DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 21/02/2005
OGGETTO: Aliquote Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005.
VISTO l’art. 42, c. 2 lettera f) del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lvo 30.12.92 n° 504 relativo all’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO l’art. 15 del Regolamento comunale che prevede che annualmente l’Organo competente adotti la deliberazione per stabilire le aliquote e l’esenzioni sull’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTA la propria deliberazione n. 87 del 9.12.2003 che determinava le aliquote ICI 2004;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 del decreto 504/92, l’aliquota d’applicazione dell’ imposta è stabilita dal Comune con propria deliberazione da adottare entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario cui si riferisce;
PRESO ATTO che con l’approvazione dello schema di bilancio per l’anno 2005, che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Comunale, è stato previsto un gettito I.C.I. di € 370.000,00
CONSIDERATO che per realizzare tale gettito le aliquote per l’anno 2005 saranno così determinate:
- aliquota ordinaria dal 6,5 per mille al 7,00 per mille;
- aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza al 4,5 per mille:
(l’aliquota del 4,5 per mille è applicata anche alla sola abitazione concessa dal proprietario/possessore a titolo gratuito a parenti di primo grado residenti nel Comune di Murlo, in detta abitazione, senza però usufruire della detrazione d'imposta, previa presentazione della dichiarazione);
-aliquota al 7 per mille per abitazioni sfitte o a disposizione del proprietario;
Ritenuto di non applicare più l’aliquota al 6 per mille per le abitazioni diverse dalla prima abitazione, locate con contratto registrato e dietro presentazione di idonea documentazione;
RITENUTO di applicare la maggiore detrazione di € 154,94 sull’imposta dovuta a titolo di abitazione principale ai soggetti che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:
- Soggetto passivo proprietario di un’unica abitazione (di categoria A/2, A/3, A/4), con reddito familiare imponibile IRPEF relativo all’anno 2004, pari o inferiore a € 10.845,59 (con esclusione del reddito derivante dal fabbricato), è considerata parte integrante dell’abitazione una sola pertinenza anche se iscritta distintamente in catasto;
- Nel nucleo familiare del soggetto passivo proprietario di un’unica abitazione (di cat. A/2, A/3, A/4) è presente un invalido totale, beneficiario dell’indennità di accompagnamento;
RITENUTO di confermare che chi intende usufruire dell’elevazione della detrazione a € 154,94, dovrà presentare apposita richiesta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2004, su appositi modelli predisposti dall’ufficio tributi;
RITENUTO approvare per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili così come sopra esposte;
VISTO i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000, del presente atto, rilasciati dal responsabile del servizio finanziario;
CON voti unanimi, resi nei modi e forme di legge
1 - Di determinare, per l’anno 2005, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
- Aliquota ordinaria al 7,00 per mille;
- Aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza al 4,5 per mille;
(l’aliquota del 4,5 per mille è applicata anche alla sola abitazione concessa dal proprietario/possessore a titolo gratuito a parenti di primo grado residenti nel Comune di Murlo, in detta abitazione, senza però usufruire della detrazione d'imposta, previa presentazione della dichiarazione);
- Aliquota al 7 per mille per abitazioni sfitte o a disposizione del proprietario;
Ritenuto di non applicare più l’aliquota al 6 per mille per le abitazioni diverse dalla prima abitazione, locate con contratto registrato e dietro presentazione di idonea documentazione;
2 - DI APPLICARE, con le modalità descritte in narrativa, la detrazione di € 154,94 sull’imposta dovuta a titolo di abitazione principale ai soggetti che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:
- Soggetto passivo proprietario di un’unica abitazione (di categoria A/2, A/3, A/4), con reddito familiare imponibile IRPEF relativo all’anno 2004, pari o inferiore a € 10.845,59 (con esclusione del reddito derivante dal fabbricato), è considerata parte integrante dell’abitazione una sola pertinenza anche se iscritta distintamente in catasto;
- Nel nucleo familiare del soggetto passivo proprietario di un’unica abitazione (di cat. A/2, A/3, A/4) è presente un invalido totale, beneficiario dell’indennità di accompagnamento;
3 – di dare mandato ai competenti uffici di compiere tutti gli atti connessi e consequenziali.
4 – di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4^ comma del D. Lgs. 267/2000.