SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Servizio Attività di Bilancio e Tributi

 

Estratto della deliberazione n. 223 del 17 novembre 2009 avente come oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2010”

 

D E L I B E R A

 

1)      di fissare con effetto dal 1° gennaio 2010, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall’art. 5 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni:

A) Nella misura del 7 per mille, quale aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi;

B) Nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

C) Nella misura del 5,5 per mille in relazione alle abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultino assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20.12.1996, art. 29 c.5);

D) Nella misura del 5,5 per mille applicabile, su richiesta ed esclusivamente, per coloro che utilizzano per la locazione degli immobili di proprietà, adibiti ad uso abitativo, i contratti tipo stipulati in base a quanto stabilito dalla legge 431/1998 recepita nella Zona della Val d’Elsa Senese con l’accordo territoriale appositamente firmato ed attualmente in vigore.

2)      Di stabilire nella misura di € 103,29 la detrazione d’imposta riferita ad unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

3)      Di aumentare la predetta detrazione d’imposta fino a €. 150,00 ad esclusivo beneficio dei soggetti passivi proprietari o titolari del diritto di godimento sull’immobile adibito ad abitazione principale, a condizione che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età.

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NOTE:

§         Dal 01.01.1997 le rendite catastali degli immobili sono state rivalutate del 5%.

§         A decorrere dall’anno 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta è stata esentata dal pagamento dell’ICI. Sono escluse dall’esenzione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali è riconosciuta la detrazione di imposta.

§         Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, altrimenti per eccesso se superiore.

§         Non si procede al versamento qualora l’imposta annua risulti inferiore a €. 2,07.

§         Il versamento dovrà essere effettuato tramite F24 oppure sul c/c postale n° 88737911 intestato a: EQUITALIA GERIT SPA SAN GIMIGNANO – SI – ICI.

 

SERVIZIO TRIBUTI

Il Responsabile del Procedimento

NICOLA MARZUOLI