VISTO l'art. 53, co. 16 della Legge 23.12.2000, n. 388 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, previste dall'art. 1, co. 3, del D.Lgs. del 28.9.1998, n. 360 e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 39 del 19.02.1997, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare l’aliquota ICI da applicare sul territorio comunale di Casole d’Elsa nella misura del 5,5 per mille per tutte le unità immobiliari, fatta eccezione per le seconde case non concesse in locazione con formale contratto debitamente registrato presso l’Ufficio delle Entrate per le quali l’aliquota veniva fissata al 7 per mille;
CONSIDERATO che tali aliquote sono state confermate negli anni successivi come specificato nelle deliberazioni consiliari di approvazione dei Bilanci di Previsione dell’anno 1998 n. 7 del 19.02.1998, n. 23 del 10.03.1999 e n. 13 del 08.02.2000 e modificate con deliberazione di G.C. n.11 del 10.01.2001 e con deliberazione di G.C. n. 8 del 06.02.2002 come specificato nella deliberazione di C.C. n. 15 del 25.02.2002 di approvazione del Bilancio di Previsione 2002
VISTA la deliberazione di G.C. n. 66 del 04.12.2002, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare l’ aliquota ICI da applicare nel territorio comunale di Casole d’Elsa per l’anno 2003;
DATO ATTO che questa Amministrazione intende per l’anno 2005 confermare l’aliquota vigente nell’anno 2004 pari al 5,3 per mille, per tutte le unità immobiliari, fatta eccezione per le seconde case non concesse in locazione con formale contratto debitamente registrato presso l’Ufficio delle Entrate per le quali l’aliquota viene riconfermata al 7 per mille; di confermare altresì l’aliquota al 5,00 per mille per tutte le abitazioni principali appartenenti a nuclei familiari composti esclusivamente da ultra sessantacinquenni con reddito inferiore a €. 25.000,00 o da nuclei familiari all'interno dei quali risulta essere una persona o più portatori di Handicap ( ai sensi della L.104/92) o percepiscono una indennità di accompagnamento (ai sensi della L. 18/80) ;
che intende infine confermare l’esenzione totale dell’aliquota ICI per le abitazioni principali appartenenti a nuclei familiari composti esclusivamente da ultra sessantacinquenni che non possiedono altro reddito al di fuori di quello derivante dal trattamento minimo pensionistico previsto per l’anno solare di riferimento e che non sono proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito oltre la abitazione condotta
TENUTO conto che il gettito relativo al predetto tributo, per l’anno 2005, è previsto in presunti €. 680.000,00;
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del T.U.O.E.L., il parere favorevole reso da parte del Responsabile del servizio finanziario;
A VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge
1) - di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l’aliquota ICI per tutte le unità immobiliari ubicate sul territorio comunale di Casole D'Elsa, nella misura del 5,30 per mille per tutte le unità immobiliari, fatta eccezione per le seconde case non concesse in locazione con formale contratto debitamente registrato presso l’Ufficio delle Entrate, per le quali l’aliquota viene confermata al 7 per mille;
- di confermare l’aliquota nella misura del 5 per mille, relativamente alle abitazioni principali appartenenti a nuclei familiari composti esclusivamente da ultra sessantacinquenni con reddito inferiore a €. 25.000,00 o da nuclei familiari la cui composizione prevede la presenza di portatori di Handicap ( ai sensi della L.104/92) o percepiscono una indennità di accompagnamento (ai sensi della L. 18/80) ;
- di confermare l’esenzione totale dell’aliquota ICI per le abitazioni principali appartenenti a nuclei familiari composti esclusivamente da ultra sessantacinquenni che non possiedono altro reddito al di fuori di quello derivante dal trattamento minimo pensionistico previsto per l’anno solare di riferimento e che non sono proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito oltre la abitazione condotta;
- di confermare per l’anno 2005 la detrazione dell’abitazione principale in €. 103,29;
2) di confermare in ogni sua parte il proprio precedente atto deliberativo n. 220 del 09.07.1997, esecutivo, che trovasi in atti, sui chiarimenti interpretativi circa l’applicazione dell’imposta di cui trattasi;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui al 2° comma dell’art. 18 del D.Lgs. 504/92;
4) di provvedere a dare ampia diffusione del provvedimento adottato con la presente deliberazione;
5) di dichiarare l’urgenza del presente provvedimento e pertanto di renderlo, con votazione separata ed all’unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.