Provincia di Siena
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 13 DEL 28.03.2008 ADOTTATA
DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2008 – conferma aliquote
OMISSIS
1) di confermare per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
· 5 per mille quale aliquota ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
· 7 per mille aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili ed immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale;
2) di determinare per l’anno 2008 la seguente agevolazione:
· detrazione per abitazione principale di € 179,115 (secondo i termini previsti dall’art.8, comma 2 del D.Lgs. 504/92 e comunque fino alla concorrenza dell’imposta dovuta) nei seguenti casi:
- PENSIONATO di età non inferiore a 65 anni alla data del 01.01.2008, titolare di pensione (risultante da autocertificazione effettuata nei termini di Legge) che vive solo o in coppia, proprietario di unico immobile destinato ad abitazione principale il cui reddito familiare riferito all’anno precedente non sia superiore ad € 14.538,32 (€ 14.295,30 + 1,7% aumento ISTAT);
- PORTATORE DI HANDICAP (risultante da certificazione rilasciata dalla USL ai sensi della Legge n. 104/92 oppure da autocertificazione effettuata nei termini di Legge);
- PERSONA TOTALMENTE INABILE AL LAVORO (risultante da certificazione rilasciata dalla USL oppure da autocertificazione effettuata nei termini di Legge);
Per usufruire della maggiore detrazione occorre altresì il possesso dei seguenti requisiti:
a) il soggetto passivo deve avere la residenza
b) ciascun componente del nucleo familiare non deve essere soggetto passivo ICI per immobili diversi da quello oggetto di maggiore detrazione e relative pertinenze;
c) l’immobile oggetto della maggiore detrazione non deve essere compreso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9 (sono pertanto comprese solo le categorie da A/2 a A/6);
3) di confermare per l’anno 2008 la detrazione per l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non rientrante nelle casistiche di cui al precedente punto 2), in € 103,29 rapportate al periodo dell’anno;
4) di prendere atto che i fabbricati adibiti ad abitazione principale di cui all’art. 5, comma 3 del vigente Regolamento sull’applicazione dell’ICI, hanno diritto all’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00, prevista dall’art.1, comma 5 della Legge n. 244/2007;
5) di dare atto altresì che gli immobili equiparati all’abitazione principale per la sola applicazione dell’aliquota ridotta di cui all’art. 5, comma 4 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta, non beneficiano dell’ulteriore detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 1, comma 5 della Legge n. 244/2007;
6) di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.