-LA GIUNTA COMUNALE-
PREMESSO che con D.L. 30.12.1992, n. 504 veniva istituita, con decorrenza dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
RILEVATO che l'art. 6 del suddetto D.L. n. 504/92 prevede che la deliberazione di determinazione dell'aliquota I.C.I. debba essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo e che, se la delibera non viene adottata entro il termine sopra richiamato, venga applicata l'aliquota del 4 per mille;
DATO ATTO:
-che l’art. 27, co. 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002) ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è lo stesso dell’approvazione del Bilancio di previsione;
-che con Legge 23.12.2005 n. 266, art. 1, co. 155, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2006 è stato differito al 31.03.2006;
VISTA la Legge 24.10.1996, n. 556, la quale stabilisce che i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille "a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato";
RICHIAMATA la deliberazione del G.C. n. 15 del 17.02.2005, esecutiva, con la quale di determinavano le aliquote I.C.I. anno 2005;
RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 58 del 22.12.1999, esecutiva, con la quale si modificavano gli artt. 16, 2° e ultimo comma, 11, 3° comma, e 20 del Regolamento Comunale I.C.I.;
RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 32 del 24.03.2005, esecutiva, con la quale si modificava l’art. 16 del Regolamento Comunale I.C.I.;
CONSIDERATO che per le difficoltà di equilibrio di bilancio si rende necessario garantire lo stesso gettito I.C.I. dell’anno 2005;
VISTO l'intendimento da parte di questa Amministrazione Comunale di determinare, per l'anno 2006, le aliquote I.C.I. nel modo seguente:
-aliquota ordinaria 7,00 per mille
-abitazione principale e n. 1 pertinenza 5,50 per mille
-detrazione abitazione principale e n. 1 pertinenza € 129,11=
-detrazione per l’abitazione principale e n. 1 pertinenza
quando il reddito di ciascun componente l'unico nucleo
familiare residente nell'abitazione è inferiore a € 8.500,00= € 179,11=
-detrazione per l’abitazione principale quando nel nucleo
familiare è presente un invalido totale al 100% € 179,11=
Precisando che:
Il reddito è l’imponibile Irpef di ogni componente il nucleo familiare relativo all’anno di competenza dell’imposta;
Il nucleo familiare è la famiglia anagrafica, che risulta nell’unico stato di famiglia alla data dell’1.01.2006;
DATO ATTO che i contribuenti per usufruire della detrazione pari a € 179,11= dovranno successivamente autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000, entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti l’unico nucleo familiare residente, con i relativi redditi;
DATO ATTO che i contribuenti per i quali nel nucleo familiare è presente un invalido totale al 100% dovranno presentare apposita documentazione che comprovi lo stato di invalidità richiesto nell’anno di competenza;
DATO ATTO, altresì, che tutti i proprietari di abitazioni date in uso gratuito al parente in linea retta fino al I° grado dovranno fare apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi Comunale, indicando i propri dati, i dati del parente e quelli dell’immobile, precisando che l'aliquota ridotta si applica solo all'abitazione e non alla pertinenza;
RICHIAMATO l’art. 42 lett. f) del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali e l’art. 48 co. 2 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e che rimette alla competenza della Giunta Comunale le funzioni che non sono riservate dalla Legge al Consiglio Comunale;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000;
CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nelle forme di legge,
D E L I BE R A
-aliquota ordinaria 7,00 per mille
-abitazione principale e n. 1 pertinenza 5,50 per mille
-detrazione abitazione principale e n. 1 pertinenza € 129,11=
-detrazione per l’abitazione principale e n. 1 pertinenza
quando il reddito di ciascun componente l'unico nucleo
familiare residente nell'abitazione è inferiore a € 8.500,00= € 179,11=
-detrazione per l’abitazione principale quando nel nucleo
familiare è presente un invalido totale al 100% € 179,11=
? Il reddito è l’imponibile Irpef di ogni componente il nucleo familiare relativo all’anno di competenza dell’imposta;
Il nucleo familiare è la famiglia anagrafica, che risulta nell’unico stato di famiglia alla data dell’1.01.2006;