COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

 

 

 

ORIGINALE

Deliberazione n° 130

in data 02/12/2006

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 

Oggetto: I.C.I. Determinazione aliquote anno 2007. Conferma.

L’anno duemilasei, addì due del mese di dicembre alle ore 12.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta, eseguito l’appello, risultano:

 

Assiste alla seduta il Dott. XXXXXXXXXXXX Segretario del Comune.

Il Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/02/2005, esecutiva, con la quale venivano determinate le aliquote ICI per l’anno 2005 come segue:

A l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

B l’aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sue pertinenze, come regolato nell’art. 8bis del "Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili";

VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, con cui viene istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTI gli artt. 42, comma 2 lett. f), e 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che disciplinano, rispettivamente, le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale;

CONSIDERATA la natura del tributo in epigrafe, la quale lo destina alla copertura delle spese correnti, facenti capo al titolo I della spesa;

CONSIDERATO che per comprovate esigenze di bilancio, si rende necessario confermare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007, in modo da garantire la copertura di una parte delle spese presenti nel titolo I;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione, espressi ai sensi dell’art.49, del D.Lgs. 18/8/00, n.267;

CON votazione unanime;

D E L I B E R A

Per motivi di cui in narrativa:

1) di stabilire, per l’anno 2007, con riferimento all’imposta comunale sugli immobili:

a. l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

b. l’aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sue pertinenze, come regolato nell’art. 8bis del "Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili";

2) di stabilire per l’anno 2007, le seguenti detrazioni da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, previste dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92:

A €. 103,29 detrazione ordinaria;

B €. 180,00, in luogo della detrazione ordinaria, subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere soggetto passivo con più di 65 anni alla data del 01 gennaio dell’anno d’imposta;

b) essere titolare di trattamento pensionistico minimo INPS;

c) di essere in presenza di nucleo familiare monocomponente, a condizione che nello stesso immobile siano presenti un solo nucleo familiare;

d) di essere titolare di diritto reale, anche se in quota, unicamente dell’immobile destinato ad abitazione principale con le sue pertinenze;

3) di stabilire che per l’applicazione dell’estensione della detrazione prevista ad €. 180,00:

A il contribuente dovrà essere in possesso di tutti i sopra richiamati requisiti alla data del 01 gennaio dell’anno d’imposizione;

B il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dal contribuente con apposita autocertificazione;

C la stessa autocertificazione dovrà essere allegata alla comunicazione di cui all’art. 10 del "regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili" da presentarsi per ogni anno a cui si ha diritto all’ulteriore detrazione, secondo le scadenze previste nello stesso articolo al comma 2;

4) con separata votazione unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.