DELIBERA

1) DI DETERMINARE per l'anno 2007, le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

  1. abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, stabilisce la residenza anagrafica;

  2. unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

  3. alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda per l’Edilizia residenziale;

  4. unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata.

  5. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano che sposta la residenza dall’abitazione in questione ad istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  6. abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica;

  7. due o più unità immobiliari contigue, nella quale il contribuente ha stabilito la residenza anagrafica, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata richiesta di variazione.

  8. abitazione concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) o a parenti in linea collaterale di 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), a condizione che questi ultimi stabiliscano la residenza anagrafica nella stessa.

 

Sono considerate pertinenze a norma delle disposizioni vigenti, le unità immobiliari accatastate con le categorie C2 – C6 – C7 – destinate e utilizzate a servizio dell’abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

Al numero massimo di 2 unità immobiliari appartenenti alle categorie specificate nel precedente comma i possessori di unità immobiliari rientranti nell’applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione principale pari al 5 per mille possono applicare la stessa aliquota (5 per mille).

Nel caso in cui la detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale di residenza sia superiore all’imposta dovuta per tale abitazione, non è consentito detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta per le relative pertinenze così come sopra individuate.

Per le modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2007, per usufruire di detta agevolazione il contribuente deve presentare apposita comunicazione entro il termine previsto per la comunicazione annuale di variazione rispetto all’anno precedente, prevista dalle disposizioni vigenti e dal Regolamento I.C.I.

 

- aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta è identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. c) D.lgs. 504/92 e dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato in conformità dell'art. 59 comma 1 lett. c) D.Lgs. 446/97:

a) Associazioni di Mutuo Soccorso e Pubblica Assistenza;

b) Croce Rossa;

c) Conservatori;

d) Circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

- aliquota ordinaria del 7 per mille - applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicati.

 

2) Ai sensi dell’articolo 3 ter del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. sono stabilite le seguenti detrazioni di imposta maggiorate per abitazione dove risiede il nucleo familiare:

3) Per godere delle maggiori detrazioni di cui al precedente punto 2) i contribuenti dovranno presentare entro il termine di scadenza della comunicazione l’attestazione ISEE riferita all’anno di imposta.