COMUNE DI CHIESINA UZZANESE PROVINCIA DI PISTOIA |
COPIA |
Deliberazione n° 16 in data 05/02/2005 |
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 29/01/1999, esecutiva, con la quale venivano determinate le aliquote ICI per l’anno 1999 come segue:
- aliquota per abitazione principale - 4,5 per 1000
- aliquota per alloggi non locati ed aree fabbricabili - 7 per 1000;
- aliquota ordinaria - 6 per 1000;
VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, con cui viene istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTI gli artt. 42, comma 2 lett. f), e 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che disciplinano, rispettivamente, le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale;
VISTO il decreto legge n. 314 del 30 dicembre 2004, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 al 28 febbraio 2005;
VISTO l’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale è stato differito alla data di approvazione del Bilancio di Previsione il termine per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compreso il termine per l’approvazione dei regolamenti;
CONSIDERATA la natura del tributo in epigrafe, la quale lo destina alla copertura delle spese correnti, facenti capo al titolo I della spesa;
CONSIDERATO che per comprovate esigenze di bilancio, si rende necessario rivedere le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005, in modo da garantire la copertura di una parte delle spese presenti nel titolo I;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione, espressi ai sensi dell’art.49, del D.Lgs. 18/8/00, n.267;
CON votazione unanime;
DELIBERA
1) di stabilire, per l’anno 2005, con riferimento all’imposta comunale sugli immobili:
A l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
B l’aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sue pertinenze, come regolato nell’art. 8bis del "Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili";
2) di stabilire per l’anno 2005, le seguenti detrazioni da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, previste dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92:
A €. 103,29 detrazione ordinaria;
B €. 180,00, in luogo della detrazione ordinaria, subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere soggetto passivo con più di 65 anni alla data del 01 gennaio dell’anno d’imposta;
b) essere titolare di trattamento pensionistico minimo INPS;
c) di essere in presenza di nucleo familiare monocomponente, a condizione che nello stesso immobile siano presenti un solo nucleo familiare;
d) di essere titolare di diritto reale, anche se in quota, unicamente dell’immobile destinato ad abitazione principale con le sue pertinenze;
3) di stabilire che per l’applicazione dell’estensione della detrazione prevista ad €. 180,00:
A il contribuente dovrà essere in possesso di tutti i sopra richiamati requisiti alla data del 01 gennaio dell’anno d’imposizione;
B il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dal contribuente con apposita autocertificazione;
C la stessa autocertificazione dovrà essere allegata alla comunicazione di cui all’art. 10 del "regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili" da presentarsi per ogni anno a cui si ha diritto all’ulteriore detrazione, secondo le scadenze previste nello stesso articolo al comma 2.
4)
con separata votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.Letto, approvato e sottoscritto