DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 07/04/2010
Il CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 25/03/2009, con la quale il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote I.C.I. per l’anno 2009 nella misura del:
ü 5,5 per mille per l’abitazione principale;
ü 7 per mille aliquota ordinaria;
ü 6 per mille per le unit� immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato ai sensi dell’art. 2 della Legge 09/12/98, n. 431;
VISTO il capo I° del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 riguardante l’Imposta Comunale sugli Immobili e successive modifiche ed integrazioni e per ultime le modifiche apportate dalla Legge 27/12/2006, n. 296 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008);
VISTO il D.L. del 27/05/2008 n. 93 con il quale vengono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992n. 504, l’unit� immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché quelle che sono state ad essa equiparate da regolamento (o da delibera);
CONSIDERATO che, il proprietario che concede in uso gratuito ai genitori del coniuge l’unit� immobiliare posseduta in aggiunta all’abitazione principale, continua ad avere diritto a versare l’I.C.I. nella misura agevolata del 5,5 per mille, così come stabilito nella delibera di C.C. n. 11 del 30/03/2007;
RITENUTO opportuno confermare anche per l’anno 2010 le aliquote approvate per l’anno precedente;
CONSIDERATO altresì opportuno confermare per l’anno 2010 le sotto elencate detrazioni:
ü € 103,29 detrazione per l’abitazione principale;
ü Ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 31.03.98, n.114:
a) € 103,29 a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attivit� commerciali / artigianali (escluse attivit� ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici, a valere per la durata effettiva della locazione;
b) € 206,58 a favore dei proprietari di immobili sfitti destinati ad attivit� commerciali / artigianali (escluse attivit� ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici che hanno sottoscritto apposita Convenzione tra l’Amministrazione Comunale, le Associazioni di Categoria ed i proprietari per la locazione dei suddetti immobili a canoni concordati. All’atto della stipulazione del contratto di locazione i proprietari beneficeranno della detrazione di cui alla precedente lettera a) per la durata effettiva del contratto;
VISTO l’art. 2 della Legge 09/12/98 n. 431 riguardante le modalit� di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 31/12/03 con la quale è stato siglato un accordo territoriale per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (ex legge n. 431/98);
DATO ATTO che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/12/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2009, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2010 e pertanto anche il termine per la determinazione delle tariffe riferite all’anno 2010, è stato rinviato al 30/04/2010;
VISTO il regolamento dell’Imposta comunale sugli Immobili, approvato con propria deliberazione n.10 del 25/03/2009;
VISTI i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarit� tecnica e contabile espressi dai Responsabili interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267;
D E L I B E R A
1 Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non trascritte;
2 Di confermare per l’anno 2010 le aliquote I.C.I. dell’anno precedente come di seguito riportate:
§ 5,5 per mille per l’abitazione principale;
§ 7 per mille aliquota ordinaria;
§ 6 per mille per le unit� immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato ai sensi dell’art.2 della Legge 09/12/98 n.431;
3 Di stabilire che, per usufruire dell’aliquota del 6 per mille, l’interessato dovr� presentare apposita domanda in carta libera entro il 31 dicembre , dove dovr� essere dichiarato di aver concesso l’immobile in locazione con contratto tipo concordato ai sensi della Legge n. 431/98 a titolo di abitazione principale ed i dati catastali dell’immobile, allegando alla domanda copia del contratto stipulato debitamente registrato;
4 di confermare anche per l’anno 2010 le seguenti detrazioni:
- € 103,29 detrazione per l’abitazione principale;
5. di confermare per l’anno 2010, ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31.03.98,
n.114 le sottoriportate detrazioni, contenute nel Regolamento per la gestione dei contributi per le attivit� nei centri storici:
a) € 103,29 a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attivit� commerciali / artigianali (escluse attivit� ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici, a valere per la durata effettiva della locazione;
b) € 206,58 a favore dei proprietari di immobili sfitti destinati ad attivit� commerciali / artigianali (escluse attivit� ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici che hanno sottoscritto apposita Convenzione tra l’Amministrazione Comunale, le Associazioni di Categoria ed i proprietari per la locazione dei suddetti immobili a canoni concordati. All’atto della stipulazione del contratto di locazione i proprietari beneficeranno della detrazione di cui alla precedente lettera a) per la durata effettiva del contratto;
Per poter usufruire di tali detrazioni dovr� essere presentata, entro i 31 dicembre , domanda in carta libera dove dovr� essere dichiarato: i dati catastali dell’immobile locato, l’ubicazione nel centro storico di Torrita o Montefollonico, l’attivit� commerciale/artigianale (escluso alberghi, affittacamere e locande) che viene svolta ed il nominativo al quale è stato locato, allegando copia del contratto di locazione debitamente registrato.
6. Di stabilire che le suddette detrazioni non sono cumulabili per lo stesso immobile;
7. Di stabilire che tali agevolazioni devono essere riconosciute a domanda dei soggetti stessi, da presentarsi entro il 31 dicembre 2010;
8. Di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 4° ,del D.Lgs. n. 446/97;
9. Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Tributi per quanto di competenza.