COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 63 DEL 16 MARZO 2006

I.C.I. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2006

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Premesso che con Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 “Riordino della Finanza degli Enti Territoriali”, a norma dell’art. 4 della legge 23.10.92 n. 421 è stata istituita – a decorrere dall’anno 1993 – l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Visto l’art.6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 così come modificato dall’art. 3 – comma 53° - della legge 662/96 che prevede che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimenti ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o alloggi non locati;

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10 marzo 2005 con la quale veniva deliberato di applicare – per l’anno 2005 – ai fini dell'ICI le seguenti tre aliquote:

 

1.      Una aliquota ordinaria del 7‰;

2.      Una aliquota ridotta per l'abitazione principale del 5,3‰;

3.      Una aliquota ridotta per categorie varie del 6,0‰;

 

Rilevata la necessità, ai fini del mantenimento dell’equilibrio di bilancio per l’esercizio finanziario 2006, di adottare misure idonee a far fronte al verificarsi di dinamiche di bilancio che si concretizzano nella riduzione di alcune entrate di parte corrente e contestuale aumento di alcune voci di spesa corrente, dinamiche di bilancio che non consentono di raggiungere il pareggio finanziario prescritto dalla normativa vigente a meno dell’adozione di misure idonee a mantenere un sufficiente livello delle entrate;

 

Ritenuto opportuno, per i fini di cui sopra, incrementare il gettito previsto derivante dall’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI dagli attuali € 2.700.000,00 ad € 2.860.000,00 e in particolare aumentando da 5,3‰ a 5,8‰ l’aliquota per l’abitazione principale e da 6,00‰ a 6,2‰ l’aliquota ridotta per categorie varie, rideterminando le aliquote da applicare per l’anno 2006 nella misura risultante di seguito:

 

1.      Una aliquota ordinaria del 7‰;

2.      Una aliquota ridotta per l'abitazione principale del 5,8‰;

3.      Una aliquota ridotta per categorie varie del 6,2‰;

 

Visto che  l’art. 8 del D.Lgs. 504/92 come sostituito dall’art. 3, comma 55°, della legge 23.12.1996 n. 662 prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento e in alternativa, l’importo di  Euro 103,29, di cui al comma 2 dello stesso articolo può essere elevato fino ad Euro 258,29, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

Che la predetta facoltà può essere esercitata  anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale così come previsto dall’art.3 del D.L. 11 marzo 1997 n.50 convertito dalla Legge 9 maggio 1997 n.123;

 

Che successivamente è intervenuto il D.Lgs 446 del del 15 dicembre 1997 che non ha comportato modifiche per la determinazione delle aliquote, ad eccezione della possibilità data ai Comuni di aumentare la detrazione per l’abitazione principale oltre Euro 258,29 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità stabilendo che in tal caso lo stesso Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

 

Richiamata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Regolamento per l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – Modifica”, per quanto concerne l’introduzione dell’art. 7 bis che prevede la possibilità di stabilire una maggiore detrazione rispetto a quella di € 103,29, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92.

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.33  del 10.03.2005 con la quale veniva – per l’anno 2005 – confermato di aumentare la detrazione da Euro 103,29 a Euro 185,00 per situazioni di disagio economico-sociale determinate;

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2006 la maggiore detrazione di imposta nella misura di Euro 185,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo incluse le pertinenze, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae  tale destinazione limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale individuate dall’art. 7 bis del Regolamento come modificato dalla proposta agli atti del Consiglio Comunale.

 

Ritenuto di determinare in € 6.500,00 il limite ISEE di cui all’art. 7 bis, 1° comma lettera c) del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), come modificato dalla proposta agli atti del Consiglio Comunale.

 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 “Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici”, che prevede che le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione;

 

Richiamato l’art. 53 comma 16 della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei sevizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

Preso atto che con l’art. 1 comma 155 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, in attuazione di quanto previsto in ordine alla possibilità di differimento dei termini dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/00 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2006 degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2006;

 

Visto l’art. 172 – 1° comma – lettera e) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

 

Ricordato che l’art. 42- 2° comma – lettera f) del D.Lgs 267/2000 riserva al Consiglio dell’Ente gli atti fondamentali relativi alla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

Vista la L. 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”

 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

 

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

Visto lo statuto comunale;

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;

 

A voti unanimi:

 

D E L I B E R A

 

-         di applicare – per l’anno 2006 – all’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – le aliquote differenziate nella misura risultante di seguito:

 

1.      Una aliquota ordinaria del 7‰;

2.      Una aliquota ridotta per l'abitazione principale del 5,8‰;

3.      Una aliquota ridotta per categorie varie del 6,2‰;

 

-         di determinare, per l’anno 2006, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la maggiore detrazione di Euro 185,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale compreso le pertinenze, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, come individuate dall’art. 7 bis del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) come modificato dalla proposta agli atti del Consiglio Comunale;

 

-         di determinare in € 6.500,00 il limite ISEE di cui all’art. 7 bis, 1° comma lettera a) del Regolamento ICI, come modificato dalla proposta agli atti del Consiglio Comunale.

 

-         di pubblicare, per estratto, il testo della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti dell’art.58 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e della Circolare 13 febbraio 1998 n. 49/E;

 

-         di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2006 secondo quanto previsto dall’art. 172 – comma 1 - lett. c) – del D.Lgs. n.267/00 e successive modificazioni ed integrazioni,

 

Successivamente

 

Con separata votazione

 

A voti unanimi:

 

D E L I B E R A

 

-         di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.