COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 9 DEL 20.02.2009 ADOTTATA

DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

 

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2009 – conferma aliquote e detrazioni

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSIS

 

DELIBERA

 

1)  di confermare per l’anno 2009 le aliquote I.C.I.  nelle seguenti misure:

·      5 per mille quale aliquota ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

·      7 per mille aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili ed immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

 

2)  di stabilire altresì per l’anno 2009 la seguente agevolazione:

·        detrazione per abitazione principale di € 179,115 (secondo i termini previsti dall’art.8, comma 2 del D.Lgs. 504/92 e comunque fino alla concorrenza dell’imposta dovuta) nei seguenti casi:

-         PENSIONATO di età non inferiore a 65 anni alla data del 01.01.2009, titolare di pensione (risultante da autocertificazione effettuata nei termini di Legge) che vive solo o in coppia, proprietario di unico immobile destinato ad abitazione principale il cui reddito familiare riferito all’anno precedente non sia superiore ad € 14.829,09 (€ 14.538,32 + 2% aumento ISTAT);

-         PORTATORE DI HANDICAP (risultante da certificazione rilasciata dalla USL ai sensi della Legge n. 104/92 oppure da autocertificazione effettuata nei termini di Legge);

-         PERSONA TOTALMENTE INABILE AL LAVORO (risultante da certificazione rilasciata dalla USL oppure da autocertificazione effettuata nei termini di Legge);

Per usufruire della maggiore detrazione occorre altresì il possesso dei seguenti requisiti:

a)      il soggetto passivo deve avere la residenza anagrafica nel Comune di Castellina in Chianti;

b)      ciascun componente del nucleo familiare non deve essere soggetto passivo ICI per immobili diversi da quello oggetto di maggiore detrazione e relative pertinenze;

c)      l’immobile oggetto della maggiore detrazione non deve essere compreso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9 (sono pertanto comprese solo le categorie da A/2 a A/6);

 

3)  di confermare per l’anno 2009 la detrazione per l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non rientrante nelle casistiche di cui al precedente punto 2), in € 103,29 rapportate al periodo dell’anno;

 

4)  di dare atto che:

-          in forza  dell'art. 1 del Decreto- Legge 27.5.2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24.7.2008 n. 126 , per i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla citata  norma,  sussiste l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che si identifica con quella di residenza anagrafica;

-          che sulla base del medesimo D.L. n. 93/2008, come sopra convertito, nonché della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – n. 12/DF del 5.6.2008, l'esenzione si estende altresì alle seguenti fattispecie:

a)      al soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8 commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

b)      alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari -IACP- nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

 

5)  di precisare che l'esenzione ICI, come da Decreto legge n. 93/2008, come sopra convertito: si applica anche alle fattispecie sottoriportate, rientranti nell'ambito “abitazione principale”, in quanto assimilate da questo Comune ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997:

a)      all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o non sia oggetto di contratto di locazione;

b)      all’abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;

c)      all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado  che la occupano quale loro abitazione principale;

 

6)  di stabilire altresì che i  soggetti interessati dall’esenzione ICI – casi di assimilazione all'abitazione principale - dovranno presentare all’Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre dell’anno in cui si verificano le suddette condizioni e/o relative variazioni, apposita comunicazione per indicare sia gli estremi catastali con il relativo indirizzo delle unità immobiliari oggetto di concessione gratuita/ locazione, sia i nominativi dei soggetti ai quali sono stati concessi o locati  i citati alloggi. Ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il predetto termine, ovvero in caso di omessa comunicazione verranno applicate le sanzioni in misura fissa di cui all’art. 14, comma 3 del D.Lgs. 504/92;

 

7)  di precisare inoltre che sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, e pertanto esenti dal pagamento dell’imposta, le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale;