DELIBERA
- di confermare le seguenti aliquote per l’anno 2008:
Ø aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,8 (seivirgolaotto) per mille;
Ø aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 (cinquevirgolasei) per mille, ai sensi del D.L. 08/08/96 n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/96, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
Ø aliquota per gli alloggi non locati nella misura del 7,00 (settevirgolazero) per mille;
- di dare atto che la detrazione di imposta per l'abitazione principale, salvo quanto stabilito nel regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., è pari a € 103,29 (centotre/29 euro), pari cioè all'importo minimo stabilito dalla legge;
- di dare atto che l’articolo 1, comma 5, della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) dispone che all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:
“2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”
“omissis”