ICI - Estratto della delibera G.C. n. 77 del 08/03/2006.

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2006 – Determinazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta.

 

(OMISSIS)… RITENUTO pertanto di determinare le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2006 come segue:

 

  1. Di stabilire per l’anno 2006 la seguente diversificazione delle aliquote I.C.I. :

  1. aliquota ordinaria 7‰, per tutti i casi in cui non sia prevista una diversa aliquota dalle disposizioni che seguono;

  2. aliquota del 5,5‰ si applica nei seguenti casi:

    b.1) per l’abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune;

    b.2) per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla L. 9/12/1998, n. 431, art.2 (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma 3 (Contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);

    b.3) per le unità immobiliari del gruppo B e delle categorie C/2, C/4, C/5, C/6 e C/7;

    b.4) per le unità immobiliari di categoria A/10 (uffici e studi privati), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e dei gruppi D, se utilizzate secondo la loro destinazione catastale, ovvero risultino locate con contratto di affitto regolarmente registrato, per l’esercizio di attività cui sono catastalmente destinate;

  3. aliquota del 5‰ per le unità immobiliari della categoria C/1 (negozi e botteghe), se utilizzate secondo la loro destinazione catastale e il soggetto passivo d’imposta sia anche il titolare dell’attività commerciale. Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell'attività e che alla stessa collaborino.

  4. aliquota del 4‰ si applica nei seguenti casi:

d.1) a favore di proprietari che eseguono nelle unità immobiliari interventi edilizi di cui alla Legge 5/8/1978, n. 457, art. 31, comma 1, lettere b) manutenzione straordinaria, limitatamente al rifacimento delle facciate e al rifacimento della struttura del tetto, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia. L’aliquota è applicabile alle sole unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori. Sono esclusi da tale agevolazione gli interventi di recupero realizzati sui propri immobili dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2003, 2004 e 2005. Resta altresì confermata l’agevolazione per gli interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili e di interesse storico o architettonico come deliberata per l’anno d’imposta 2003, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi nell’anno 2003;

d.2) per le unità immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D, destinate all’attività di impresa, ubicate nell’area del Piano Attuativo per gli Insediamenti Produttivi (PAIP) denominato "LE BIFFE", così come individuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/9/2000. Per usufruire dell’agevolazione il presupposto d’imposta deve verificarsi a partire dall’anno 2006. La durata dell’agevolazione è stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto. Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2003, 2004 e 2005;

d.3) per le unità immobiliari possedute e nelle quali è esercitata l’attività imprenditoriale, da parte di giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni, nuovi titolari di partita IVA a partire dall’anno 2006. La durata dell’agevolazione è stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto (rilascio partita IVA). Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2003, 2004 e 2005;

  1. Di elevare, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, la detrazione di cui all’art. 8, comma, 2 del D. Lgs. 504/92, a euro 119,00;

  2. Di elevare, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, la detrazione di cui all’art.8, comma, 2 del D. Lgs. 504/92, a euro 207,00 esclusivamente per i casi sottoelencati:

  1. proprietari della prima casa e delle relative pertinenze, titolari di un reddito ISEE, del nucleo familiare, uguale o inferiore a euro 6.500,00;

  2. proprietari della prima casa e delle relative pertinenze con casi o presenza di malattie particolari che necessitano di spese notevoli per cure mediche su segnalazione del Servizio Sociale, che può essere effettuata anche su richiesta dell’interessato;

Le condizioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere supportate da idonea documentazione probatoria (dichiarazioni ISEE, documentazione rilasciata dal servizio sociale ecc..);

  1. Di elevare, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, la detrazione di cui all’art.8, comma, 2 del D. Lgs. 504/92, a euro 207,00 esclusivamente per le giovani coppie che acquistano la prima casa e che, ricorrendone i requisiti di legge, hanno diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro, prevista all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La maggiore detrazione si applica a decorrere dalla data in cui i soggetti passivi d’imposta risiedono anagraficamente nella casa di abitazione e qualora la somma delle età dei soggetti passivi d’imposta costituenti la coppia, da determinarsi ad anni compiuti, non sia superiore ad anni 70. Il diritto ad applicare la maggiore detrazione è riconosciuto per anni tre dal versificarsi del presupposto e l’abitazione deve essere acquistata nel corso dell’anno 2006. Resta confermata la maggiore detrazione, per il residuo periodo, per i presupposti verificatisi negli anni 2003, 2004 e 2005;

  2. Di prevedere la comunicazione con appositi modelli predisposti dal comune delle maggiori detrazione applicate per l’autoliquidazione dell’imposta, relativamente alle fattispecie di cui ai numeri 3 e 4;

  3. Di prevedere la comunicazione con appositi modelli predisposti dal comune delle aliquote applicate per l’autoliquidazione dell’imposta, limitatamente alle aliquote agevolative, fatta eccezione all’aliquota per l’abitazione principale (sub b.1) e all’aliquota delle pertinenze dell’abitazione principale, del gruppo catastale B e delle unità immobiliari C/4 e C/5 (sub b.3). La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni nei dati ed elementi comunicati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.