Il Comune di Chiusi informa che con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 12/03/2007 sono state approvate le aliquote e detrazioni per l’anno 2007 come segue:
ALIQUOTE:
a) 7‰ aliquota ordinaria;
b) aliquota del 5,5‰ si applica nei seguenti casi:
b.1) per l’abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune;
b.2) per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla L. 9/12/1998, n. 431, art.2 (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma 3 (Contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);
b.3) per le unità immobiliari del gruppo B e delle categorie C/2, C/4, C/5, C/6 e C/7;
b.4) per le unità immobiliari di categoria A/10 (uffici e studi privati), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e dei gruppi D, se utilizzate secondo la loro destinazione catastale, ovvero risultino locate con contratto di affitto regolarmente registrato, per l’esercizio di attività cui sono catastalmente destinate;
c) aliquota del 5‰ per le unità immobiliari della categoria C/1 (negozi e botteghe), se utilizzate secondo la loro destinazione catastale e il soggetto passivo d’imposta sia anche il titolare dell’attività commerciale. Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell'attività e che alla stessa collaborino;
d) aliquota del 4‰ si applica nei seguenti casi:
d.1) a favore di proprietari che eseguono nelle unità immobiliari interventi edilizi di cui alla Legge 5/8/1978, n. 457, art. 31, comma 1, lettere b) manutenzione straordinaria, limitatamente al rifacimento delle facciate e al rifacimento della struttura del tetto, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia. L’aliquota è applicabile alle sole unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori. Sono esclusi da tale agevolazione gli interventi di recupero realizzati sui propri immobili dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. E’ fatto obbligo al contribuente di dichiarare su appositi modelli predisposti dal comune, contestualmente alla comunicazione dell’inizio lavori, il diritto ad usufruire della aliquota agevolata. Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2004, 2005 e 2006,
d.2) per le unità immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D, destinate all’attività di impresa, ubicate nell’area del Piano Attuativo per gli Insediamenti Produttivi (PAIP) denominato "LE BIFFE", così come individuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/9/2000. Per usufruire dell’agevolazione il presupposto d’imposta deve verificarsi a partire dall’anno 2007. La durata dell’agevolazione è stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto. Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2004, 2005 e 2006;
d.3) per le unità immobiliari possedute e nelle quali è esercitata l’attività imprenditoriale, da parte di giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni, nuovi titolari di partita IVA a partire dall’anno 2007. La durata dell’agevolazione è stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto (rilascio partita IVA). Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2004, 2005 e 2006.
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:
- Euro 119;
- Euro 207 per i proprietari della prima casa e relative pertinenze, titolari di un reddito ISEE, del nucleo familiare uguale o inferiore ad Euro 6.500,00 e altri casi, contattare il Servizio Tributi del Comune per i modelli di richiesta;
- Euro 207 per le giovani coppie che acquistano la prima casa e che, ricorrendone i requisiti di legge, hanno diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro, prevista all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La maggiore detrazione si applica a decorrere dalla data in cui i soggetti passivi d’imposta risiedono anagraficamente nella casa di abitazione e qualora la somma delle età dei soggetti passivi d’imposta costituenti la coppia, da determinarsi ad anni compiuti, non sia superiore ad anni 70. Il diritto ad applicare la maggiore detrazione è riconosciuto per anni tre dal versificarsi del presupposto e l’abitazione deve essere acquistata nel corso dell’anno 2007. Resta confermata la maggiore detrazione, per il periodo residuo, per i presupposti verificatesi nell’anno 2004, 2005 e 2006.
L’applicazione delle aliquote di cui ai punti b.2), b.4), c), e tutte le fattispecie di cui al punto d), nonché l’applicazione della maggiore detrazione di Euro 207, è subordinata alla presentazione di appositi modelli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi del Comune di Chiusi, entro il termine di scadenza della prima rata di pagamento dell’imposta, se il presupposto agevolativo si è verificato entro il primo semestre o entro il termine di pagamento della seconda rata se il presupposto agevolativo si è verificato nel secondo semestre.
E’ possibile computare l’ammontare della detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesima.
E’ considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano residenza negli istituti di ricovero, purché non locata.
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: SERVIZIO TRIBUTI PIAZZA XX SETTEMBRE, 1, TEL 0578/223640–223649
E-mail tributi@comune.chiusi.siena.it