai fabbricati ad essa pertinenziali, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
Ø alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate, con contratto stipulato o rinnovato al 1° Gennaio 2005 secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (canone concordato), a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20.12.1996, art. 29 c.5);
Ø all'abitazione concessa ad uso gratuito a parenti entro il 1° grado, che la utilizzino come abitazione principale;
Ø alle abitazioni concesse in locazione secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98 (locazioni a canone concordato);
Ø agli alloggi messi a disposizione da parte di proprietari pubblici o privati, da inserire in appositi elenchi, per i quali il Comune, in qualità di conduttore, stipulerà direttamente contratti di locazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 431/1998;
· 7 per mille l'aliquota da applicare agli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale;
2) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) Di stabilire nella misura di € 103,29 la detrazione d'imposta riferita:
4) Di stabilire nella misura di € 180,75 la detrazione d’imposta riferita:
· alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate, con contratto stipulato o rinnovato al 1° Gennaio 2005 secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (canone concordato), a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20.12.1996, art. 29 c.5);
· agli alloggi messi a disposizione da parte di proprietari pubblici o privati, da inserire in appositi elenchi, per i quali il Comune, in qualità di conduttore, stipulerà direttamente contratti di locazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 431/1998;
· ai contribuenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 8.552,68. Il requisito principale per l’accesso al beneficio è che i contribuenti appartengano a nuclei familiari i cui componenti siano proprietari, sull’intero territorio nazionale, del solo immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze, per un valore catastale complessivo non superiore a € 49.063,40 (pari a L. 95.000.000), esclusa la rivalutazione del 5% ai sensi della L. 662/1996. In conseguenza dell’applicazione di tale beneficio, deve essere prodotta a questo Comune apposita autocertificazione, corredata dalla dichiarazione sostitutiva ISEE, entro il termine di scadenza del versamento a saldo;
5) Di stabilire che le agevolazioni previste per gli alloggi concessi in locazione sono subordinate al rispetto delle condizioni di igienicità, degli standard abitativi prescritti dalle leggi sulla Salute Pubblica e alla sicurezza degli impianti di cui alla Legge n. 46/1990;
6) Di stabilire nella misura di € 40,00 la spesa fissa per l’espletamento della procedura coattiva, da addebitare al contribuente e da recuperare secondo quanto disposto all’art. 15 punto 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
7) Di inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale;
8) Di provvedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, così come previsto dall'art. 58, comma 4 del D. Lgs. 446/97.