ICI - Estratto della delibera G.C. n. 77 del 08/03/2006.
OGGETTO:
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2006 – Determinazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta.
(OMISSIS)… RITENUTO pertanto di determinare le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2006 come segue:
b.1) per l’abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune;
b.2) per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla L. 9/12/1998, n. 431, art.2 (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma 3 (Contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);
b.3) per le unità immobiliari del gruppo B e delle categorie C/2, C/4, C/5, C/6 e C/7;
b.4) per le unità immobiliari di categoria A/10 (uffici e studi privati), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e dei gruppi D, se utilizzate secondo la loro destinazione catastale, ovvero risultino locate con contratto di affitto regolarmente registrato, per l’esercizio di attività cui sono catastalmente destinate;
d.1) a favore di proprietari che eseguono nelle unità immobiliari interventi edilizi di cui alla Legge 5/8/1978, n. 457, art. 31, comma 1, lettere b) manutenzione straordinaria, limitatamente al rifacimento delle facciate e al rifacimento della struttura del tetto, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia. L’aliquota è applicabile alle sole unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori. Sono esclusi da tale agevolazione gli interventi di recupero realizzati sui propri immobili dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2003, 2004 e 2005. Resta altresì confermata l’agevolazione per gli interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili e di interesse storico o architettonico come deliberata per l’anno d’imposta 2003, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi nell’anno 2003;
d.2) per le unità immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D, destinate all’attività di impresa, ubicate nell’area del Piano Attuativo per gli Insediamenti Produttivi (PAIP) denominato "LE BIFFE", così come individuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/9/2000. Per usufruire dell’agevolazione il presupposto d’imposta deve verificarsi a partire dall’anno 2006. La durata dell’agevolazione è stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto. Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2003, 2004 e 2005;
d.3) per le unità immobiliari possedute e nelle quali è esercitata l’attività imprenditoriale, da parte di giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni, nuovi titolari di partita IVA a partire dall’anno 2006. La durata dell’agevolazione è stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto (rilascio partita IVA). Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2003, 2004 e 2005;
Le condizioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere supportate da idonea documentazione probatoria (dichiarazioni ISEE, documentazione rilasciata dal servizio sociale ecc..);