IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la Legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24 ottobre 1996, n. 556;

 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

VISTA la L. 27 dicembre 1997, n. 449;

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/02/2006 con la quale venivano approvate le aliquote I.C.I. per l’anno 2006;

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31 marzo 2006;

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 30 novembre 2006 che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 al 31 marzo 2007;

 

VISTo il parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

RITENUTO dover confermare l’aliquota ridotta del 5,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e l’aliquota ordinaria del 7 per mille per l’anno 2007;

 

VISTO il disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

SENTITO il parere dell’Assessore competente;

 

CON voti favorevoli 8,  contrari 0, astenuti 4 (Pellegrini, Fé, Monachini, Crocini), presenti 12 e votanti 8,

 

DELIBERA

 

- di determinare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, in applicazione della normativa vigente:

 

- Abitazioni principali                                                                                                             5,50 per mille

- Immobili diversi dalle abitazioni principali                                                              7,00 per mille

 

 

- di prevedere le seguenti agevolazioni:

 

1) di equiparare all’abitazione principale gli immobili concessi in locazione con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998) e di stabilire che i contribuenti che si trovano nella presente fattispecie debbano produrre, prima di procedere al versamento ICI 2006 alle prescritte scadenze,apposita comunicazione da cui risultino i dati identificativi con relativa ubicazione dell’immobile oggetto di locazione a titolo di abitazione principale, con allegata copia del contratto stipulato, in conformità al modello già stabilito in sede di accordi territoriali (art. 2 co. 32 e art. 5 della L. 431/98);

 

2) di riconoscere ai soggetti che si trovino ricoverati in case di cura o riposo la detrazione I.C.I. di € 103,29 spettante sull'abitazione principale per l'anno 2006, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

3) di riconoscere ai soggetti che si trovino nella seguente situazione di

carattere sociale:

- famiglie che abbiano all’interno soggetti portatori di handicap con un grado di invalidità non inferiore al 75%, certificata dalle competenti amministrazioni pubbliche, purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, con reddito  ISEE del nucleo familiare non superiore a € 15.000,00; 

l’elevazione della detrazione ad € 180,76 ai fini dell’applicazione dell’ICI sull’abitazione principale per l’anno 2007, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell’art. 8, comma 3°, del D. Lgs. n. 504 del 1992.

 

4) di riconoscere ai soggetti che si trovino nella seguente situazione:

- giovani coppie (di età inferiore a 65 anni in 2) conviventi da almeno 6 mesi, con reddito ISEE del nucleo familiare, per l’anno 2006, non superiore a € 15.000,00;

l’elevazione della detrazione ad € 206,58 ai fini dell’applicazione dell’ICI sull’abitazione principale per l’anno 2007, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione.

 

Le agevolazioni di cui ai precedenti punti devono essere riconosciute a domanda dei soggetti interessati, da presentare entro il mese di maggio contenente la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, da cui risulti:

- situazione di cui al punto 2):

a) la residenza del soggetto passivo in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

b) la condizione che l’abitazione principale del soggetto passivo risulti “non locata”;

- situazione di cui al punto 3):

A) lo stato del soggetto portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% che dovrà risultare da certificazione della competente pubblica amministrazione, da allegare alla domanda stessa;

B) che il soggetto portatore di handicap non sia ricoverato presso strutture pubbliche o private;

C) che il reddito ISEE del nucleo familiare relativo all’anno 2006, non superi € 15.000,00;

- situazione di cui al punto 4):

A) lo stato di famiglia corredato della dichiarazione che la convivenza dura da almeno 6 mesi;

B) la data di nascita di entrambi i conviventi;

C) che il reddito ISEE del nucleo familiare relativo all’anno 2006, non superi € 15.000,00.

 

- inviare la deliberazione all’Ufficio Tributi e Servizi Sociali per i conseguenti adempimenti di competenza.