LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la Legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
 
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
 
VISTO l'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24 ottobre 1996, n. 556;
 
VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 
VISTA la L. 27 dicembre 1997, n. 449;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 28/02/04 con la quale venivano approvate le aliquote I.C.I. per l'anno 2004;
 
VISTO che il comma 56 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 
RILEVATO come tale disposizione abbia effetto previa adozione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita deliberazione che ne determini le modalità di applicazione;
 
PREMESSO inoltre che l'art. 8, comma 3°, del D.Lgs. n. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni, dà facoltà all'Amministrazione Comunale di aumentare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a € 258,23, a favore di categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;
 
RAVVISATA l'opportunità di avvalersi di tale facoltà, elevando la detrazione da € 103,29 ad € 180,76 (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale situazione) per i contribuenti che si trovino nella seguente situazione di carattere sociale:
 
-          famiglie che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap con un grado di invalidità non inferiore al 75%, certificata dalle competenti amministrazioni pubbliche, purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, con reddito imponibile per nucleo familiare, per l'anno 2004, non superiore ad una somma equivalente al trattamento minimo pensionistico moltiplicato per 3 (tre);
 
VISTA altresì la L. 09/12/1998, n. 431 recante "Disciplina delle locazione e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", in particolare gli articoli  n. 2 e 5, successivamente modificata dalla L. 08/01/2002, n. 2;  
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto resi dal Responsabile dei Servizi Sociali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 
RITENUTO dover stabilire l'aliquota ridotta del 5,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e l'aliquota ordinaria del 7 per mille per l'anno 2005;
 
VISTA la circolare F.L. N. 31/2004 Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 29 dicembre 2004, che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione al 28 febbraio 2005;
 
VISTO il disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge,
 
DELIBERA
 
1) di determinare, per l'anno 2005, le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in applicazione della normativa vigente:
 
- Abitazioni principali                                                                      5,50 per mille
- Immobili diversi dalle abitazioni principali                                  7,00 per mille
 
2) Di equiparare all'abitazione principale gli immobili concessi in locazione con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998) e di stabilire che i contribuenti che si trovano nella presente fattispecie debbano produrre, prima di procedere al versamento ICI 2005 alle prescritte scadenze,apposita comunicazione da cui risultino i dati identificativi con relativa ubicazione dell'immobile oggetto di locazione a titolo di abitazione principale, con allegata copia del contratto stipulato, in conformità al modello già stabilito in sede di accordi territoriali (art. 2 co. 32 e art. 5 della L. 431/98);
 
3) Di riconoscere ai soggetti che si trovino ricoverati in case di cura o riposo la detrazione I.C.I. di € 103,29 spettante sull'abitazione principale per l'anno 2005, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 
3) Di riconoscere ai soggetti che si trovino nella seguente situazione di carattere sociale:
- famiglie che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap con un grado di invalidità non inferiore al 75%, certificata dalle competenti amministrazioni pubbliche, purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, con reddito imponibile per nucleo familiare, per l'anno 2004, non superiore non superiore ad una somma equivalente al trattamento minimo pensionistico moltiplicato per 3 (tre)
l'elevazione della detrazione ad € 180,76 ai fini dell'applicazione dell'ICI sull'abitazione principale per l'anno 2005, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 8, comma 3°, del D. Lgs. n. 504 del 1992.
 
4) Di stabilire che le agevolazioni di cui ai precedenti punti nn. 1) e 2) debbano essere riconosciute a domanda dei soggetti interessati, da presentare entro il mese di maggio, contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulti:
Situazione di cui al punto 1)
a) la residenza del soggetto passivo in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
b) la condizione che l'abitazione principale del soggetto passivo risulti "non locata";
Situazione di cui al punto 2)
A) lo stato di soggetto portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75%, che dovrà risultare da certificazione della competente pubblica amministrazione, da allegare alla domanda stessa;
B) che il soggetto portatore di handicap non sia ricoverato presso strutture pubbliche o private;
C) che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all'anno 2004 non superi l'importo di una somma equivalente al trattamento minimo pensionistico moltiplicato per 3 (tre);
 
5) mandare la deliberazione all'Ufficio Tributi per i conseguenti adempimenti di competenza.
 
 Di significare che, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo pretorio, il  presente atto verrà comunicato ai  Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
 Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata, stante l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma,  del Decreto Legislativo 18 agosto 002, n. 267.