PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la proposta  dal responsabile dell’Area Finanziaria Sig.ra Franchetti Simona avente ad oggetto “Imposta Comunale degli Immobili. Determinazioni aliquote”.

 

Visti ii pareri  favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

 

Messa ai voti la proposta con il seguente risultato:

 

presenti         n.  12

votanti           n. 12

favorevoli      n.  9

contrari          n.  3  ( Barni F, Favati L e Guasconi S)

astenuto         n.  0  

 

 

             A maggioranza dei voti

 

 

D E L I B E R A

 

1)    di    approvare     la        proposta    di    deliberazione    avente       per   oggetto: “Imposta Comunale degli Immobili. Determinazioni aliquote”. presentata dal Rag.  Franchetti Simona in qualità  di Responsabile dell’Area Finanziaria, nel testo allegato al presente atto come  parte integrante e sostanziale, facendo proprio il dispositivo della medesima proposta;

 

2) con successiva votazione,     che               il      medesimo    esito, n. 9 favorevoli    n. 3     contrari      ( Barni  F., Favati L., Guasconi S. ),    il    presente    atto   viene  dichiarato   immediatamente    eseguibile    ai    sensi      dell’art. 134  comma  4 del    D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

 

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione aliquote e detrazione abitazione  principale. Anno d’imposta 2009.

 

PREMESSO  che con Legge 23.10.1992 n.421 è stata istituita con l’art.4, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale Immobiliare (ICI);

 

VISTO il Decreto Lgs. 30.12.1992 n.504 recante “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art.4 della Legge 23.10.1992 n.421” con il quale è stata tra l’altro regolamentata la nuova imposta;

 

VISTO in particolare  il comma 2 dell’art.6 del richiamato Decreto Legislativo come sostituito con l’art. 3, comma 53, L. 662 del 1996, modificato con l’art. 10, comma 12, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30 il quale testualmente recita: “ 2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore  al 4 per mille, né superiore al  7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale,(...omissis...)”;

 

RICHIAMATO il primo comma dell’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato da ultimo dall’art. 1 comma 156, della legge 27.12.2006 n. 296, (Legge Finanziaria 2007);

 

RICHIAMATO, altresì, il comma 169 dell’art. 1 della sopraccitata legge Finanziaria 2007, che prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

VISTO l’art. 151, comma del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

 

VISTO l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, che ha stabilito il blocco di ogni tipologia di aumento tariffario, per il triennio 2009-2011, ovvero fino alla data, se precedente al 2011, di attivazione del federalismo fiscale;

 

VISTO il Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 convertito nella Legge n. 126 del 24 luglio 2008 “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” ed in particolare l’articolo 1 comma 7 che prevede: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato…”;

 

     VISTO, infine, il comma 173 dell’art. 1 della succitata Legge Finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 dell’Art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992 nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. “…salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.”

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2008 con la quale erano state determinate come segue le aliquote ICI per l’anno 2008:

 

·       7    per mille ALIQUOTA ORIDINARIA

·       5,5 per mille  ABITAZIONE PRINCIPALE: come disposto dall’art. 5 del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. viene considerata tale:

¨    l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta o collaterale) di 1° grado che vi hanno residenza anagrafica;

¨    l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché non locata;

·       6    per mille            ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO REGISTRATO A SOGGETTI CHE LI UTILIZZANO COME  RESIDENZA ANAGRAFICA a condizione che venga presentata apposita domanda,  allegando copia di tale contratto, entro i termini di scadenza della presentazione  della dichiarazione ICI;

·       DETRAZIONE per abitazione principale € 113,62 oltre ad eventuali maggiorazioni previste dal Regolamento I.C.I.;

 

CONSIDERATA la volontà espressa dall’Amm.ne di voler applicare tali agevolazioni e  di determinare e riconfermare per l’anno 2009  le aliquote  di cui alla deliberazione C.C n. 20 del 29.04.2008;

 

VISTO il D.L. 93/2008, convertito nella L. 126/2008, con il quale viene disposta l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione  principale;

 

VISTI i D.L. 93/2008 e 112/2008;

 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

 

PROPONE

 

1)      di determinare e riconfermare per l’anno 2009 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale Immobiliare (ICI)  cosi come segue:

Þ    7   per mille ALIQUOTA ORIDINARIA

Þ   5,5 per mille  ABITAZIONE  PRINCIPALE:       come     disposto    dall’art.   5    del            regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. viene considerata tale:

¨    l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta) di 1° grado che vi hanno residenza anagrafica;

¨    l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché non locata;

Þ    6    per mille     ALLOGGI    LOCATI     CON      CONTRATTO     REGISTRATO A SOGGETTI CHE LI UTILIZZANO COME  RESIDENZA ANAGRAFICA  a condizione che venga presentata apposita domanda,  allegando copia di tale contratto, entro i termini di scadenza della presentazione  della dichiarazione ICI;

Ø             DETRAZIONE per abitazione principale € 113,62 oltre ad eventuali maggiorazioni previste dal Regolamento I.C.I.;

2)      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del   D.Lgs.267/2000.

 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio

Simona Franchetti