COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA
 
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 59 DEL 10.03.2005
I.C.I. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2005
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
 
Premesso che con Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 “Riordino della Finanza degli Enti Territoriali”, a norma dell’art. 4 della legge 23.10.92 n. 421 è stata istituita – a decorrere dall’anno 1993 – l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
 
Visto l’art.6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 così come modificato dall’art. 3 – comma 53° - della legge 662/96 che prevede che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimenti ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti, in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 31.05.04 con la quale veniva deliberato di applicare – per l’anno 2004 – ai fini dell'ICI le seguenti tre aliquote:
 
1.      Una aliquota ordinaria del 7‰;
2.      Una aliquota ridotta per l'abitazione principale del 5,3‰;
3.      Una aliquota ridotta per categorie varie del 6,0‰;
 
Richiamata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Regolamento per l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – Modifica”, per quanto concerne la variazione dell’art. 5 che prevede l'articolazione delle aliquote per macro categorie, con la quale si propone di includere le categorie degli immobili direzionali (A/10, B/04 e D/05) nella macro categoria degli immobili assoggettati ad aliquota ordinaria rispetto a quella ridotta per categorie varie;
 
Richiamata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili – Determinazione detrazioni esercizio 2005”, che prevede l’incremento della detrazione a Euro 185,00 per particolari situazioni di disagio economico;
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2005, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, le aliquote attualmente in vigore, dando atto che per effetto della suddetta modifica regolamentare l’unica variazione tariffaria riguarderà le categorie A/10, B/04 e D/05 che passeranno dall’aliquota ridotta del 6,0‰ a quella ordinaria del 7,0‰;
 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 “Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici”, che prevede che le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione;
 
Richiamato l’art. 53 comma 16 della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei sevizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 
Preso atto che con D.L. 30 dicembre 2004, n. 314 e successivamente con L. 1 marzo 2005, n. 26 (di conversione del citato D.L. 314/04), in attuazione di quanto previsto in ordine alla possibilità di differimento dei termini dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/00 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 degli Enti Locali è stato differito dapprima al 28 febbraio 2005 e poi definitivamente al 31 marzo 2005;
 
Visto l’art. 172 – 1° comma – lettera e) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
 
Ricordato che l’art. 42- 2° comma – lettera f) del D.Lgs 267/2000 riserva al Consiglio dell’Ente gli atti fondamentali relativi alla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
 
Vista la L. 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”
 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
 
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
Visto lo statuto comunale;
 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;
 
 
A voti unanimi:

 

 

D E L I B E R A

 
 
 
-         di applicare – per l’anno 2005 – all’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – le aliquote differenziate nella misura risultante dal prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 
-         di pubblicare, per estratto, il testo della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti dell’art.58 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e della Circolare 13 febbraio 1998 n. 49/E;
 
-         di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2005 secondo quanto previsto dall’art. 172 – comma 1 - lett. c) – del D.Lgs. n.267/00 e successive modificazioni ed integrazioni,
 
Successivamente
 
Con separata votazione
 
A voti unanimi:

 

D E L I B E R A

 
-         di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO
 
CAT.
DEFINIZIONE
ALIQUOTA VIGENTE
ALIQUOTA NUOVA

A/1 - 9

C/2 e C/6
Abitazioni principali e relative pertinenze
Abitazioni in comodato a parenti  entro il 2°grado
5,3
5,3
 
Affittacamere appartamenti uso vacanze
6,0
6,0
A/10
Uffici e studi privati
6,0
7
A/1-9
C/2 e C/6
Abitazioni diverse dalle abitazioni principali e relative pertinenze
7
7
A/11
Abitazioni o alloggi tipici
7
7
B/1
Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanatrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme.
6,0
6,0
B/2
Case di cura e ospedali
6,0
6,0
B/3
Prigioni e riformatori.
6,0
6,0
B/4
Uffici pubblici
6,0
7
B/5
Scuole, laboratori scientifici
6,0
6,0
B/6
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della cat. A/9 ( castelli, palazzi artistici o storici)
6,0
6,0
B/7
Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto
6,0
6,0
B/8
Magazzini sotterranei per depositi derrate
6,0
6,0
C/1
Negozi e botteghe
6,0
6,0
C/2
Magazzini e locali di deposito
6,0
6,0
C/3
Laboratori e locali di deposito
6,0
6,0
C/4
Fabbricati per arti e mestieri
6,0
6,0
C/5
Stabilimenti balneari e acque curative
6,0
6,0
C/6
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse se non pertinenza di civile abitazione
6,0
6,0

C/7

Tettoie chiuse o aperte
6,0
6,0
D/1
Opifici
6,0
6,0
D/2
Alberghi e pensioni
6,0
6,0
D/3
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili.
6,0
6,0
D/4
Case di cura e ospedali
6,0
6,0
D/5
Istituti di credito, cambio e assicurazione
6,0
7
D/6
Fabbricati e locali per esercizi sportivi
6,0
6,0
D/7
Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
6,0
6,0
D/8
Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
6,0
6,0
D/10
Residence
6,0
6,0
D/11
Scuole, laboratori scientifici privati
6,0
6,0
 
TERRENI AGRICOLI
ESENTI
ESENTI
 
AREE FABBRICABILI
7
7
 
*L'aliquota prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze (garage, box, cantina), a condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, anche se in  quota parte e che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.