Estratto della deliberazione n. 151 del 23 dicembre 2004 avente come oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2005”
 
“Omissis”
 
D E L I B E R A
 
1)      Di fissare con effetto dal 1° gennaio 2005, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall’art. 5 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni:
 
A) Nella misura del 7 per mille, quale aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi.
B) Nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
C) Nella misura del 5,5 per mille in relazione alle abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultino assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20.12.1996, art. 29 c.5).
D) Nella misura del 5,5 per mille applicabile, su richiesta ed esclusivamente, per coloro che utilizzano per la locazione degli immobili di proprietà, adibiti ad uso abitativo, i contratti tipo stipulati in base a quanto stabilito dalla legge 431/1998 recepita nella Zona della Val d’Elsa Senese con l’accordo territoriale firmato in data 08/03/2004.
 
2)      Di stabilire nella misura di € 103,29 la detrazione d’imposta riferita ad unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 così come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge 23/12/1996 n. 662.
 

 

“Omissis”