D E L I B E R A C.C n. 11 del 30.03.2007

 

1.   di stabilire per l’anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I.:

-   5,5 per mille per l’abitazione principale;

-   5,5 per mille per l’unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo, quale abitazione principale, ai parenti in linea retta di primo grado (dai genitori ai figli e viceversa) e a condizione che il soggetto vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora;

-   7 per mille aliquota ordinaria;

-   6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato ai sensi dell’art.2 della Legge 09/12/98 n.431;

2.   di stabilire che per usufruire dell’aliquota del 5,5 per mille per l’unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo, quale abitazione principale, ai parenti in linea retta di primo grado (dai genitori ai figli e viceversa), l’interessato dovrà presentare apposita comunicazione all’ufficio Tributi, entro il 30 giugno o entro il 31 dicembre del corrente anno (quest’ultimo termine ove le agevolazioni di cui sopra sopravvengono in un momento successivo a quello suindicato), dove dovrà essere dichiarato di aver concesso a titolo gratuito l’immobile ad suo abitativo, il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto di cui sopra ed il grado di parentela, i dati catastali dell’immobile e l’ubicazione dello stesso.

3.   di stabilire che per usufruire dell’aliquota del 6 per mille, l’interessato dovrà presentare apposita domanda in carta libera da presentarsi entro il 30 giugno o entro il 31 dicembre del corrente anno (quest’ultimo termine ove le agevolazioni di cui sopra sopravvengono in un momento successivo a quello suindicato), dove dovrà essere dichiarato di aver concesso l’immobile in locazione con contratto tipo concordato ai sensi della Legge 431/98 a titolo di abitazione principale e i dati catastali dell’immobile, allegando alla domanda copia del contratto stipulato debitamente registrato; 

4.   di riconoscere, anche per l’anno 2007, le seguenti detrazioni:

§ € 103,29 detrazione per l’abitazione principale; precisando che tale detrazione è a valere solamente per l’unità immobiliare adibita ad  abitazione principale del contribuente, restando quindi escluso dal citato beneficio eventuali ulteriori immobili, aventi la medesima destinazione, concessi gratuitamente ai parenti in linea retta di primo grado (dai genitori ai figli e viceversa).

 

§ € 154,94 per l’abitazione principale a favore dei contribuenti che si trovano nelle seguenti situazioni a carattere sociale:

Famiglie ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore alla pensione minima I.N.P.S. non proprietari di altri immobili al di fuori di quello adibito a civile abitazione o ad edilizia popolare; il reddito derivante dal possesso del fabbricato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite”;

Per poter usufruire di tale detrazione dovrà essere presentata, entro il 30 giugno corrente anno, domanda in carta libera dove dovrà essere dichiarato di percepire  una pensione minima I.N.P.S., che i componenti la propria famiglia sono tutti ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore alla pensione minima I.N.P.S. e di non possedere altri immobili al di fuori di quello adibito ad abitazione principale o ad edilizia popolare, allegando copia del Mod. 201 relativo alla pensione percepita nell’anno precedente del dichiarante e di tutti i compinenti il nucleo familiare.

 

§ Ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31.03.98, n.114:

a) € 103,29 a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attività commerciali / artigianali (escluse attività ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici , a valere per la durata effettiva della locazione.

      Per poter usufruire di tali detrazioni dovrà essere presentata, entro il 30 giugno o entro il 31 dicembre del corrente anno (quest’ultimo termine ove le agevolazioni di cui sopra sopravvengono in un momento successivo a quello suindicato), domanda in carta libera dove dovrà essere dichiarato: i  dati catastali dell’immobile locato, l’ubicazione nel centro storico di Torrita o Montefollonico, l’attività commerciale/artigianale  (escluso alberghi, affittacamere e locande) che viene svolta ed il nominativo al quale è stato locato, allegando copia del contratto di locazione debitamente registrato.

 

b) € 206,58 a favore dei proprietari di immobili sfitti destinati ad attività commerciali /    artigianali (escluse attività ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici  che hanno sottoscritto apposita Convenzione tra l’Amministrazione Comunale, le Associazioni di Categoria ed i proprietari per la locazione dei suddetti immobili a canoni concordati. All’atto della stipulazione del contratto di locazione i proprietari beneficeranno della detrazione di cui alla precedente lettera a) per la durata effettiva del contratto.

      Per poter usufruire di tali detrazioni dovrà essere presentata, entro il 30 giugno o entro il 31 dicembre del corrente anno (quest’ultimo termine ove le agevolazioni di cui sopra sopravvengono in un momento successivo a quello suindicato), domanda in carta libera dove dovrà essere dichiarato: i dati catastali identificativi dell’immobile per il quale si intende richiedere l’agevolazione, l’ubicazione nel centro storico di Torrita o Montefollonco, la destinazione dello stesso ad attività commerciale/artigianale, la sottoscrizione di una convenzione con il Comune per la locazione a prezzi concordati, allegando alla stessa copia della convenzione siglata.

 

5.   di introdurre, dal 2006 confermata nel 2007, una  detrazione di € 160,00 per i nuclei familiari ove è presente una persona con handicap grave, (condizione riconosciuta dalle competenti autorità), con reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00

      Il proprietario dovrà avere il possesso del solo immobile adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze.

Per poter usufruire della suddetta detrazione dovrà essere presentata, entro il 30 giugno o entro  il 31 dicembre del corrente anno (quest’ultimo termine ove le agevolazioni di cui sopra sopravvengono in un momento successivo a quello suindicato), domanda in carta libera dove dovrà essere dichiarato il possesso della sola abitazione principale ed eventuali pertinenze, i dati catastali, il nominativo della persona portatrice di handicap grave, il reddito ISEE, allegando alla domanda copia della certificazione rilasciata dall’ autorità  sanitaria che certifica la condizione di handicap grave e copia della dichiarazione ISEE valida per l’anno di competenza.

 

6.   di introdurre, dal 2006 e confermare nel 2007, una  detrazione di € 150,00 per i nuclei familiari il cui reddito ISEE non superi € 10.000,00.

Il proprietario dovrà avere il possesso del solo immobile adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze.

Per poter usufruire della suddetta detrazione dovrà essere presentata, entro il 30 giugno o entro   il 31 dicembre del corrente anno (quest’ultimo termine ove le agevolazioni di cui sopra sopravvengono in un momento successivo a quello suindicato), domanda in carta libera dove dovrà essere dichiarato il possesso della sola abitazione principale ed eventuali pertinenze, i dati catastali, ed il reddito ISEE del nucleo familiare, allegando alla stessa copia della dichiarazione ISEE valida per l’anno di competenza.

 

7.   Di stabilire che le suddette detrazioni non sono cumulabili per lo stesso immobile;

 

8.   Di stabilire che tali agevolazioni devono essere riconosciute a domanda dei soggetti stessi, previa domanda da presentarsi entro il 30 giugno o entro il 31 dicembre del corrente anno (quest’ultimo termine ove le agevolazioni di cui sopra sopravvengono in un momento successivo a quello suindicato).

 

9.   Di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 4° del D.Lgs. 446/97;

 

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del D. Lgs. 267/00.