DELIBERA
1) DI DETERMINARE per l'anno 2007, le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
Sono considerate pertinenze a norma delle disposizioni vigenti, le unità immobiliari accatastate con le categorie C2 – C6 – C7 – destinate e utilizzate a servizio dell’abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato.
Al numero massimo di 2 unità immobiliari appartenenti alle categorie specificate nel precedente comma i possessori di unità immobiliari rientranti nell’applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione principale pari al 5 per mille possono applicare la stessa aliquota (5 per mille).
Nel caso in cui la detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale di residenza sia superiore all’imposta dovuta per tale abitazione, non è consentito detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta per le relative pertinenze così come sopra individuate.
Per le modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2007, per usufruire di detta agevolazione il contribuente deve presentare apposita comunicazione entro il termine previsto per la comunicazione annuale di variazione rispetto all’anno precedente, prevista dalle disposizioni vigenti e dal Regolamento I.C.I.
- aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta è identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. c) D.lgs. 504/92 e dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato in conformità dell'art. 59 comma 1 lett. c) D.Lgs. 446/97:
a) Associazioni di Mutuo Soccorso e Pubblica Assistenza;
b) Croce Rossa;
c) Conservatori;
d) Circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
- aliquota ordinaria del 7 per mille - applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicati.
2) Ai sensi dell’articolo 3 ter del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. sono stabilite le seguenti detrazioni di imposta maggiorate per abitazione dove risiede il nucleo familiare:
3) Per godere delle maggiori detrazioni di cui al precedente punto 2) i contribuenti dovranno presentare entro il termine di scadenza della comunicazione l’attestazione ISEE riferita all’anno di imposta.