ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 10 DEL 01.03.2007 ADOTTATA

DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2007 – conferma aliquote

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

OMISSIS

 

DELIBERA

 

1)  di confermare per l’anno 2007 le aliquote I.C.I.  nelle seguenti misure:

·      5 per mille quale aliquota ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende, oltre che ai casi stabiliti dall’art. 4 del Regolamento Comunale, quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da un soggetto, a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente;

 

·      7 per mille aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili ed immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

 

2)  di determinare per l’anno 2007 la seguente agevolazione:

·        detrazione per abitazione principale di € 179,115 (secondo i termini previsti dall’art.8, comma 2 del D.Lgs. 504/92 e comunque fino alla concorrenza dell’imposta dovuta) nei seguenti casi:

-         PENSIONATO di età non inferiore a 65 anni alla data del 01.01.2007, titolare di pensione (risultante da autocertificazione effettuata nei termini di Legge) che vive solo o in coppia, proprietario di unico immobile destinato ad abitazione principale il cui reddito familiare riferito all’anno precedente non sia superiore ad € 14.295,30 (€ 14.015,00 + 2% aumento ISTAT);

-         PORTATORE DI HANDICAP (risultante da certificazione rilasciata dalla USL ai sensi della Legge n. 104/92 oppure da autocertificazione effettuata nei termini di Legge);

-         PERSONA TOTALMENTE INABILE AL LAVORO (risultante da certificazione rilasciata dalla USL oppure da autocertificazione effettuata nei termini di Legge);

Per usufruire della maggiore detrazione occorre altresì il possesso dei seguenti requisiti:

a)      il soggetto passivo deve avere la residenza anagrafica nel Comune di Castellina in Chianti;

b)      ciascun componente del nucleo familiare non deve essere soggetto passivo ICI per immobili diversi da quello oggetto di maggiore detrazione e relative pertinenze;

c)      l’immobile oggetto della maggiore detrazione non deve essere compreso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9 (sono pertanto comprese solo le categorie da A/2 a A/6);

 

3)  di confermare per l’anno 2007 la detrazione per l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non rientrante nelle casistiche di cui al precedente punto 2), in € 103,291 rapportate al periodo dell’anno;

 

4)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.