ICI - Estratto della delibera C.C. n. 7 del  25/02/2008.

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2008 – Determinazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta.

 

 

(OMISSIS)… RITENUTO pertanto di determinare le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2008 come segue:

 

1.        Di stabilire per l’anno 2008 la seguente diversificazione delle aliquote I.C.I. :

a)       aliquota ordinaria 7‰, per tutti i casi in cui non sia prevista una diversa aliquota dalle disposizioni che seguono;

b)       aliquota del 5,5‰ si applica nei seguenti casi:

b.1)  per l’abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune, e relative pertinenze limitatamente ad una unità immobiliare per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7;

     b.2)per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla L. 9/12/1998, n. 431, art.2 (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma 3 (Contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);

c)          aliquota del 5‰ si applica nei seguenti casi:

c.1) a favore di proprietari che eseguono nelle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (come definite al punto b.1) o nelle unità immobiliari oggetto di ordinanza comunale contingibile ed urgente per la tutela della pubblica incolumità od ordinanza finalizzata alla tutela del decoro e della manutenzione degli edifici, interventi edilizi di cui alla Legge 5/8/1978, n. 457, art. 31, comma 1, lettere b) manutenzione straordinaria, limitatamente al rifacimento delle facciate e al rifacimento della struttura del tetto, c)  restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia. L’aliquota è applicabile alle sole unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di un anno a decorrere dalla data di inizio lavori. Sono esclusi da tale agevolazione gli interventi di recupero realizzati sui propri immobili dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2005, 2006 e 2007;

c.2)  per le unità immobiliari possedute e nelle quali è esercitata l’attività imprenditoriale, da parte di giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni, nuovi titolari di partita IVA a partire dall’anno 2008. La durata dell’agevolazione è stabilita un anno dal verificarsi del presupposto (rilascio partita IVA). Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2005, 2006 e 2007;

 

La detrazione è stabilita in euro 119,00. E’ considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Euro 207,00 esclusivamente per i casi sottoelencati:

a)       proprietari della prima casa e delle relative pertinenze (così come definite al punto b.1), titolari di un reddito ISEE, del nucleo familiare, uguale o inferiore a euro 6.500,00;

b)       proprietari della prima casa e delle relative pertinenze (così come definite al punto b.1), con casi o presenza di malattie particolari che necessitano di spese notevoli per cure mediche su segnalazione del Servizio Sociale, che può essere effettuata anche su richiesta dell’interessato;

-          Le condizioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere supportate da idonea documentazione probatoria (dichiarazioni ISEE, documentazione rilasciata dal servizio sociale ecc..).

Euro 207,00 esclusivamente per le giovani coppie che acquistano la prima casa e che, ricorrendone i requisiti di legge, hanno diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro, prevista all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La maggiore detrazione si applica a decorrere dalla data in cui i soggetti passivi d’imposta risiedono anagraficamente nella casa di abitazione e qualora la somma delle età dei soggetti passivi d’imposta costituenti la coppia, da determinarsi ad anni compiuti, non sia superiore ad anni 70. Il diritto ad applicare la maggiore detrazione è riconosciuto per un anno dal versificarsi del presupposto e l’abitazione deve essere acquistata nel corso dell’anno 2008. Resta confermata al maggiore detrazione, per il residuo periodo, per i presupposti verificatisi nell’anno 2005, 2006 e 2007.

 

Si ricorda altresì che in base a quanto previsto dal   comma 5 dell’articolo 1, Legge 244/2007 (Risoluzione Ministero dell’economia e delle Finanze n. 11/DF del 10/4/08) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze (in base al regolamento comunale fino ad un massimo di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) è prevista un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille da calcolare sulla base imponibile ICI relativa all’abitazione principale e alle pertinenze  fino ad un massimo di euro 200,00. 

        L’applicazione delle aliquote di cui ai punti b.2), e c), nonché l’applicazione della maggiore detrazione di Euro 207,00, è subordinata alla presentazione della comunicazione su appositi modelli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi del Comune di Chiusi, entro il termine di scadenza della prima rata di pagamento dell’imposta, se il presupposto agevolativo si è verificato entro il primo semestre o entro il termine di pagamento della seconda rata se il presupposto agevolativo si è verificato nel secondo semestre