COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena
U.O. Tributi e gestione delle entrate dell’ente.
ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2005
(estratto della Delibera di G.C. n° 27 del 21.02.2005)
1) - di approvare l’allegata relazione-proposta di deliberazione del Settore E: Attività Tributaria e di Organizzazione del Personale in data 14/02/2005, concernente l’oggetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) - di stabilire, per i motivi esposti nella relazione allegata ed in premessa, per l’anno 2005, le seguenti misure di aliquote e detrazione per “abitazione principale” ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
A) aliquota ordinaria del 5,25 per mille per tutte le categorie catastali (A/B/C/D) e per le aree fabbricabili aliquota del 7 per mille;
aliquota del 7 per mille limitatamente a quelle unità immobiliari classificate nell’attuale gruppo catastale A (da A/1 ad A/9 e A/11), ad eccezione della categoria catastale A/10, e possedute in aggiunta all’abitazione principale senza distinzione tra locate e non locate;
B) detrazione per “abitazione principale” € 118,62= solo per una unità immobiliare;
C) detrazione per “abitazione principale” € 150,00= solo per una unità immobiliare per i soggetti proprietari di un’unica abitazione di categoria catastale A e relative pertinenze, il cui nucleo familiare, inteso come risultanze anagrafiche, sia così costituito:
1. donne sole ultrasessantenni il cui reddito annuo escluso quello dell’abitazione e delle relative pertinenze, sia di natura pensionistica e non superiore a € 7.000,00=;
2. persone sole ultrasessantacinquenni il cui reddito annuo escluso quello dell’abitazione e delle relative pertinenze, sia di natura pensionistica e non superiore a € 7.000,00=;
3. nuclei familiari costituititi da due persone pensionate ultrasessantenni ed il cui reddito annuo, escluso quello dell’abitazione e delle relative pertinenze, sia di natura pensionistica e non superiore complessivamente a € 14.000,00=;
4. presenza nel nucleo familiare di un invalido totale (100%) con o senza assegno di accompagnamento ed invalidità riconosciuta dalle competenti autorità indipendentemente dal reddito percepito; tale agevolazione viene meno se il familiare invalido viene collocato in una struttura pubblica o privata;