ICI - Estratto della delibera C.C. 74 del  22/12/2008

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2009 – Determinazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta.

 

(OMISSIS)… RITENUTO pertanto di determinare le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2009 come segue:

1.        Di stabilire per l’anno 2009 la seguente diversificazione delle aliquote I.C.I. :

a)       aliquota ordinaria 7‰, per tutti i casi in cui non sia prevista una diversa aliquota dalle disposizioni che seguono;

b)       aliquota del 5,5‰ si applica nei seguenti casi:

b.1) per l’abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9 ed altri casi di esclusione dall’esenzione per l’abitazione principale) posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune, e relative pertinenze limitatamente ad una unità immobiliare per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7;

     b.2) per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla L. 9/12/1998, n. 431, art.2 (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma 3 (Contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);

c)    aliquota del 5‰ si applica nei seguenti casi:

c.1) a favore di proprietari che eseguono nelle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9 ed altri casi di esclusione dall’esenzione per l’abitazione principale) e relative pertinenze (come definite al punto b.1) o nelle unità immobiliari oggetto di ordinanza comunale contingibile ed urgente per la tutela della pubblica incolumità od ordinanza finalizzata alla tutela del decoro e della manutenzione degli edifici, interventi edilizi di cui alla Legge 5/8/1978, n. 457, art. 31, comma 1, lettere b) manutenzione straordinaria, limitatamente al rifacimento delle facciate e al rifacimento della struttura del tetto, c)  restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia. L’aliquota è applicabile alle sole unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di un anno a decorrere dalla data di inizio lavori. Sono esclusi da tale agevolazione gli interventi di recupero realizzati sui propri immobili dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2006, 2007 e 2008;

c.2)  per le unità immobiliari possedute e nelle quali è esercitata l’attività imprenditoriale, da parte di giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni, nuovi titolari di partita IVA a partire dall’anno 2009. La durata dell’agevolazione è stabilita un anno dal verificarsi del presupposto (rilascio partita IVA). Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2006, 2007 e 2008;

 

LE DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione è stabilita in euro 119,00. E’ considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L’applicazione delle aliquote di cui ai punti b.2), e c), è subordinata alla presentazione della comunicazione su appositi modelli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi del Comune di Chiusi, entro il termine di scadenza della prima rata di pagamento dell’imposta, se il presupposto agevolativo si è verificato entro il primo semestre o entro il termine di pagamento della seconda rata se il presupposto agevolativo si è verificato nel secondo semestre.

- Ai fini dell’applicazione dell’imposta le rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%, come disposto dall’art. 3, comma 48, della L. n. 662 del 23-12-1996.

-   Tutti i terreni agricoli siti nel territorio comunale sono esenti dall’Imposta Comunale sugli Immobili.

- Le denunce di variazione, relative a modificazioni di dati ed elementi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta, avvenute nell’anno 2008, devono essere presentate a questo Comune entro il termine di presentazione della denuncia dei redditi (per le persone fisiche).