ICI - Estratto della delibera G.C. n. 35 del 07/05/2005

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2005 – Determinazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta.

(OMISSIS)… RITENUTO pertanto di determinare le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2005 come segue:

1. Di stabilire per l’anno 2005 la seguente diversificazione delle aliquote I.C.I. :
a) aliquota ordinaria 7‰, per tutti i casi in cui non sia prevista una diversa aliquota dalle disposizioni che seguono;
b) aliquota del 5,5‰ si applica nei seguenti casi:
b.1) per l’abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune;
b.2) per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla L. 9/12/1998, n. 431, art.2 (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma 3 (Contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);
b.3) per le unità immobiliari del gruppo B e delle categorie C/2, C/4, C/5, C/6 e C/7;
b.4) per le unità immobiliari di categoria A/10 (uffici e studi privati), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e dei gruppi D, se utilizzate secondo la loro destinazione catastale, ovvero risultino locate con contratto di affitto regolarmente registrato, per l’esercizio di attività cui sono catastalmente destinate;
c) aliquota del 5‰ per le unità immobiliari della categoria C/1 (negozi e botteghe), se utilizzate secondo la loro destinazione catastale e il soggetto passivo d’imposta sia anche il titolare dell’attività commerciale. Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell'attività e che alla stessa collaborino.
d) aliquota del 4‰ si applica nei seguenti casi:
d.1) a favore di proprietari che eseguono nelle unità immobiliari interventi edilizi di cui alla Legge 5/8/1978, n. 457, art. 31, comma 1, lettere b) manutenzione straordinaria, limitatamente al rifacimento delle facciate e al rifacimento della struttura del tetto, c)  restauro e risanamento conservativo, d)  ristrutturazione edilizia. L’aliquota è applicabile alle sole unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori. Sono esclusi da tale agevolazione gli interventi di recupero realizzati sui propri immobili dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. E’ fatto obbligo al contribuente di dichiarare su appositi modelli predisposti dal comune, contestualmente alla comunicazione dell’inizio lavori, il diritto ad usufruire della aliquota agevolata. Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2003 e 2004. Resta altresì confermata l’agevolazione per gli interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili e di interesse storico o architettonico come deliberata per l’anno d’imposta 2002, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi nell’anno 2002;
d.2) per le unità immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D, destinate all’attività di impresa, ubicate nell’area del Piano Attuativo per gli Insediamenti Produttivi (PAIP) denominato “LE BIFFE”, così come individuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/9/2000. Per usufruire dell’agevolazione il presupposto d’imposta deve verificarsi a partire dall’anno 2005. La durata dell’agevolazione è stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto. Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2002, 2003 e 2004;
d.3) per le unità immobiliari possedute e nelle quali è esercitata l’attività imprenditoriale, da parte di giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni, nuovi titolari di partita IVA a partire dall’anno 2005. La durata dell’agevolazione è stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto (rilascio partita IVA). Resta confermata l’agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2002, 2003 e 2004;
2. Di elevare, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, la detrazione di cui all’art. 8, comma, 2 del D. Lgs. 504/92, a euro 119,00;
3. Di elevare, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, la detrazione di cui all’art. 8, comma, 2 del D. Lgs. 504/92, a euro 207,00 esclusivamente per i casi sottoelencati:
a) proprietari della prima casa in cui l’unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione sociale;
b) proprietari della prima casa in cui l’unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione di importo uguale al trattamento minimo;
c) proprietà di prima casa da parte di nucleo familiare il cui reddito è costituito da n. 2 pensioni di cui alle lettere a) e b);
d) proprietari della prima casa che versino in particolari condizioni: 1) disagio economico e sociale su specifica indicazione e segnalazione del servizio Sociale, che può essere effettuata anche su richiesta dell’interessato; 2) casi o presenza di malattie particolari che necessitano di spese notevoli per cure mediche e sempre su segnalazione del Servizio Sociale, che può essere effettuata anche su richiesta dell’interessato;
Le condizioni di cui al punto 3 dovranno essere supportate da idonea documentazione probatoria (dichiarazioni reddituali, certificati di disoccupazione, documentazione rilasciata dal servizio sociale ecc..);
1. Di elevare, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, la detrazione di cui all’art.8, comma, 2 del D. Lgs. 504/92, a euro 207,00 esclusivamente per le giovani coppie che acquistano la prima casa e che, ricorrendone i requisiti di legge, hanno diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro, prevista all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La maggiore detrazione si applica a decorrere dalla data in cui i soggetti passivi d’imposta risiedono anagraficamente nella casa di abitazione e qualora la somma delle età dei soggetti passivi d’imposta costituenti la coppia, da determinarsi ad anni compiuti, non sia superiore ad anni 70. Il diritto ad applicare la maggiore detrazione è riconosciuto per anni tre dal versificarsi del presupposto e l’abitazione deve essere acquistata nel corso dell’anno 2005. Resta confermata la maggiore detrazione, per il residuo periodo, per i presupposti verificatisi negli anni 2003 e 2004.