ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI MONTEPULCIANO (Provincia di Siena) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONI - AI SENSI DELL’ ART. 8 DEL D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - PER L’ANNO D’IMPOSTA 2005
VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 287 DEL 02.12.2005
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DELIBERA
1-di richiamare le premesse
2-di stabilire per l’anno 2006 le aliquote ICI nella seguente misura:
essere stati registrati contratti di locazione di tipo concordato, art. 2
L.431/98…………………………………………………….……………..… ..7,0%°
3- di confermare a norma dell’ art. 8 c. 3 del D.Lgs. 504/92 così come modificato dall’art. 3 del D.L. 50/97 convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 1997 n. 122, le seguenti ulteriori detrazioni:
· detrazione di euro 258,23 per la prima casa di soggetti passivi ICI conviventi con portatore di grave handicap, come definito dall’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
· detrazione di euro 206,00 per proprietari di prima casa nel caso ricorrano tutte le seguenti condizioni:
A) Essere pensionati;
B) Essere proprietari di prima ed unica abitazione accatastata con cat. A/2-A/3-A/4-A/5- ed eventuale terreno agricolo non superiore a mq. 1000;
C) Avere un reddito annuo non superiore a € 8.263,31 per un nucleo familiare composto da una sola persona o non superiore a € 12.911,42 per nuclei di due o più persone;
Il diritto all’ottenimento dell’ulteriore detrazione è subordinato alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni. La richiesta dovrà essere prodotta all’Ufficio tributi entro il 30 giugno dell’anno di riferimento e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni
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