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ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2011
1) Aliquota 5,3 per mille
All’aliquota del 5,3 per mille sono soggetti i fabbricati di categoria catastale A/1, A8 ed A/9 e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 aventi le seguenti caratteristiche:
- sono utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare del diritto;
- nei quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, stabilisce la propria abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto;
- concessi in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti) e in linea collaterale entro il secondo grado (fratelli) a condizione che per gli stessi costituisca abitazione principale di residenza anagrafica;
- di nuova edificazione realizzati dalle imprese di costruzione e rimasti invenduti per un periodo massimo di tre anni;
- concessi in locazione con formale contratto debitamente registrato presso l’Ufficio delle Entrate;
2) Aliquota 5 per mille
All’aliquota del 5 per mille sono soggetti i fabbricati di categoria catastale A/1, A8 ed A/9e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 aventi le seguenti caratteristiche:
- sono utilizzati come abitazioni principali da nuclei familiari composti esclusivamente da ultra sessantacinquenni con reddito inferiore a €. 25.000,00;
- sono utilizzati come abitazioni principali da nuclei familiari composti da contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, che siano considerati persone disabili ai sensi della L.104/92;
- sono utilizzati come abitazioni principali da nuclei familiari la cui composizione prevede la presenza di contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, che percepiscono una indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80;
3) Aliquota 5,8 per mille
All’aliquota del 5,8 per mille sono soggetti i fabbricati di categoria catastale A/10, C/1, C/3, da D/1 a D/4 e da D/6 a D/10
4) Aliquota 7 per mille
All’aliquota del 7 per mille sono soggette:
- le aree fabbricabili;
- i fabbricati di categoria catastale D5
- le abitazioni a “disposizione” o seconde case e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)
Esenzione aliquota I.C.I
Si conferma per l’anno 2011 l’esenzione totale dell’aliquota ICI per le abitazioni principali appartenenti a nuclei familiari composti esclusivamente da ultra sessantacinquenni con adeguamento del reddito complessivo del nucleo familiare, per l’anno precedente che non deve superare l’importo lordo di €. 11.000,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona – o €. 15.000,00 se il nucleo è composto da due o più persone e che non sono proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito oltre la abitazione condotta.
TERRENI AGRICOLI
Ai sensi della Circolare del Ministero della Finanze n. 9 del 14.06.1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Casole d’Elsa sono esenti dall’imposta ex art. 7 lettera h del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
DETRAZIONE
La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in €. 103,29 per gli immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9
Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il secondo grado.
b) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 24 luglio 2008, n. 126 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
c) di provvedere a dare ampia diffusione del provvedimento adottato con la presente deliberazione;
d) di dichiarare l’urgenza del presente provvedimento e pertanto di renderlo, con votazione separata ed all’unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.