PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 07/04/2010

 

Il CONSIGLIO COMUNALE

 

            RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 25/03/2009, con la quale il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote I.C.I. per l’anno 2009 nella misura del:

ü 5,5 per mille per l’abitazione principale;

ü 7 per mille aliquota ordinaria;

ü 6 per mille per le unit�  immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato ai sensi dell’art. 2 della Legge 09/12/98, n. 431;

           

            VISTO il capo I° del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 riguardante l’Imposta Comunale sugli Immobili e successive modifiche ed integrazioni e per ultime le modifiche apportate dalla Legge 27/12/2006, n. 296 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008);

 

            VISTO il D.L. del 27/05/2008 n. 93 con il quale vengono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992n. 504, l’unit�  immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché quelle che sono state ad essa equiparate da regolamento (o da delibera);

 

            CONSIDERATO che, il proprietario che concede in uso gratuito ai genitori del coniuge l’unit�  immobiliare posseduta in aggiunta all’abitazione principale, continua ad avere diritto a versare l’I.C.I. nella misura agevolata del 5,5 per mille, così come stabilito nella delibera di C.C. n. 11 del 30/03/2007;

 

            RITENUTO opportuno confermare anche per l’anno 2010 le aliquote approvate per l’anno precedente;

                       

CONSIDERATO altresì opportuno confermare per l’anno 2010 le sotto elencate detrazioni:

ü      103,29 detrazione per l’abitazione principale;

ü Ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 31.03.98, n.114:

a)   € 103,29 a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attivit�  commerciali / artigianali (escluse attivit�  ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici, a valere per la durata effettiva della locazione;

b)   € 206,58 a favore dei proprietari di immobili sfitti destinati ad attivit�  commerciali / artigianali (escluse attivit�  ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici che hanno sottoscritto apposita Convenzione tra l’Amministrazione Comunale, le Associazioni di Categoria ed i proprietari per la locazione dei suddetti immobili a canoni concordati. All’atto della stipulazione del contratto di locazione i proprietari beneficeranno della detrazione di cui alla precedente lettera a) per la durata effettiva del contratto;

 

VISTO l’art. 2 della Legge 09/12/98 n. 431 riguardante le modalit�  di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione;

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 31/12/03 con la quale è stato siglato un accordo territoriale per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (ex legge n. 431/98);

 

            DATO ATTO che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/12/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2009, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2010 e pertanto anche il termine per la determinazione delle tariffe riferite all’anno 2010, è stato rinviato al 30/04/2010;

         

            VISTO il regolamento dell’Imposta comunale sugli Immobili, approvato con propria deliberazione n.10  del 25/03/2009;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarit�  tecnica e contabile espressi dai Responsabili interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267;

 

 

D E L I B E R A

 

1    Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non trascritte;

 

2    Di confermare  per l’anno 2010 le aliquote I.C.I. dell’anno precedente come di seguito riportate:

 

§ 5,5 per mille per l’abitazione principale;

§ 7 per mille aliquota ordinaria;

§ 6 per mille per le unit�  immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato ai sensi dell’art.2 della Legge 09/12/98 n.431;

3    Di stabilire che, per usufruire dell’aliquota del 6 per mille, l’interessato dovr�  presentare apposita domanda in carta libera entro il 31 dicembre , dove dovr�  essere dichiarato di aver concesso l’immobile in locazione con contratto tipo concordato ai sensi della Legge n. 431/98 a titolo di abitazione principale ed i dati catastali dell’immobile, allegando alla domanda copia del contratto stipulato debitamente registrato;

4    di confermare anche per l’anno 2010 le seguenti detrazioni:

                 - €  103,29 detrazione per l’abitazione principale;

5.   di confermare per l’anno 2010, ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31.03.98,

  n.114 le sottoriportate detrazioni, contenute nel Regolamento per la gestione dei contributi    per le attivit�  nei centri storici:

a)   € 103,29 a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attivit�  commerciali / artigianali (escluse attivit�  ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici, a valere per la durata effettiva della locazione;

b)   € 206,58 a favore dei proprietari di immobili sfitti destinati ad attivit�  commerciali / artigianali (escluse attivit�  ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici che hanno sottoscritto apposita Convenzione tra l’Amministrazione Comunale, le Associazioni di Categoria ed i proprietari per la locazione dei suddetti immobili a canoni concordati. All’atto della stipulazione del contratto di locazione i proprietari beneficeranno della detrazione di cui alla precedente lettera a) per la durata effettiva del contratto;

            Per poter usufruire di tali detrazioni dovr�  essere presentata, entro i 31 dicembre , domanda in carta libera dove dovr�  essere dichiarato: i  dati catastali dell’immobile locato, l’ubicazione nel centro storico di Torrita o Montefollonico, l’attivit�  commerciale/artigianale  (escluso alberghi, affittacamere e locande) che viene svolta ed il nominativo al quale è stato locato, allegando copia del contratto di locazione debitamente registrato.

 

      6.   Di stabilire che le suddette detrazioni non sono cumulabili per lo stesso immobile;

      7.   Di stabilire che tali agevolazioni devono essere riconosciute a domanda dei soggetti stessi, da presentarsi entro il 31 dicembre 2010;

      8.   Di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 4° ,del D.Lgs. n. 446/97;

      9.   Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Tributi per quanto di competenza.