DELIBERA

 

- di confermare le seguenti aliquote per l’anno 2008:

 

Ø       aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,8 (seivirgolaotto) per mille;

Ø       aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del  5,6 (cinquevirgolasei) per mille, ai sensi del D.L. 08/08/96 n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/96, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune,  per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

Ø       aliquota  per gli alloggi non locati nella misura del 7,00 (settevirgolazero) per mille;

-          di dare atto che la detrazione di imposta per l'abitazione principale, salvo quanto stabilito nel regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., è pari a €  103,29 (centotre/29 euro), pari cioè all'importo minimo stabilito dalla legge;

-          di dare atto che l’articolo 1, comma 5, della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) dispone che all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:

                “2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

                2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”

 

 

                                                                                          “omissis”