-LA GIUNTA COMUNALE-

PREMESSO che con D.L. 30.12.1992, n. 504 veniva istituita, con decorrenza dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

RILEVATO che l'art. 6 del suddetto D.L. n. 504/92 prevede che la deliberazione di determinazione dell'aliquota I.C.I. debba essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo e che, se la delibera non viene adottata entro il termine sopra richiamato, venga applicata l'aliquota del 4 per mille;

DATO ATTO:

-che l’art. 27, co. 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002) ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è lo stesso dell’approvazione del Bilancio di previsione;

-che con Legge 23.12.2005 n. 266, art. 1, co. 155, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2006 è stato differito al 31.03.2006;

VISTA la Legge 24.10.1996, n. 556, la quale stabilisce che i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille "a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato";

RICHIAMATA la deliberazione del G.C. n. 15 del 17.02.2005, esecutiva, con la quale di determinavano le aliquote I.C.I. anno 2005;

RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 58 del 22.12.1999, esecutiva, con la quale si modificavano gli artt. 16, 2° e ultimo comma, 11, 3° comma, e 20 del Regolamento Comunale I.C.I.;

RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 32 del 24.03.2005, esecutiva, con la quale si modificava l’art. 16 del Regolamento Comunale I.C.I.;

CONSIDERATO che per le difficoltà di equilibrio di bilancio si rende necessario garantire lo stesso gettito I.C.I. dell’anno 2005;

VISTO l'intendimento da parte di questa Amministrazione Comunale di determinare, per l'anno 2006, le aliquote I.C.I. nel modo seguente:

-aliquota ordinaria 7,00 per mille

-abitazione principale e n. 1 pertinenza 5,50 per mille

-detrazione abitazione principale e n. 1 pertinenza € 129,11=

-detrazione per l’abitazione principale e n. 1 pertinenza

quando il reddito di ciascun componente l'unico nucleo

familiare residente nell'abitazione è inferiore a € 8.500,00= € 179,11=

-detrazione per l’abitazione principale quando nel nucleo

familiare è presente un invalido totale al 100% € 179,11=

Precisando che:

 Il reddito è l’imponibile Irpef di ogni componente il nucleo familiare relativo all’anno di competenza dell’imposta;

 Il nucleo familiare è la famiglia anagrafica, che risulta nell’unico stato di famiglia alla data dell’1.01.2006;

DATO ATTO che i contribuenti per usufruire della detrazione pari a € 179,11= dovranno successivamente autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000, entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti l’unico nucleo familiare residente, con i relativi redditi;

DATO ATTO che i contribuenti per i quali nel nucleo familiare è presente un invalido totale al 100% dovranno presentare apposita documentazione che comprovi lo stato di invalidità richiesto nell’anno di competenza;

DATO ATTO, altresì, che tutti i proprietari di abitazioni date in uso gratuito al parente in linea retta fino al I° grado dovranno fare apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi Comunale, indicando i propri dati, i dati del parente e quelli dell’immobile, precisando che l'aliquota ridotta si applica solo all'abitazione e non alla pertinenza;

RICHIAMATO l’art. 42 lett. f) del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali e l’art. 48 co. 2 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e che rimette alla competenza della Giunta Comunale le funzioni che non sono riservate dalla Legge al Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000;

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I BE R A

  1. -di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti misure di aliquota e detrazione per "abitazione principale" ai fini dell’Imposta Comunale Immobili a valere per l'anno 2006 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del D.Lgs. 504/92, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48, della L. 662/96:
  2. -aliquota ordinaria 7,00 per mille

    -abitazione principale e n. 1 pertinenza 5,50 per mille

     

    -detrazione abitazione principale e n. 1 pertinenza € 129,11=

    -detrazione per l’abitazione principale e n. 1 pertinenza

    quando il reddito di ciascun componente l'unico nucleo

    familiare residente nell'abitazione è inferiore a € 8.500,00= € 179,11=

    -detrazione per l’abitazione principale quando nel nucleo

    familiare è presente un invalido totale al 100% € 179,11=

     

  3. di precisare che:
  4. ? Il reddito è l’imponibile Irpef di ogni componente il nucleo familiare relativo all’anno di competenza dell’imposta;

     Il nucleo familiare è la famiglia anagrafica, che risulta nell’unico stato di famiglia alla data dell’1.01.2006;

  5. -di dare atto che i contribuenti per usufruire della detrazione pari a € 179,11= dovranno successivamente autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000, entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti l’unico nucleo familiare residente, con i relativi redditi;
  6. di dare atto che i contribuenti per i quali nel nucleo familiare è presente un invalido totale al 100% dovranno presentare apposita documentazione che comprovi lo stato di invalidità richiesto nell’anno di competenza;
  7.  

  8. -di dare atto, altresì, che tutti i proprietari di abitazioni date in uso gratuito al parente in linea retta fino al I° grado dovranno fare apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi Comunale entro l’anno di imposta, indicando i propri dati, i dati del parente e quelli dell’immobile, precisando che l'aliquota ridotta si applica solo all'abitazione e non alla pertinenza.