(Provincia di Siena)
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 21 DEL 30/04/2007
L’anno DUEMILASETTE il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore
= omissis =
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile in data 20.04.2007 e che, allegatala presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti aliquote e detrazioni per abitazione principale ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l’anno 2007 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del D. Lgs n. 504/1992, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48 della L. n. 662/1996:
Ø 7,00 per mille: aliquota ordinaria;
Ø 4,75 per mille aliquota ridotta relativa a:
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- unità immobiliare equiparata all’abitazione principale e relative pertinenze.
- unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Ø Detrazione spettante per l’abitazione principale: € 113,62.
1. Di introdurre una nuova detrazione per abitazione principale pari ad € 150,00 per i seguenti casi:
1° caso:
· Avere compiuto al 1° gennaio di ogni anno di imposta, 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne;
· possedere a titolo di proprietà (usufrutto, uso o abitazione), soltanto l’unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre a non più di due pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.
· Possedere unità immobiliare catastalmente classificata nelle categorie catastali o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6.
· Fare parte di un nucleo familiare (intendendo per famiglia anagrafica quella che risulta dallo stato di famiglia al 1° gennaio di ogni anno di imposta) composto da uno o più persone che abbiano avuto un reddito Irpef nell’anno precedente a quello di competenza, non superiore a:
- € 8.500,00 per nucleo composto da una sola persona (escluso il reddito dell’immobile);
- € 11.000,00 per nucleo composto da due o più persone (escluso il reddito dell’immobile);
· non avere fra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili
· Le condizioni su indicate devono sussistere contemporaneamente.
2° caso:
· Presenza nel nucleo familiare di un invalido totale (100%) con o senza assegno di accompagnamento, invalidità certificata dalle competenti autorità sanitarie locali. A tal fine vengono considerati invalidi totali i seguenti soggetti:
a) soggetti con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
b) soggetti minori invalidi per difficoltà persistenti a svolgere compiti e le funzioni proprie della sua età, eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
c) soggetti ultrasessantacinquenni invalidi con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
d) Soggetti con cecità assoluta;
e) Soggetti affetti da sordomutismo ai sensi della L. n° 381/1970.
· L’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6;
· Possesso da parte dei componenti il nucleo familiare dello stesso invalido o da parte del medesimo del solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze secondo quanto riportato nel vigente regolamento ICI nel territorio comunale di Chiusdino;
· Il nucleo familiare del soggetto invalido non deve possedere altri beni immobili sul territorio nazionale(fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo);
· il totale dei redditi imponibili Irpef dei componenti del nucleo familiare relativo all’anno precedente non deve eccedere € 11.000,00 (escluso eventuale indennità di accompagnamento);
· Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, quale quella risultante nello stato di famiglia alla data del 1° gennaio di ogni anno competenza
· Il soggetto deve risiedere ed avere dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo, oggetto della maggiore detrazione di imposta.
· Le condizioni su indicate devono sussistere contemporaneamente.
3) Di precisare che i soggetti che intendono beneficiare della sopra indicata detrazione pari ad € 150,00 dovranno presentare a pena di decadenza, entro il 16.06.2007 all’Ufficio ICI, apposita comunicazione, utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo stesso ufficio dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, il beneficio in questione per il relativo anno di imposta, non verrà riconosciuto.
Con successiva votazione unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
= omissis =